golfsuper2000

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Il creditore del condominio può aggredire chi le sta più sulle balle, ma l'amministratore deve aggredire tutti i morosi salvo che sia stato esonerato dall'assemblea
quindi il creditore può fare come gli pare mentre l'amministratore deve aggredirli tutti e non solo alcuni giusto? altrimenti passerebbe in torto? cmq è molto semplice chiede al creditore di farglielo fare a lui il decreto ed è a posto tutto chiaro
 

moralista

Membro Senior
Professionista
L'amministratore deve agire e aggredire nei confronti dei condomini morosi solo previa autorizzazione del condominio, solo qualche raccomandata può fare
 

golfsuper2000

Membro Ordinario
Proprietario Casa
L'amministratore deve agire e aggredire nei confronti dei condomini morosi solo previa autorizzazione del condominio, solo qualche raccomandata può fare
allora il creditore cioè la dittA CHE AVANZA IL DENARO può fare come gli pare e aggredire un condomino piuttosto che un altro . Invece l'amministratore per fare un decreto ingiuntivo deve avere il permesso dell'assemblea e quindi uno se va alle assemblee si rende conto se glielo stanno facendo giusto?Da solo l'amministratore può fare solo qualche raccomandata di richiamo. E' corretto?
 

golfsuper2000

Membro Ordinario
Proprietario Casa
No, l’amministratore DEVE fare i decreti ingiuntivi.
L’assemblea può autorizzarlo a non farli.
io ho capito che l'assemblea può autorizzare a farli e può anche autorizzare a non farli.
Inoltre ho capito che il creditore può fare un decreto da solo a chi gli pare senza chiedere parere a nessuno quindi se la ditta avanza una somma si fa dire dall'amministratore il nominativo e gli fa il decreto
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
io ho capito che l'assemblea può autorizzare a farli e può anche autorizzare a non farli.
Tu, e moralista dovreste leggere l'art. 1129, comma 9 del codice civile, e l'art. 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
L'assemblea non deve autorizzare a farli. Ma l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
 

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