salve,
Se il danneggiato firma la quietanza con riserva penso possa successivamente vatare maggiori pretese (giuste o sbagliate che siano) tramite un legale
mi dite se tale mia convinzione e' sbagliata ? ? ;-)
 
..sbagliata.La quitanza è sempre ampiamente liberatoria e,fra l'altro,c'è scritto:"...il sottoscritto dichiara altresì di non dover più nulla a pretendere per qualsiasi danno presente e futuro etc..e rilascia pertanto ampia quietanza liberatoria.."
Sottoscrivere con riserva non avrebbe senso.
Il sinistro dev'essere liquidato senza tema di riaperture.
Gatta
 
il perito liquidatore non apre più la pratica del sinistro se è transata e/o accettata, come mai tutti questi periti di parte per valutare un danno che se non impugnato vale solo il valore del danno :daccordo:quello dell'assicurazione. ciao
 
A parte che il perito conta come il due di coppe a briscola,va precisato che l'Ufficio Sinistri-Legale decide sull'iter della pratica.
E sulla liquidazione decide la Compagnia- dominus - e non il perito,mero esecutore delle disposizioni della medesima.
Mi sembra di capire che adimecasa sostenga che valga soltanto il "valore del danno" quale stimato dal perito.Non è così.Se la parte non accetta la stima,com'è nel suo diritto,perchè incongrua,può sempre ricorrere al patrocinio di un legale per quanto del caso.
Le decisioni della Compagnia non sono certo inoppugnabili.Ci mancherebbe!
Gatta
 
x gatta leggi bene il mio post se è transato e/o acettato la compagnia non riapre la pratica, x quanto rigurda il danno la compagnia si basa sul valore stimato dal perito intervenuto a quantificare il danno, e non ha liquidarlo, x la, liquidazione dipende dalle responsabilità degli intervenuti ciao adimecasa:daccordo:
 
Guru Marco, la tua è una convinzione corretta. Il danneggiato potrà dopo aver firmato quietanza con riserva, chiedere un'integrazione della liquidazione parziale direttamente all'assicurazione con una propria perizia di parte correlata di fotografie. Il liquidatore dell'uff. sinistri dell'assicurazione valuterà se pagare o meno l'importo superiore richiesto dal danneggiato. se il danneggiato non accetta aprirà un contenzioso con l'assicurazione. buona giornata
bianca luce
 
....Stiamo confondendo l'assicurazione glob.fab.con la rca obbligatoria.
In quest'ultimo caso la Compagnia è addirittura obbligata a spendere un'offerta entro termini ben precisi,scaduti i quali il danneggiato o accetta ovvero trattiene la somma a titolo di acconto agendo per la differenza.
Nella fattispecie viceversa la Compagnia non ha alcun obbligo di formalizzare l'offerta.Si limita a quantificare il danno e proporre una transazione.
Se la parte non accetta : liberissima di proporre il contenzioso.
Gatta

Aggiunto dopo 7 minuti :

...c'è¨ un lapsus calami del "sistema":.leggasi:"in quest'ultimo caso la Compagnia è addirittura".
Grazie
Gatta
 
...ci riprovo:lapsus calami del sistema:"...in quest'ultimo caso (la rca obbligatoria ex lex 990/669 e succ.mod.) la Compagnia " addirittura obbligata a spendere un'offerta entro termini perentori e la parte ha due alternative:trattenere la somma a titolo di acconto ed agire per la differenza,ovvero accettare."
Non la stessa procedura nella rcd:quindi perizia,offerta, al limite formalizzata ex art.1220 cc (offerta non formale) dall'Ufficio Sin.-Legale.A questo punto il danneggiato se insoddisfatto può agire nei cfr.del danneggiante con manleva nei limiti della garanzia prestata dalla Compagnia ex art.1917cc.
Spero che ora i "font" linuxuiani siano a posto...e chiedo venia dell'inconveniente...
Gatta
 

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