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Joe

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Riporto quanto apparso di recente in merito a quanto in oggetto:
grazie a una semplificazione contenuta nel Decreto Crescita. In sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto l’articolo 3-quinquies in base al quale non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell’inquilino. L’articolo , infatti, ha cancellato il comma 1, dell’articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) in base al quale quando i redditi non venivano incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata:
  • dall’intimazione di sfratto per morosità
  • dall’ingiunzione di pagamento
  • dal provvedimento del giudice.
Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. Ma attenzione: per i contratti stipulati in precedenza, per le imposte versate sui canoni non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
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Gradirei al riguardo una precisazione: se tale disposizione è attuabile a partire dall’intimazione di sfratto o bisogna attendere anche la convalida. Inoltre se la stessa procedura vale per i contratti in essere, ovvero se avendo dato ora corso all’intimazione di sfratto, non dovranno essere indicati nel 730/2020 i canoni non percepiti.
 
Quando sarà approvato, così come è stato presentato, si dovrà dichiarare solo la rendita dell'immobile e non il non percepito, aspettiamo che senz'altro ci saranno altre modifiche, con questi politicanti, alle sera dicono una cosa al mattino non la ricordano più 🥵
 
se tale disposizione è attuabile a partire dall’intimazione di sfratto o bisogna attendere anche la convalida.
Secondo me non occorre attendere la convalida, perché la legge parla esplicitamente di "intimazione di sfratto per morosità" o "ingiunzione di pagamento".
 
se la stessa procedura vale per i contratti in essere,
Penso di no, vale per i contratti che verranno stipulati dal 01/01/2020.

Perché il c. 2, art. 3-quinquies del Decreto recita:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
 
Per i contratti ad uso abitativo è possibile non pagare i canoni non percepiti, ma pagare la tassazione solo sulle rendite catastali
 
Per i contratti ad uso abitativo è possibile non pagare i canoni non percepiti,
Il Decreto crescita riporta novità importanti in merito, relativi alla necessità oppure no di attendere la convalida dello sfratto.

è possibile non pagare i canoni non percepiti
La frase scritta così non ha senso.
Non si pagano le imposte sui canoni non percepiti!
 
Ultima modifica:
Riporto quanto apparso di recente in merito a quanto in oggetto:
grazie a una semplificazione contenuta nel Decreto Crescita. In sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto l’articolo 3-quinquies in base al quale non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell’inquilino. L’articolo , infatti, ha cancellato il comma 1, dell’articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) in base al quale quando i redditi non venivano incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata:
  • dall’intimazione di sfratto per morosità
  • dall’ingiunzione di pagamento
  • dal provvedimento del giudice.
Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. Ma attenzione: per i contratti stipulati in precedenza, per le imposte versate sui canoni non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
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Gradirei al riguardo una precisazione: se tale disposizione è attuabile a partire dall’intimazione di sfratto o bisogna attendere anche la convalida. Inoltre se la stessa procedura vale per i contratti in essere, ovvero se avendo dato ora corso all’intimazione di sfratto, non dovranno essere indicati nel 730/2020 i canoni non percepiti.

La nuova disposizione – che vale solo per i contratti siglati dal 1° gennaio dell’anno prossimo, e non per quelli in corso – prevede ora la possibilità di non tassare i canoni non percepiti non più dal momento della sentenza di convalida di sfratto per morosità, ma dal momento in cui la situazione di morosità risulti dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento.

Tale norma si applica però solo agli immobili residenziali: l’art.26 del Tuir, su cui si innesta la nuova disposizione, sostituendo, al secondo periodo del comma 1, le parole “dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”, si riferisce agli immobili ad uso abitativo.

Per i contratti abitativi in corso, nulla cambia. Per non assoggettare a tassazione (ordinaria o sostitutiva) i canoni relativi al 2018, non basta l’intimazione di sfratto, ma occorre una sentenza di sfratto emessa, però, in data anteriore al termine ultimo della dichiarazione dei redditi, mentre, per i canoni non incassati già sottoposti a tassazione, solo se si è in possesso di una sentenza di sfratto, è possibile recuperare le imposte versate attraverso un credito d’imposta di pari ammontare.
 
o dall’ingiunzione di pagamento.
Per ingiunzione di pagamento si intende unicamente il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale?

In questa discussione (post n. #20) mi chiedevo se la diffida ad adempiere (nel caso di contratto di locazione che prevede la clausola risolutiva espressa) può considerarsi un'ingiunzione di pagamento ai fini del Decreto crescita.
 
Questa discussione mi era sfuggita: andrò a leggere la legge.

Ma mi sorgono già due domande. Dite che essa varrà solo per i nuovi contratti stipulati a partire dal 1 gen 2020: ma se fosse così si creerebbe una disparità di trattamento. Io credo (... spero) che tale esclusione significhi (per tutti) che tale disposizione si potrà applicare per i canoni 2020 non percepiti, (compresi quindi quelli derivanti da contratti anteriori), relativi alla dichiarazione 2021.

Quanto al significato di "ingiunzione di pagamento" mi associo alla domanda di @uva.

Ulteriore richiesta di chiarimento: le tre condizioni su esposte:
  • dall’intimazione di sfratto per morosità
  • dall’ingiunzione di pagamento
  • dal provvedimento del giudice.
sono da intendersi [or-or-or] oppure [and-and-and]?
 

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