Rolando

Membro Attivo
Salve e complimenti per il forum,
il quesito che sottopongo è questo:
Possiedo dei locali commerciali a Parma in un condominio anni 60 di 10 appartamenti con riscaldamento centralizzato.
E' venuta fuori l'esigenza di rifare l'impianto termico perchè, a detta dell'amministratore, si tratta di una vecchia caldaia a gasolio che bisogna anche spostare in un altro locale, poichè l'attuale locale caldaia non risponde alla normativa vigente.
I quesiti sono questi:
1)Se l'assemblea è d'accodo si può passare da un riscaldamento centralizzato ad uno autonomo? (l'amministratore dice di no perchè la normativa vieta la diffusione di impianti autonomi).
2) si potrebbe soprassedere di un anno in attesa del teleriscaldamento?
3) posso staccare i locali commerciali posti a piano terra dall'impianto centralizzato vecchio o nuovo che sarà?
Grazie infinite
Rolando
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
In linea generale l' assemblea è sovrana.

In particolare, riguardo al punto 1, la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi richiede il consenso unanime di tutti i condòmini, cioè un atto negoziale, poiché l’abbandono del detto impianto e la rinuncia alle precedenti modalità di riscaldamento, la necessità di nuove opere e relativi oneri di spesa non possono essere imposti al condòmino dissenziente, trattandosi di innovazioni vietate ai sensi dell’art. 1120, 2° co., c.c.» (SFORZA)

Riguardo al punto 2, credo che sia possibile, purchè non ci siano dei verbali ispettivi di verfica in corso che possano impedire l' attesa di un anno.

Riguardo il punto 3, ll distacco è consentito solo se il condòmino riesce a dimostrare che dalla sua rinuncia e dal suo distacco non derivano aggravi di spese per coloro che continuano ad utilizzare l' impianto di riscaldamento centralizzato, o uno squilibrio termico dell' edificio tali da pregiudicare la regolare erogazione del servizio.
Pertanto, il condòmino in questione deve far accertare da un termotecnico di ficucia l' esistenza di tutti questi presupposti e fargli redigere una perizia da inviare all' amministratore per le opportune valutazioni.
In ogni caso, è bene tenere conto che L' articolo 1118 del Codice Civile stabilisce che il condòmino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi dal contribuire alle spese necessarie per la loro conservazione.
Anche dopo il distacco, infatti, egli rimane sempre comproprietario dell' impianto centrale, e deve quindi continuare a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione e all' adeguamento.
 

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