codice utilizzo 9 per l'appartamento secondario prima della fusione (se era non locato/ vuoto/non arredato/con utenze chiuse) e codice IMU 3 dato che era assoggettato ad IMU.
Grazie per le precisazioni analitiche.
Giusto per curiosità, visto che è una situazione che non ho, mi piacerebbe capire l’esito risultante nelle condizioni sopra descritte.

Ad es: se nel secondo appartamento indica il cod destinazione 9, perché è necessario aggiungere il cod 3 per IMU? Tutti i 9 sono tipicamente soggetti ad IMU: capirei l’opposto se fosse presente invece una esenzione particolare.

Idem per quanto riguarda le pertinenze:
Che differenze fiscali vengono a risultare indicando
uso =5 e IMU=2, invece che
Uso=9 senza annotazione in col IMU?

Forse la differenza sta nell’IRPEF calcolata sulla rendita maggiorata di 1/3?

(Andrò a simulare, se ho tempo)
 
avere diversi pareri e ragionamenti
è utile se li si confronta con le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, alcune delle quali ti ho già citato nei miei post precedenti.

Aggiungo quelle relative alla casella "casi particolari IMU" che è la più ostica.
Confronta i codici IMU con la tua situazione particolare, scegli quelli giusti e valuta le conseguenze sull'IRPEF.

Io confermo quanto ho già scritto in base alla mia esperienza: a Torino, oltre alla mia abitazione principale, ho un secondo box pertinenziale cod. 2 e periodicamente appartamenti cod. 3. Per tutti pago l'IMU.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’IMU:

‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’IMU o per il quale non è dovuta l’IMU per il 2024 ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;

‘2’ abitazione principale e pertinenze assoggettate ad IMU. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute IRPEF e addizionali in quanto sostituite dall’IMU. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad IMU;

‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale
. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro RB.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.


Buon studio e buon 730!
 
Grazie Uva: hai riportato la risposta alle mie curiosità, riportando le relative istruzioni. Non ritrovandomi in queste casistiche, non avevo mai approfondito questi particolari.
Ad . es. mi chiedo in quali casi capitino le seguenti condizioni
‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’IMU o per il quale non è dovuta l’IMU per il 2024 ma assoggettato alle imposte sui redditi.

A parte le situazioni di fabbricati collabenti/inagibili, quali sono ad es. i casi di fabbricati esenti IMU?
 
è utile se li si confronta con le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, alcune delle quali ti ho già citato nei miei post precedenti.

Aggiungo quelle relative alla casella "casi particolari IMU" che è la più ostica.
Confronta i codici IMU con la tua situazione particolare, scegli quelli giusti e valuta le conseguenze sull'IRPEF.

Io confermo quanto ho già scritto in base alla mia esperienza: a Torino, oltre alla mia abitazione principale, ho un secondo box pertinenziale cod. 2 e periodicamente appartamenti cod. 3. Per tutti pago l'IMU.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’IMU:

‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’IMU o per il quale non è dovuta l’IMU per il 2024 ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;

‘2’ abitazione principale e pertinenze assoggettate ad IMU. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute IRPEF e addizionali in quanto sostituite dall’IMU. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad IMU;

‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale
. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro RB.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.


Buon studio e buon 730!
Grazie mille.
 

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