Luigi Criscuolo

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quindi mi sono confuso aspetto ancora un po' e poi gli chiedo i soldini se me li dà?
scusa se abbiamo divagato facendo dell'accademia. Tuttavia se chi ti ha danneggiato ha una sua assicurazione, e non c'è anche una assicurazione condominiale che copre i danni di ambe due, o aspetti oppure se non vuoi aspettare gli manda una bella r/r alla francese indirizzata sia a chi ti ha danneggiato che alla assicurazione, che mi sembra sia uscita per periziare il tuo danno, nella quali gli intimi di risarcirti entro una certa data. Dopo di che per tutelare i tuoi interessi agirai per le vie legali. Se l'assicurazione ti risponde che la polizza sottoscritta dal tuo vicino di casa non copre i danni da lui cagionati saprai che il tuo unico interlocutore è il tuo vicino. Altrimenti, tanto per non saper leggere ne scrive, visto che hanno fatto un sopralluogo, io li metterei come convenuti secondari. Poi, puoi anche consultare un avvocato per sapere come comportarti.
 

Luigi Criscuolo

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Il danneggiato non ha diritti verso l'assicuratore del responsabile.
tuttavia, quando si è ancora in fase di determinazione del "quantum", Autostrade per l'Italia, tanto per citare un gestore autostradale, oppure Global service di ACI, tanto per citare una azienda che fa bonifiche post sinistri stradali, scrivono sia al proprietario del veicolo che alla assicurazione presso la quale risulta assicurato il o i veicoli, in caso di responsabili multipli. 9 volte su 10 non c'è la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato eppure la pratica per la congruità dell' importo richiesto va avanti da sola. Se ti rivolgi anche alla assicurazione per essere risarcito, se il risarcimento tarda oltre i termini di legge, chi intraprende l'azione legale chiama in causa il proprietario del mezzo, il conducente e l'assicurazione.
 

Nemesis

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tuttavia, quando si è...
nel campo dei danni derivanti dalla circolazione stradale si applica la speciale normativa prevista. Come era stato già scritto.
L'assicurazione della responsabilità civile non determina alcun rapporto tra assicuratore e terzo danneggiato. L'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo (finalizzato alla realizzazione di un interesse dell'assicurato, anche quando è effettuato direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917 c.c.) è distinta e autonoma dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato, che non ha, quindi in assenza di una normativa specifica (come ad esempio quella in materia di danni da circolazione stradale), azione diretta contro l'assicuratore.
 
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Franci63

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quindi mi sono confuso aspetto ancora un po' e poi gli chiedo i soldini se me li dà?
Torniamo alla domanda .
Lasciando stare in prima battuta avvocati e cause, direi che dipende da che rapporti vuoi mantenere con il tuo vicino.
Se vuoi i soldi subito dovrai chiederglieli, con il rischio che non te li dia spontaneamente. E quindi cause e avvocati, e rapporti compromessi.
Se deciderai di aspettare , trovo ragionevole che tu lo faccia solo dietro formale riconoscimento del debito da parte del vicino: tu gli fai la cortesia di aspettare, permettendogli di non tirar fuori soldi subito, lui riconosce di esserti debitore, e quindi dovrà risarcirti personalmente se non avrà , dopo la causa, il sostegno dell’assicurazione. Rapporti salvati.
 

Dimaraz

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Non trascurando di fissare un termine entro il quale sentenza o meno ti venga saldato il danno.

Beninteso io sconsiglio tale "dilazione".
Ad essere buoni si rischiano solo delusioni.
Occhio al periodo di prescrizione.
 
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moralista

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Professionista
Tornando alle due assicurazioni una personale e una condominiale, se la prima e capiente, la seconda non interviene, questo mi è successo in un condominio, per i tempi dipende da come è istruita la pratica
 

Luigi Criscuolo

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L'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo (finalizzato alla realizzazione di un interesse dell'assicurato, anche quando è effettuato direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917 c.c.) è distinta e autonoma dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato, che non ha, quindi in assenza di una normativa specifica (come ad esempio quella in materia di danni da circolazione stradale), azione diretta contro l'assicuratore.
Non metto in dubbio questa affermazione. Ma nel caso specifico, il perito assicurativo è uscito per periziare il danno, a seguito della denuncia dell'assicurato. Il danneggiato avendo fatto entrare nella propria proprietà il perito sa quale è la società assicurativa che lo deve risarcire. Questo è contratto assicurativo personale del vicino di casa pertanto il danneggiato viene risarcito dalla assicurazione in essere. Stipulando un contratto assicurativo la società assicuratrice si obbliga a pagare, nell'ambito dei massimali previsti e delle clausole operanti, l'importo dei danni cagionati dall'assicurato. Se con il sopralluogo del perito viene sottoscritto l' acccordo amichevole sull' importo del danno, nel giro di 30 gg dal giorno della firma l'assicurazione deve risarcire il danno: se non lo fa può essere portata in giudizio. Se con il sopralluogo del perito viene firmato l'atto di accertamento conservativo significa che o l'importo da risarcire esula le competenze del perito oppure che il danneggiato non aderisce alla proposta risarcitoria del perito. Nel primo caso il liquidatore invita il danneggiato presso la compagnia per fare una proposta di liquidazione: se questa viene accettata scattano i 30 gg per il risarcimento. Nel secondo caso il danneggiato ha tempo 30gg dalla proposta risarcitoria per inviare alla assicurazione la fattura dei danni o una perizia di parte. Se il danneggiato non si fa vivo, l'assicurazione aspetta ancora 3o/40 giorni poi invia l'importo riportato nell'accertamento conservativo o proposto: il danneggiato o accetta o trattiene l'importo in conto anticipo della somma richiesta o restituisce l'importo.
Il nostro danneggiato ci ha fatto sapere che il suo vicino gli ha comunicato che è in causa con l'assicurazione: questo può significare che l'assicurazione gli ha comunicato che la causa che ha prodotto il danno non rientra nei rischi assicurati e che pertanto non intende risarcire il danneggiato.
Cosa succede se il nostro danneggiato chiama in causa il vicino come convenuto principale e l'assicurazione come convenuta secondaria? Che l'assicurazione invierà una memoria di costituzione a difesa nella quale disconoscerà la sua obbligazione a pagare il danno provocato dal suo assicurato: il danno rimarrà completamente a carico del convenuto principale.
 

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