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Art. 37Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni,emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario,aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità che svolge competenze

assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all’Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:

1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle retiferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamenteesistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delletariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento aicosti e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblicoimposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri diservizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto inesclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autoritàindividuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competentiall’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli,mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e puòimporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delleimprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degliatti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti diprogramma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano lecondizioni previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessariper l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informatodichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza,svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, amezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altriorgani dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale,ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioniispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e congli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune diripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e leimprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puòrendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertarel’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono statiassunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte ofuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispettoal rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di naturacautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori,singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggettiesercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e larisoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausoleconvenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturatodell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione el’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controlloamministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabilee per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e diviolazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioniimposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturatodell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte,fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto idocumenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante oincompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione finoal 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolodelle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restanoferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti con leimprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degliinvestimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenzedell’Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e daidecreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell’Autorità divigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e lecompetenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L’Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni iprovvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato delladisciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata aisensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalleamministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata dalcomma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, inmisura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svoltepercepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità,sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto,possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel terminel’atto si intende approvato. Ai fini dell’esercizio delle competenze previste dal presentearticolo l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazionevigente.
 

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Capo III – Misure per lo sviluppo industriale


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Art. 38
Misure in materia di politica industriale

1. All’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguentimodifiche:
a) le parole “e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio” sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: “c-quater) iniziative e programmi di ricerca esviluppo realizzati nell’ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
 

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Art. 39
Misure per le micro, piccole e medie imprese
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e lacontrogaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favoredelle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all’80 per cento dell’ammontare delleoperazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorionazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura dellacopertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massimadelle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di impresebeneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura nonregolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministrodell’Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessaall’intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo dicoefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dalMinistro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. L’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di impresebeneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decretodi natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con ilMinistro dell’Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all’80] per cento delledisponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] eurod’importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli difinanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscrittinell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 esuccessive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delloSviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite letipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonchél’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura delrischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura dellecommissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, inrelazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le condizioni perl’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui alcomma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi , al capitale sociale dei confidi e delle banche dicui ai commi 29 e 32 dell’articolo 13 del di. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge cheprevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed entipubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più unodei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzionidi gestione e di supervisione strategica sia riservata all’assemblea.
 

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Art. 40
Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutturericettizie, al comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui alregio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti acomunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, medianteconsegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, ilgestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, allequesture territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici otelematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno” sonosostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a comunicare entro leventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità dellepersone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici otelematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante perla protezione dei dati personali.”
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione”sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificatao identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente ol’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.

3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo delpermesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente comma:
“9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non vengarispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puòlegittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attivitàlavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificareanche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o alrinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenticondizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuatadal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalitàpreviste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentataprima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decretodel Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenzadello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazionedella richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, alcomma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le parole “entro il giorno 16”, sono sostituire con le seguenti: “entro la fine”.
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma7 dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “ Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente,che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi,delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventimedesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile larealizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.” Al comma 9 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “con attività in esercizio” sono soppresse.Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa insicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non compromettano la possibilità dieffettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure diprevenzione dei rischi.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministerodei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazionidelle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, èabrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V.(Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all’articolo 2, comma1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole “o per gli utenti” sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggettiche svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio,piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e arischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in contoproprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto dismaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi dellanormativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo dicomunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in contoproprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari ditrasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati conmodalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 deldecreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggettiesercenti le attività di cui al presente comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delleagevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettereg) ed h), e 100, comma 2. lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sonosostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente alMinistero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa allespese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici siriferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degliarticoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successivemodificazioni.
 

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Capo IV – Misure per lo sviluppo infrastrutturale


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Art. 41
Misure per le opere di interesse strategico

1. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all’articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
“1-bis. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblicaindividua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle infrastruttureda ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
  1. a) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali;
  2. b) stato di avanzamento dell’iter procedurale;
  3. c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
  1. a) le opere da realizzare;
  2. b) il cronoprogramma di attuazione;
  3. c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
  4. d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorserelative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, perciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità,redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. IlMinistero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell’Unitàtecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,sentito il soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studiodi fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora siano necessarieintegrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura diValutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con itempi sopra indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 169 è inserito il seguente:
“Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)
1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progettopreliminare, istruito secondo le previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dellostesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate acarico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare untermine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento, perl’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare,che comporta gli effetti dell’articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili dirispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre chesiano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi esullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall’art. 166comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile delprocedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartitedal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell’articolo167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesafissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario ocontraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nelCIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni diogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio diquarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e igestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste diprescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano lalocalizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e dellecaratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progettopreliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte erichieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opereinterferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nelcaso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivoviene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effettidell’articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguardal'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l’articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione delle interferenze non rilevatedal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante pergli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell’articolo 170,commi 4 e 5.”;
b) all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
“f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativipresso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario,del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.
3. All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni èaggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contributi destinati alla realizzazione delle operepubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dallapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data dipubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, delmedesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto deipredetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri perle conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle operepubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giornidecorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da nonconsentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce alConsiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte deiConti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successivemodificazioni, sono ridotti di un terzo.
 

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Art. 42
Misure per l’attrazione di capitali privati
1. All’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dalseguente:
“5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possonoprevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione inproprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopoespropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economicofinanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beniimmobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 ecostituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico finanziario dellaconcessione.”.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate leseguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economicapuò anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connessea quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.”;
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite leseguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in partegià realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nellastessa”;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché,eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere giàrealizzate”.
3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui siindice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad unmiliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.”
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui siindice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, conproprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209,le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazionipossono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis,comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie,portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energiae fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti larealizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quotedi OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: “alla data dientrata in vigore della presente legge,”, sono inserite le seguenti parole: “nonché di nuove opere diinfrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e deicollegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategicatranseuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)”.
9. Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”,allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e leattività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n.340”nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggettipubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i benie le attività culturali, versate all’erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e leattività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o,in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essereutilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
 

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Art. 43
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata invigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degliinvestimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottopostial parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente,approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’attoconvenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata invigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissionedell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sonogià stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sonoapprovati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’attoconvenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto ilseguente:
“2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale eautostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto.
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamenteconnesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastruttureautostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti diapprovazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente,non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assensocomunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cuiall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua inordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, deldecreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi diadeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti laconcessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie condizioni disicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni e le provincieautonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, legrandi dighe per le quali sia necessaria e urgente la rimozione dei sedimenti accumulatisi neiserbatoi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che nonabbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 30/06/2012 e ad attuare gliinterventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall’approvazionedel progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall’avvio degliinvasi sperimentali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il pianodi manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, per l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio ela manutenzione della diga.
11. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 4-bis, della legge 1 agosto2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predettoMinistero, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli elaborati di consistenzadelle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, ipiani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza esullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere designato responsabile ai sensidell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l’esercizio e lamanutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri perl’individuazione delle “fasi di allerta” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio deiMinistri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile perle finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, iconcessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture edei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso ledighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti diconcessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioniimpartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puòdisporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recuperodelle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dallecontribuzioni di cui all’articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa neiconfronti dei soggetti inadempienti.
15. All’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per leopere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica,realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo staticodelle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzatesuccessivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i collaudi staticidelle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.
 

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Art. 44
Disposizioni in materia di appalti pubblici

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelleprocedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misuraminima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:
a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decretolegislativo n. 163 del 2006;
  1. b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  2. c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L’articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivicontenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi ledisposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento dellimite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, nonsono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge.
4. All’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere interferenti”, sonosostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sonopervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sonopervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesimadata.”.
5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l’articolo 12 è soppresso.
6. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successivemodificazioni, dopo le parole: “in caso di fallimento dell’appaltatore”, sono aggiunte le seguenti: “odi liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso” e, dopo le parole “ai sensi degli art. 135e 136”, sono aggiunte le seguenti: “o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 deldecreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252”.
7. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti iseguenti:
“1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorirel’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile edeconomicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II,titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantiremodalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.”.
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
“Art. 112-bis

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la proceduraristretta di cui all’art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a basedi gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole “87; 88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sonopubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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Art. 45Disposizioni in materia edilizia
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonchédegli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delleopere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cuiall’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionaliall’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso dicostruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle normetecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dalPresidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sonoeliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazionidalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituitedalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, leparole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti”.
 

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Art. 46
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retroportuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso attid’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestoridelle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dallanormativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione dellaconcorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatoriportuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarienei criteri di destinazione d’uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svoltodalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizionei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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