Daniele 78

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Si sta riferendo a questa:
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (aggiornato con modifiche DL 16/2014 convertito in L 68/2014)
Però la prima legge che tu hai postato (la finanziaria 2014) prevede questo:

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma
9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138
del 1998.
I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.


649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita'
alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune
disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile
del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette
attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di
convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per la finanziaria 2014 le unità immobiliari la cui superficie calpestabile è soggetta alla TARI sono gli immobili speciali (nel gruppo D) ma non c'entra nulla con le nostre abitazioni (il Gruppo A). Tra l'altro l'80% viene calcolato proprio sulla legge che avevo postato (ma non poteva essere differente) proprio perchè già l'allora Agenzia del Territorio aveva fatto una circolare (che ho già allegato alla discussione) dove ripresa la Legge 138/98 mi fa vedere come si calcolano le superfici, quali sono esenti e quali percentuali hanno rispetto all'intero (al vano).

le modifiche della L68/2014 non parlano di come si calcola la TARI (non parla di superfici) ma parla di altro infatti:Gazzetta Ufficiale
Poi come avevo già postato io e ricordato tu @sergio46 esiste un comunicato dell'Agenzia delle Entrate datato 9 novembre 2015 che spiega come quali superfici vengono inserite in visura.

Per il resto invito @Bluechewanna , @ilpa1949 e @Ubertino da Casale a rileggersi bene bene bene bene bene bene bene bene bene tutto quanto per evitare di fraintendere ancora una volta non solo le mie parole, ma anche quello che la legge richiede.
E'abbastanza chiaro!
 

Un giocatore

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Se le superfici sono state ricavate dalle planimetrie catastali mediante strumenti automatici non dubito che i risultati potranno essere affetti da ogni genere di errore.
Tra gli errori c'è quello, che potrebbe essere anche consistente, che deriva dal fatto che lo stato dei luoghi non sempre coincide con la planimetria depositata al catasto.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Tra gli errori c'è quello, che potrebbe essere anche consistente, che deriva dal fatto che lo stato dei luoghi non sempre coincide con la planimetria depositata al catasto.
Oltre a quello di non leggere attentamente ciò che viene scritto in Gazzetta, a lamentarsi con il sottoscritto per non capire il calcolo delle superfici perché la propria idea non coincide con quello che ho tirato fuori non so che farci.
Certo che se non si prende la normativa pubblicata e la si analizza, ma ci si intestardisce (più che postare i comunicati delle Entrate, e provare ad illustrare il catasto italiano dal Docfa) non so proprio che aggiungere!
Fate vobis, che devo aggiungere ancora?
 

sergio46

Membro Attivo
Proprietario Casa
...
Certo che se non si prende la normativa pubblicata e la si analizza, ma ci si intestardisce (più che postare i comunicati delle Entrate, e provare ad illustrare il catasto italiano dal Docfa) non so proprio che aggiungere!
Fate vobis, che devo aggiungere ancora?
Capisco Daniele 78 le tue ragioni ma anche le motivazioni contrarie di coloro che hanno sollevato le loro perplessità .. tenuto conto che le superfici da considerare per la Tari divergono (almeno al momento ..) tra la superficie "calpestabile" utilizzata dai Comuni e il disposto del comma 647 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147.
Per cercare di chiarire l'entità della misura in mq esposta nella visura dell'Agenzia delle Entrate (che servirebbe per calcolare la Tari non appena sarà emesso il decreto attuativo) si deve in primis evidenziare che tale area non è quella attualmente utilizzata dal Comune, in quanto al momento l'area assoggettata alla Tari corrisponde alla "superficie calpestabile" (includendo al 100% l'area netta dei vani, pertinenze comprese).
Daniele 78 ha postato le "ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI URBANI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELL’OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE " emesse dall'ex Agenzia del Territorio, in attuazione al DPR n. 138 del 1998.
Dai criteri ivi forniti risulta che la superficie catastale comprenda il 100% dei vani ma in percentuale diversa le pertinenze, a seconda se siano comunicanti (30% in genere) o meno (15% sino a 25 mq e 5% oltre).
Ecco i motivi di disparità esistenti tra la visura Ag.Entrate per il calcolo della Tari (il valore inferiore che è al netto balconi e terrazze) e l'attuale area calpestabile (100% di tutto) per i Comuni.
Questo è quanto personalmente avrei capito (correggetemi se sbaglio) ....... con la speranza che al più presto si emani il decreto applicativo, onde pagare i rifiuti in base alle valutazioni catastali e non con il sistema attuale (... ho un'area vasta di cantine valutate da sempre dal mio Comune al 100%).
Saluti.
 

Daniele 78

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@sergio46 Tecnicamente, trattandosi di imposte ed essendoci un DPR del 98 dove spiega per filo e per segno come calcolare le superfici, i Comuni dovrebbero solo attenersi a tale normativa e NON fare come torna comodo a loro...semplicemente data una norma nazionale la rispetti, non ci sono interpretazioni in quanto è molto precisa (avevo postato anche il comunicato dell'allora Agenzia del Territorio) che lo spiegava.
Io ho semplicemente riportato una normativa ed un modus operandi che c'impone l'Agenzia delle Entrate su come calcolare queste benedette aree, ed ho fatto solo un esempio grafico, commentandolo, perchè convinto che si riuscisse quasi solo con quello a districare la matassa.
Tutti i retini ed i disegni che sopra ho postato non sono altro che il frutto dell'applicazione di quel famoso DPR 98.
Quindi da esso (attualizzando le vecchie normative esistenti) ecco che il prodotto di tutto ciò, si chiama DOCFA.

Ultima cosa: i disegni comunali depositati attestano il rispetto delle norme urbanistiche (non servirebbero per il calcolo delle imposte), per quello esiste appositamente il Catasto altrimenti tanto valeva tenere solo il Comune...vi pare?

Il problema è nato da un immobile precedente non solo al DPR 98:
Ok, io ho acquistato direttamente dal costruttore nel 1991. A quel tempo esisteva già il Docfa?
ma precedente allo stesso DOCFA (93) per cui tutto quello che è stato raccontato ovviamente fatica a trovare i riscontri. La colpa però non è MIA, ma dal casino che anch'io trovo quando metto le mani su questi immobili...hai voglia a dimostrare al proprietario che non lo stai prendendo in giro.
 
Ultima modifica:

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Ad oggi se mi venisse chiesto qual'è la tipologia di Calcolo direi sicuramente il DPR 98 e in caso di difformità tra progetto comunale e planimetria catastale,essendo il progetto comunale valido ai fini urbanistici (ovviamente deve corrispondere con lo stato di fatto altrimenti si ricade in abuso e valutare se sanabile) rifare il Catasto seguendo la normativa attuale vigente che impone la pratica Docfa. Quindi vedrete che vi ritroverete in tutto e per tutto con gli esempi postati e che per forza le superfici non potranno non essere coerenti pena il respingimento della variazione catastale da parte dell'Ufficio Provinciale competente.
 

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