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nel cortile condominiale,dove per accordi tra condomini,alcuni di questi parcheggiano l'auto ed altri no perchè hanno il garage, chi paga le spese di ordinaria manutenzione per il cortile?
 

Manuela Fragale

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A norma dell’art 1117 Codice civile, il cortile è soggetto di proprietà comune. Dunque, si procede al riparto delle spese seguendo il criterio generale dell’art 1123 Codice civile: “Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio (…) sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne (…)”.
Si sottolinea, nel caso specifico, la nullità di accordi verbali tra condomini.
 

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