stefi3

Membro Attivo
Buonasera volevo sapere se i " chiamati all' eredità'" possono venire a conoscenza dell' importo dell'estratto conto perché' un fratello della defunta, si e' recato in banca e gli e' stato risposto che solo gli eredi possono conoscere la cifra. E' cosi'? Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
gli e' stato risposto che solo gli eredi possono conoscere la cifra.
L'art. 119, comma 4 del TUB (D. Lgs. n. 385/1993) recita:
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo (*) e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
(*) la formulazione dev'essere intesa in senso ampio, ricomprendendo non solamente l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata iure hereditario.
È evidente che per l’esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale per esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, sia necessario poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale.
Tale interpretazione è conforme a quella di varie decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Collegio di Milano, decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 13/11/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 8990/17); Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021.
un fratello della defunta
Siamo sicuri che sia un chiamato?
 
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