Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il 26 maggio scorso, ho letto su "condominio web" l'assunto dell'avv. Alessando Gallucci (delegato ADUC di Lecce, oltre a vari altri e numerosi incarichi) con il quale dichiarava che - in mancanza di specifica normativa e citando quale UNICA fonte contraria una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 1997 - era facoltà dell'amministratore di intestare a se stesso il c/c condominiale. L'assunto è chiaramente da intendersi a livello strettamente personale e esposto in maniera da creare la convinzione della piena utilità, legittimità e assenza di pericoli dell'intestazione del conto corrente condominiale alla persona dell'Amministratore.
Ribattevo in maniera smaccatamente provocatoria, anche in considerazione dell'incarico ricoperto dall'Avvocato Gallucci, sciorinando oltre alla sentnza da lui citata quale unica esistente, anche le seguenti:
- n° 5517 del 26-06-87, Tribunale di Milano (...non risponde a principi di CORRETTA AMMINISTRAZIONE e - conseguentemente -DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE,l'uso dell'amministratore di fare confluire gli oneri condominiali su un conto corrente a lui intestato piuttosto che su altro intestato al condominio...."
-Ordinanza del Tribunale di Milano del 29-09-1993
-Ordinanza del Tribunale di Genova del 06-09-1993
-sentenza della Corte di Cassazione n° 11734 del 05-03-1990 che chiariva ogni dubbio sulla possibilità per il Condominio di divenire titolare di un conto corrente bancario o comunque di intrattenere rapporti bancari di vario genere con gli Istituti di Credito....

Altra giurisprudenza evidenzia come - ANCORCHE' IN ASSENZA DI SPECIFICHE NORME CHE NE FACCIANO OBBLIGO (da qui l'interpretazione " ad usum delphini" dell'avv. Gallucci?) - l'amministratore E' TENUTO a far affluire i versamenti delle quote condominiali ordinarie e/o straordinarie sun un apposito conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato ONDE EVITARE CHE POSSA SORGERE CONFUSIONE FRA IL SUO PATRIMONIO PERSONALE e quello dei diversi condominii, nonchè fra questi ultimi (cfr. sentenza Tribunale di Torino 03-05.2000). Questa sentenza costituisce il sunto di quasi tutta la giurisprudenza (numerosa e non limitata alla sola citata dall'avv. Gallucci quale unica voce nel deserto) riprendendo e facendo proprie le motivazioni delle sgeuenti altre:
-.....il singolo condomino ha un diritto soggettivo a veder versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per eventuali fondi, su un c/c intestato al condominio E NON PERSONALMENET ALL'AMMINISTRATORE ......(cfr Tribunale di Milano 09-09-1991)
-....essendo ILLEGITTIMA LA DELIBERAZIONE dell'assembea condominiale laddove preveda il mantenimento del conto corrente intestato all'amministratore.......in quanto ciò integra lesione di diritto di ciascun condomino alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile comprensibilità della gestione.....che costituisce UN LIMITE INDEROGABILE ALE SCELTE DISCREZIONALI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO (cfr Tribunale di Genova 16-09-1993)
- (unica evidemtemente reperita dall'avv. Galluci) Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 17-07-1997.

Occorre sottolineare che l'apertura di un c/c NON rientra tra gli atti delegabili da parte dell'Assemblea bensì FRA QUELLI OBBLIGATORI in quanto tale dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore così come evidenziato nelle sentenze esposte (cfr ABI Associazione Bancaria Italiana, parere n° 850/2003): L'amministratore che evita di aprire un c/c intestato al condominio è suscettibile di revoca ed è tenuto al risarcimento dei danni oltre alle eventuali conseguenze di natura penale. Va precisato che i principi esposti trovano applicazione anche in ordine all'apertura di un c/c postale.
Gli effetti che derivano dalla mancata apertura di un conto di cassa intestato al condominio si sostanziano nella possibilità di chiedere la revoca giudiziaria dell'amministratore ANCHE SU RICORSO DEL SINGOLO CONDOMINO.

Ebbi a chiedere all'avv. Gallucci il suo parere sulla sorte del c/c intestato all'amministratore nel caso che:
- l'amministratore deceda improvvisamente lasciando propri eredi del suo patrimonio (del quale fa parte il c/c oggetto della diatriba)
-Il suo patrimonio (del quale fa parte il c/ de quo) venga assalito dai suoi creditori personali
- Il suo patrimonio (del quale fa parte il c/c de quo) venga pignorato o sequestrao dal fisco (vedasi un recente e non unico caso verificatosi e riportato nelle pagine di "condominio web).
Le risposte furono :
PREMESSA DELL'AVV. GALLUCCI:" ....Perchè la penso così? Il grande Antolisei (ndr penalista nato a fine '800) in relazione al reato di truffa, per corroborare la propria visione dei fatti diceva che "....LO STATO NON PUO' TUTELARE TUTTI GLI SCEMI CHE ABBOCCANO A RAGGIRI VISIBILI AI PIU'...." ( forza, scemi, chiniamoci a 90° e osanniamo il grande Antolisei!)
Ulteriormente dichiara: " Quando scrivo di queste cose, parto SEMPRE da un presupposto, l'arcinota sentenza ) 9148/08 a sezioni riunite della quale immagino(indirizzata a me, ndr.) il contenuto. IL contenuto è semplice: responsabilità solidale dei condomini essendo l'amministraore un "semplice" mandatario dei condomini.
-Si applicano le norme detatte in materia di creditori dell'erede (cioè: andiamo in causa)
-Pure in questi casi (creditori personali e fisco) si applicano si applicano le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale.
La risposta dell'Avv. Gallucci mi è giunta sulla posta personale e non sul sito, come d'uso.
La richiesta di pubblicare i miei commenti su "condominio Web" è rimasta inevasa. Forse scomoda?
Ritengo però che quanto sopra possa risvegliare l'attenzione di qualche distratto. Non conosco "scemi"!!!
Cordialità
Fausto Pennestrì
;);)
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
...nell'800 ai truffatori probabilmente, soprattutto se "amministratori" di qualcuno importante (barone latifondista, ecc...), tagliavano ancora le mani...se non la testa!...ehehehe..."romantico" l'avvocato...ora è meglio tutelarsi in maniera diversa fosse solo per i problemi "fiscali" che ne deriverebbero...saluti!
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
A mio giudizio, è opportuno che prima di affidarsi alla legge e alla giurisprudenza, il condominio adotti le norme di comportamento più opportune per valorizzare i propri interessi.

E' sufficiente, pertanto, adottare delle delibere organizzative, e chiedere all' amministratore protempore di rispettarle.

Le regole da adottare, necessarie e sufficienti, sono quelle consigliate dalla Community AziendaCondomìnio:

1) I Condòmini che si riconoscono nella Community AziendaCondomìnio SI OBBLIGANO a pagare le spese condominiali ESCLUSIVAMENTE a mezzo di bonifici, mav o assegni bancari intestati al c/c dell' Ente Condomìnio.

In particolare si rifiuteranno di pagare le spese condominiali su conti correnti intestati a soggetti diversi dall' Ente Condomìnio creditore.


...per chi è costretto a pagare in contanti

Le persone anziane e le persone che sono costrette a pagare in contanti sono esenti da questo obbligo.
In questo caso vi consiglio di farvi firmare la ricevuta di pagamento in originale dal legale rappresentante-amministratore in carica, apponendo anche la data del pagamento.


2) Gli Amministratori e i Gestori Finanziari che si riconoscono nella Community AziendaCondomìnio SI OBBLIGANO ad impiegare i fondi finanziari custoditi nei conti correnti intestati agli Enti Condomìnio ESCLUSIVAMENTE per mezzo di BONIFICI BANCARI.

Le eccezioni a questa regola generale dovranno essere debitamente documentate da procedure scritte e da evidenze di controllo di gestione.


Bastano due regole, una delibera, e l' amministratore saprà come comportarsi!
 
A

AlbertoF

Ospite
ho letto tutto quanto abbondantemente detto in materia di c/c relativo alla gestione del condominio.
Anche io vorrei intervenire in maniera molto breve appellandomi però solo alla mia esperienza maturata in materia.
Ogni condominio sia piccolo che grande deve avere un suo proprio conto corrente,con tanto di codice fiscale, intestato al condominio e con la firma di traenza dell'amministratore attualmente in carica.
In caso di nomina di un nuovo amministratore si mette la questione all'ordine del giorno di una assemblea straordinaria indicando nel verbale il nuovo amministratore il quale successivamente,con una copia del verbale,si recherà in banca per apportare l'avvenuto cambio di persona mediante l'apposizione della sua firma nello "specimen delle firme" tenuto dalla banca per dimostrare l'avvenuta sostituzione .(La banca non risponde in caso di mancate segnalazioni )
Ma ciò che esige che il conto sia intestato al condominio è il fatto che se fosse intestato a nome dell'amministratore ( e quindi considerato come conto personale) e questo per un motivo qualsiasi venisse a mancare,trattandori di un conto personale andrebbe addirittura nella successione di questi.
Inoltre ,trattandosi di conto personale,potrebbe essere aggredito nelle varie forme esistenti (vedi pignoramento) da eventuali suoi creditori. Il tutto a discapito del condominio che per farsi riconoscere i propri diritti deve per forza ricorrere ,come minimo, ad un legale.
ciao
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Signor Azzaretto, resta fermo il fatto che qualunque sia la forma di riscossione o di pagamento, tutto transiti su un conto intestato al Condominio del quale l'amministratore ha facoltà di disporre in quanto mandatario dei condomini.
Ritengo poco prudente il rifiuto del pagamento ancorchè giustificato dall'indirizzo diverso da quello del c/c condominiale; sarebbe consigliabile il ricorso all'"offerta reale" a favore del condominio presso l'amministratore. E' prassi inusuale ai più (penso alla vecchia zia che si rivolgerebbe a un esorcista) ma è la più sicura. E' intuibile come un amministratore...disinvolto possa terrorizzare qualche mite anziano.
Partendo dal principio "fa' agli altri ciò che gli altri farebbero a te, ma fallo per primo" e in barba agli assunti obsoleti del grande Antolisei, in caso di riluttanza da parte dell'amministratore a usare un conto regolarmente intestato al condominio, la difesa più sicura è la richiesta di rimozione dell'amministratore. Poi sarà cura di quest'ultimo di "rivolgersi all'avvocato".
Cordialità
Fausto Pennestrì
:rabbia:

Aggiunto dopo 5 minuti :

Grazie Signor Fontanelli,
quanto Ella sottolinea è proprio alla base della mia tesi, peraltro sostenuta e confortata dalle citate sentenze. Nessuno mette in dubbio l'onestà dell'amministratore (salvo casi sporadici purtroppo verificatisi), ma è l'incombere dei pericoli citati che invita alla massima, ferma prudenza
Cordialità
Fausto Pennestrì
 
F

FRANCOPAU66

Ospite
SOS.
tramite bonifico online ho pagato le spese condominiali. Dopo aver pagato la pagina mi da errore, sul c/c non c'è nulla così dopo pochi minuti lo rifaccio, tutto ok. Per tutto il giorno vedo un solo bonifico in uscita sul mio c/c.
Dopo pochi giorni ricontrollo il mio c/c è vedo che sono usciti due bonifici. Troppo tardi per annullarne uno. Chiamo l'amministratore per avere indietro la somma di un bonifico ....... risposta negativa. Lui non vuole rimborsarmi un bonifico perchè il primo non copre tutto il mio debito. Cosa posso fare oltre che attaccarlo ......? Si tratta di due bonifici da 2000€.
Non c'è un ppropriazione indbita da parte dell'amministratore?
Grazie
Francopau66
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Se i due bonifici coprono il pagamento delle spese condominiali scadute, ....hai pagato quanto dovevi pagare.

L' amministratore non ha alcun titolo a restituirti il pagamento dovuto; inoltre, se lo fa potrebbe avere dei problemi da parte degli altri condòmini.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
SOS.
risposta negativa. Lui non vuole rimborsarmi un bonifico perchè il primo non copre tutto il mio debito.

In relazione specifica a quanto hai scritto, è opportuno precisare che l' amministratore ha titolo ad incassare soltanto le rate scadute.
Pertanto, se l' importo da te versato copre interamente tutte le rate scadute fino alla data del pagamento, il resto eccedente eventualmente pagato deve essere rimborsato, e non può essere trattenuto dall' amministratore in acconto delle rate non ancora scadute.
 
F

FRANCOPAU66

Ospite
Non sono completo nel primo messaggio. Si tratta di lavori di ristrutturazione straordinaria. Con un bonifico di 2000€ volevo pagare una parte dei lavori, ed andare in causa per la restante parte, (3500€ i lavori completi). Chiedere poi l'applicazione della penale e di un risarcimento danni per aver lasciato le impalcature davanti alle mie finestre per 18 mesi.(ci sono ancora). In poche parole parte di quei 2000€ sarebbero in parte rientrati se avessi vinto la causa. :disappunto::disappunto::disappunto::disappunto:
Grazie Guru, apprezzo molto le tue informazioni ....... peccato che non siano a mio favore:risata::risata::risata:. Provo a riderci su.
Ciao
Francopau66
 

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