delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Premesso che l'udienza ci sara' in aprile, ieri ho spedito la raccomandata per fine locazione dato che la casa serve a mio figlio per abitarci. Sulla pronuncia della Corte il mio avvocato e' piuttosto scettico, secondo lui facciamo prima con la necessita.
Che ne pensate?
Il mio parere è che il giudice difficilmente ti concederà il rilascio dell'abitazione prima dei quatro anni stabiliti per legge!! A meno che, come dici anche tu, non venga ripristinato il contratto originario (ma anche in questo caso deve essere il giudice a stabilire se la registrazione tardiva fa acquistare al contratto una validità ex tunc, cioè dal momento della stipula originaria, oppure ex nunc, cioè dal momento della sua registrazione tardiva).
Ma prima di arrivare a tutto questo occorre che la Corte ritenga incostituzionale la legge e dopo che l'avrà bocciata potrai procedere prima con lo sfratto e se dovessero saldare la differenza continuando quindi a rimanere nel tuo apppartamento (cosa che mediamente ritengo molto difficile) allora potrai procedere con la finita locazione! questo è il mio modesto parere!!
 

slowsky

Nuovo Iscritto
circolare Agenzia delle Entrate 20 / 12 /2012

Salve a tutti, sono un avvocato di Sassari.
Ho approfondito la questione anche grazie a questa intensa discussione del forum.
Ho notato tuttavia che nessuno degli intervenuti cita la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2012 n. 47/E, nella parte in cui (pagina 11) spiega il meccanismo dell'applicazione della normativa in questione (art. 3, commi 8 e 9). Tale normativa è applicabile solo se invocata all'atto della registrazione tardiva. Ne deduco che, se non è invocata, non è viceversa applicabile e se non l'ho invocata in quanto sono il locatore, che ha provveduto al ravvedimento operoso, io farei conseguire che tale normativa non è più invocabile.
In sede di registrazione dei contratti di locazione o di denuncia degli
stessi, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate non sono tenuti ad effettuare
valutazioni in ordine all’applicabilità o meno delle richiamate norme, neanche in
relazione alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile locato.

In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia effettuano la liquidazione
dell’imposta di registro dovuta esclusivamente sulla base di quanto emerge dallerisultanze contrattuali o di quanto dichiarato dalla parte contraente che procede
all’adempimento tardivo.
La parte contraente, che ritiene di poter invocare nei confronti della
controparte l’applicazione dei commi 8 e 9, deve conseguentemente dichiarare
per la registrazione il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione
delle citate disposizioni e non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non
registrato nei termini. In tal caso gli Uffici procedono alla liquidazione
dell’imposta di registro dovuta sulla base dei chiarimenti resi con la citata
circolare n. 26/E del 2011, paragrafo n. 9.3.


Questa circolare come la interpretiamo: 1) prima ipotesi: serve solo all'Agenzia delle Entrate per assumere legittimamente un atteggiamento defilato e disinteressato rispetto al rapporto privatistico e non stabilisce nulla di favorevole per il proprietario/locatore 2) seconda ipotesi: dettagliando l'aspetto pratico della denuncia (ciò che conta per l'applicazione o meno della legge sono i poarametri di riferimento) potremmo desumere che, se per primo registra il locatore, il conduttore è fuori gioco???
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Io opterei per la risposta 1), ovvero una circolare che sembra emessa da Ponzio Pilato in persona.
Infatti è accaduto nelle more della Legge che alcune sedi dell'Agenzia abbiano applicato d'ufficio (anche su registrazione tardiva fatta dal locatore) la famigerata norma, mentre altre non l'hanno applicata se non dietro esplicita richiesta del conduttore all'atto della registrazione tardiva.
Come giustificare il fatto che le sedi che non hanno applicato la norma d'ufficio non possano incorrere in un'omissione ?
Presto detto, interpretando con una circolare "ad hoc" la norma.
 

sotera

Nuovo Iscritto
Salve a tutti, sono un avvocato di Sassari.
Ho approfondito la questione anche grazie a questa intensa discussione del forum.
Ho notato tuttavia che nessuno degli intervenuti cita la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2012 n. 47/E, nella parte in cui (pagina 11) spiega il meccanismo dell'applicazione della normativa in questione (art. 3, commi 8 e 9). Tale normativa è applicabile solo se invocata all'atto della registrazione tardiva. Ne deduco che, se non è invocata, non è viceversa applicabile e se non l'ho invocata in quanto sono il locatore, che ha provveduto al ravvedimento operoso, io farei conseguire che tale normativa non è più invocabile.
In sede di registrazione dei contratti di locazione o di denuncia degli
stessi, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate non sono tenuti ad effettuare
valutazioni in ordine all’applicabilità o meno delle richiamate norme, neanche in
relazione alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile locato.

In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia effettuano la liquidazione
dell’imposta di registro dovuta esclusivamente sulla base di quanto emerge dallerisultanze contrattuali o di quanto dichiarato dalla parte contraente che procede
all’adempimento tardivo.
La parte contraente, che ritiene di poter invocare nei confronti della
controparte l’applicazione dei commi 8 e 9, deve conseguentemente dichiarare
per la registrazione il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione
delle citate disposizioni e non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non
registrato nei termini. In tal caso gli Uffici procedono alla liquidazione
dell’imposta di registro dovuta sulla base dei chiarimenti resi con la citata
circolare n. 26/E del 2011, paragrafo n. 9.3.


Questa circolare come la interpretiamo: 1) prima ipotesi: serve solo all'Agenzia delle Entrate per assumere legittimamente un atteggiamento defilato e disinteressato rispetto al rapporto privatistico e non stabilisce nulla di favorevole per il proprietario/locatore 2) seconda ipotesi: dettagliando l'aspetto pratico della denuncia (ciò che conta per l'applicazione o meno della legge sono i poarametri di riferimento) potremmo desumere che, se per primo registra il locatore, il conduttore è fuori gioco???
 

sotera

Nuovo Iscritto
Caro Avvocato, presupponendo che non sono un legale, credo che i punti 1 e 2 coincidano. Cioè l'agenzia rinvia alla giustizia civile i casi in dubbio. In realtà, se il locatore denuncia prima, il conduttore non potrebbe autoapplicarsi la norma, che comunque non può autoapplicarsi da solo - cosa che invece è accaduta costringendo il proprietario a ricorrere alla giustizia civile. Lei conosce molti casi?
 

sotera

Nuovo Iscritto
In altri termini: l'Agenzia delle Entrate non può applicare proprio nessuna sanzione, e questo bisognerebbe dirlo agli 'inquilini' cheinvece credono sia così; la sanzione civilistica può essere imposta solo ed unicamente da un tribunale civile, ma perché questo accada è quasi ovvio che il locatore non deve aver dichiarato nessun contratto, altrimenti la sanzione non è comunque applicabile.
 

slowsky

Nuovo Iscritto
Caro/a Rache,
sì, mi sono già imbattuto nella questione.
Ho avuto due pronunce concordi: in una procedura difendevo il proprietario, nell'altra il condomino. In entrambe i giudici (diversi) hanno fatto prevalere il ravvedimento operoso.
Ora ho approfondito ulteriormente la questione perchè mi sto occupando del caso di una locazione da regolarizzare ed intendo dare un parere esauriente sulla questione.
Direi in sintesi: se registra prima il locatore dell'inquilino, con ravvedimento operoso, il locatore potrà sostenere l'inapplicabilità della sanzione "civilistica". Fin dalla prima lettura della norma, ho sempre pensato che si dovesse raccordare con un'interpretazione sistematica quando disposto dalla norma del 2011 con quanto previsto dalla normativa sul ravvedimento operoso, evidentemente non abrogata dalla prima. Per cui non leggo ciò che non c'è scritto, ossia la dicitura "in ogni caso" e ritengo che la norma sia applicabile solo nel caso, di fatto, il locatore abbia dimostrato, fino all'ultimo, di voler evadere le tasse, al punto che, l'inquilino è dovuto ricorrere alla denuncia, ottenendo quanto sappiamo alla stregua di un "premio" per la delazione. In sintesi, è una questione di tempismo.
Nel mio ultimo caso, peraltro, trattasi di locazione risalente al 2005, per cui sosterrò, ovviamente, l'irretroattività della legge, laddove ne nascesse un contenzioso. Sono ottimista.
 

Slash65

Membro Junior
Quanto alle domande di Slash65:

Ci sono ragioni di opportunità per te in particolare, per tutti in generale e strette ragioni giuridico-processuali.

Per te, in quanto sul piatto della bilancia dell'accordo, puoi far pesare la spada di Damocle (per l'altra parte, sempre che abbia qualcosa da perdere) della pronuncia di illegittimità costituzionale, a non troppo lungo andare.

Per tutti, in quanto il Tribunale di Roma, in primis, deve sollevare la questione di legittmità costituzionale, (quello per cui mi sto battendo da oltre un anno: io l'eccezione l'ho sollevata a novembre 2011 e, dopo una pronuncia di rigetto, sono riuscito a riaprire ancora la valutazione sulla questione).

Le ragioni giuridico -processuali sono molte:

ogni Ordinanza fa storia a sè e deve rispettare in primis i requisiti di ammissibilità.

In particolare, il Giudice che rinvia alla Corte Costituzionale deve ben motivare in ordine alla rilevanza indispensabile della pronuncia della Corte nel proprio giudizio. Il 30% (credo) dei rinvii alla Corte è dichiarato inammissibile perchè il Giudice non motiva ben sul punto.

Inoltre, ogni Giudice può sollevare profili diversi di violazione dei precetti costituzionali, usare argomentazioni diverse in ordine allo stesso profilo, essere dialetticamente più o meno convincente.

Per questo, Vi invito a spronare i Vs. avvocati a copiare la mia (perché esaustiva, argomentata e dialetticamente valida), migliorandola con gli spunti da trarre dall'Ordinanza di Firenze che riprende anche il noto Par. 12.1 di Corte Costituzionale 2012 n. 272, che da dicembre Vi sto segnalando.

Abbiate fede.

Avv. A_P

Grazie avvocato per la risposta, anche se da quello che ho letto, credo che la questione più rilevante sia l' eccesso di delega e che una volta che la Corte si pronuncerà su quel punto poi non credo che il quesito possa tornare ammissibile; forse la cancelleria accorperà i vari rinvii effettuati sino ora?
 

rokerduck

Nuovo Iscritto
Caro/a Rache,
sì, mi sono già imbattuto nella questione.
Ho avuto due pronunce concordi: in una procedura difendevo il proprietario, nell'altra il condomino. In entrambe i giudici (diversi) hanno fatto prevalere il ravvedimento operoso.
Ora ho approfondito ulteriormente la questione perchè mi sto occupando del caso di una locazione da regolarizzare ed intendo dare un parere esauriente sulla questione.
Direi in sintesi: se registra prima il locatore dell'inquilino, con ravvedimento operoso, il locatore potrà sostenere l'inapplicabilità della sanzione "civilistica". Fin dalla prima lettura della norma, ho sempre pensato che si dovesse raccordare con un'interpretazione sistematica quando disposto dalla norma del 2011 con quanto previsto dalla normativa sul ravvedimento operoso, evidentemente non abrogata dalla prima. Per cui non leggo ciò che non c'è scritto, ossia la dicitura "in ogni caso" e ritengo che la norma sia applicabile solo nel caso, di fatto, il locatore abbia dimostrato, fino all'ultimo, di voler evadere le tasse, al punto che, l'inquilino è dovuto ricorrere alla denuncia, ottenendo quanto sappiamo alla stregua di un "premio" per la delazione. In sintesi, è una questione di tempismo.
Nel mio ultimo caso, peraltro, trattasi di locazione risalente al 2005, per cui sosterrò, ovviamente, l'irretroattività della legge, laddove ne nascesse un contenzioso. Sono ottimista.

Sono un Tuo collega romano.
Ho letto che hai affrontato con successo la questione.
Mi trovo nella situazione di dover difendere un locatore che, per mero errore, ha registrato tardivamente (entro il 90° giorno) ed autonomamente con ravvedimento, e ciò senza che il conduttore eccepisse alcunchè.
Solo dopo alcuni mesi che il rapporto ha avuto regolare esecuzione, allettato dal vantaggio economico derivante, il conduttore ha comunicato l'autoriduzione del canone invocando le disposizioni del dlgs 23/11.

I Giudici romani, so per certo, non convalideranno mai lo sfratto per morosità attesa la lettura assolutamente letterale cui si attengono, e pertanto mi attiverò direttamente con un ricorso 447 bis c.p.c.
Se ti è possibile puoi far conoscere il contenuto dei provvedimenti che hai conseguito?
Un saluto
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
Comunque, siccome per ora l'unica cosa certa e' che i contratti-truffa di cui si parla hanno durata 4+4 anni ricordatevi di dare disdetta o altroinerente il rilascio ALMENO 6 mesi prima dello scadere del 4° anno. Io l'ho fatto gia e ho un pensiero in meno
 

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