U

User_46137

Ospite
La forza pubblica non interviene ad allontanare l'ospite, soprattutto se l'ospite ha minori... Forse dovrebbe chiamarla il locatore, ma se il conduttore è solvibile non ha interesse a non ricevere piu i canoni!!!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
La forza pubblica non interviene ad allontanare l'ospite, soprattutto se l'ospite ha minori
Avete provato ad interessare i servizi sociali?

La responsabilità di mantenere e accudire i minori ricade innanzitutto sui genitori.
Nel tuo caso pare che la madre non sia in grado. Quindi deve intervenire il padre (se esiste e se ne ha la possibilità). Oppure i parenti stretti, tipo i nonni.
In mancanza di parenti che se ne occupino, i minori dovrebbero essere presi in carico dai servizi sociali e sistemati in una struttura idonea.

A mio parere se il conduttore dell'appartamento non è il padre naturale dei bambini e non li ha adottati non ha alcun dovere giuridico di mantenerli.
Anche se, nel caso specifico, mi pare ci sia un'autorizzazione scritta rilasciata dal conduttore alla convivente che le ha consentito di abitare stabilmente in quella casa con la (di lei) prole.
 
U

User_46137

Ospite

Ti dicono di rivolgerti ad un legale... Loro senza un autorizzazione del giudice non fanno nulla. Nella sentenza della cassazione riportata, i giudici dicono che il conduttore "non avrebbe dovuto opporsi allo sfratto dando cosi al locatore la possibilità di avere un titolo esecutivo per liberare l'immobile" (e quindi probabilmente, aggiungo io, a pagare canone piu spese fino allo sgombero). Qualcuno dice che se mandi all'ospite una raccomandata a.r. dando un congruo termine per andarsene (di solito 15 giorni), alla scadenza puoi cambiare la serratura, ma non essendoci nessuna legge al riguardo, prova a pensare se te cambi la serratura e succede qualcosa alla tua ex o peggio ad un minore della sua prole... Rischi di passare guai seri (ad esempio in caso di decesso ti trovi costretto a pagare centinaia di migliaia di euro). Pare nessuno sappia come fare in questi casi, eppure saranno sempre piu frequenti in futuro.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio modesto parere:
1) Lei non avrebbe dovuto limitarsi a consegnare le chiavi.
2) Avrebbe dovuto informare il locatore, prima della data di rilascio, che un terzo continuava ad occupare l'immobile contro la sua volontà.
3) Avrebbe dovuto chiedere, in vigenza di contratto, l'intervento della Forza Pubblica e pretendere l'allontanamento dell'estraneo (lei solo era legittimo conduttore).

Siccome è un caso interessante dal punto di vista giuridico, le chiedo cortesemente il suo parere nel caso in cui:

2) Il terzo (la convivente) può far valere un'autorizzazione scritta del conduttore. Il quale ha acconsentito che la signora abiti stabilmente in quella casa coi figli ponendovi la residenza.

3) Di conseguenza il conduttore non può chiedere l'intervento della Forza Pubblica per allontanare un'estranea sostenendo che sta lì contro la sua volontà.
E' stato lui a consentire (per scritto, quindi ora non è credibile se sostiene il contrario) all'estranea di occupare, con i di lei figli, l'appartamento di cui lui solo è conduttore.

Grazie!
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
3) Di conseguenza il conduttore non può chiedere l'intervento della Forza Pubblica per allontanare un'estranea sostenendo che sta lì contro la sua volontà.
E' stato lui a consentire (per scritto, quindi ora non è credibile se sostiene il contrario) all'estranea di occupare, con i di lei figli, l'appartamento di cui lui solo è conduttore.
ho chiamato la polizia un'altra volta e mi hanno detto di sentire un legale perché non c'è niente di penale e allora io ho chiesto "ma scusi, la violazione di domicilio non è un reato?" e lui "Non c'è violazione di domicilio perchè in casa ce l'ha messa lei! Senta un legale!"

Chi attualmente vive nell'immobile vi s'introdusse con autorizzazione del conduttore che, a titolo d'ospitalità, consentì al trasferimento della residenza.
Si deve da ciò dedurre che l'aver concesso la residenza comporti anche un diritto assoluto ed immutabile a permanervi contro la volontà di chi lo concesse?
A mio giudizio no: la violazione di domicilio sussiste anche quando ci "si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo" ed il conduttore è l'unico che vanta tal diritto (non di certo l'ospite con residenza che pur sempre solo tale).

Cassazione n. 4879/1984
"L'ospitalità dà luogo ad un rapporto del tutto precario che può in qualsiasi momento esser fatto cessare dal titolare dell'abitazione. Pertanto essa non può realizzare a favore dell'ospite una situazione di diritto tutelabile sul piano giuridico. Ne deriva che il soggetto ospitato non ha alcuna legittimazione a mantenere, contro la volontà del titolare dello ius prohibendi, il precario stato di domicilio provvisoriamente assicuratogli in precedenza"

Tuttavia vi è un aspetto che complica il tutto: l'attuale occupante può forse essere anche tutelato come soggetto di coppia di fatto ex legge Cirinnà (ove tale coppia fosse stata costituita). Non oso immaginare cosa potrebbe accadere se si trovasse in stato di bisogno, e nessun altro potesse assisterla (= pretesa degli alimenti verso l'ex compagno...)

Tutto ciò premesso, a mio avviso Marco T.
1) non avrebbe dovuto lasciare l'immobile e limitarsi a consegnare le chiavi; con ciò non assolse al suo dovere di restituire l'immobile dato che risultava occupato da persona cui fu concesso il permesso di stabilirsi (responsabilità pari a quella su indicata del marito oppostosi allo sfratto adducendo la successione nel contratto a favore della ex).
2) avrebbe dovuto intimare alla signora di lasciare l'immobile, avvisandola che vi si tratteneva contro la sua volontà di legittimo conduttore e contestandole altresì il permanere abusivo con violazione di domicilio
3) avrebbe dovuto anche intraprendere, contro la signora, azione possessoria di manutenzione ex art.1170 Cc: "chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo".
Il tutto per far pressioni sulla signora e/o ottenerne lo sgombero forzato.

Quanto al rapporto con il locatore: la responsabilità ricade tutta sulle spalle del conduttore; fu costui ad instaurare l'ospitalità/residenza e, finché non riuscirà a farla cessare, ne dovrà sopportare anche le conseguenze sollevandone il terzo (locatore); il conduttore avrà titolo per rivalersi contro chi lo danneggia ed ottenere il risarcimento del danno patito (se mai vi fosse solvenza)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi chiedo se ho capito male ...
Oggi vige la legge Cirinnà: e leggendo il post #8 concluderei che questo cosiddetto "ospite", ospite potrebbe non rimanere per molto, avendo diritto a subentrare nel contratto.

Certo che se poi sopraggiunge lo stato di morosità, il problema muta di aspetto.
Ma sarebbe una situazione diversa.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
Non basta la residenza comune e la convivenza, si deve dimostrare come le persone fossero: unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Ricorrendo tal stabilità si determina l’applicazione della nuova legge e senza che i conviventi debbano registrare il loro rapporto.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto