rsa

Membro Attivo
Vergognoso... per la terza volta, ripeto TERZA volta un governo di incapaci, sotto pressione di cosi dette associazioni a delinquere pro-inquilini partoriscono l'ennesima norma INCOSTITUZIONALE !!! Non c'è due senza tre... Un governo e un Parlamento che per ben tre volte violano il dettato Costituzionale e le sentenze della Suprema Corte Costituzionale meriterebbe di essere citato ai danni provocati attraverso una Class Action, e di essere condannato all'interdizione dal legiferare in materia... Fanno piu' danni che altro !!!! Class action subito!!!
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buone notizie!
Al sicuro chi ha denunciato il «nero».
Finalmente la Legge di Stabilità appena approvata ha chiarito le sorti degli inquilini che avevano denunciato il nero dei proprietari, uscendo dalla illegalità.
Come riportato da «Il Sole 24 Ore» di oggi, «il comma 5 dell'art. 13 conferma che per tutti coloro che, in forza del D. Lgs. 23/2011, hanno versato un corrispettivo ridotto fino alla data di pubblicazione della sentenza che ha definitivamente dichiarato l'incostituzionalità dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D. Lgs. 23, la misura del canone o dell'indennità di occupazione per tale periodo è pari, su base annua, al triplo della rendita catastale dell'immobile.»
Inoltre, per coloro che non registreranno i contratti o li registreranno per importi inferiori all'effettivo pattuito, il conduttore potrà, in qualsiasi momento durante la locazione, e comunque entro sei mesi dall'effettivo rilascio dell'immobile, chiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto dichiarato.
Locazioni, norma salva-inquilini: il Tribunale di Roma rimette alla Corte Costituzionale
17 Marzo 2016


Incostituzionale per Tribunale di Roma la norma salva-inquilini
Il Giudice rimette alla Corte Costituzionale l'art. 13 comma 5 L. 431/98 che aveva annullato gli arretrati di canone



La norma era stata introdotta, con il solito colpo di mano promosso dalle associazioni pro-inquilini e veicolato da una deputata del PD, con la legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1.1.2016.

Incurante delle due precedenti sentenza della Consulta (n.50/2014 e 169/2015), il legislatore, violando l'art. 136 Cost. che gli fa espresso divieto di riprodurre, anche in maniera indiretta, gli effetti di una norma dichiarata incostituzionale, aveva previsto che, chi nel periodo 6.6.2011-16.7.2015 aveva versato il canone c.d. "catastale" in luogo di quello previsto dal contratto di locazione, non avrebbe dovuto corrispondere alcuna differenza per arretrati di canone. Prevedendo sostanzialmente che il canone dovuto per quel periodo fosse quello effettivamente pagato, pari al triplo della rendita catastale.

La nuova norma (di fatto un ribaltone beffardo per tutti i piccoli proprietari, già defraudati per quattro della parte preponderante del canone di locazione), secondo il giudice romano, è stata introdotta al solo fine di consentire agli inquilini di continuare a godere del trattamento del canone catastale ridottissimo previsto dalle norme illegittime precedenti.

Il Tribunale ha evidenziato peraltro anche un ulteriore profilo di illegittimità e, precisamente, quello relativo alla violazione dell'art. 3 per irragionevolezza della norma.

L'ordinanza del Tribunale segue ora un iter procedurale di comunicazione a vari organi competenti interessati e farà presto ingresso nel registro delle ordinanze della Corte Costituzionale.






http://www.ilquotidianodellazio.it/...er-tribunale-di-roma-la-norma-salva-inquilini

Incostituzionale per Tribunale di Roma la norma salva-inquilini | Il Quotidiano del Lazio |
 

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Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buon giorno
avrei bisogno di un consiglio urgente
sono subentrato come nuovo proprietario in un contratto di locazione per il quale il vecchio proprietario oggi defunto è stato denunciato ai sensi del Dlgs 23/2011.
il caso è questo
contratto del 1/1/1994 ( canone mensile in lire 1000.000) registrato dal conduttore solo il 31/07/ 2015 con denunzia dell'affitto in nero che ha comportato la riduzione del canone al triplo della rendita catastale ed a detta dell'inquilino nuova durata 4+4 a partire dal luglio 2015(mese registrazione).
al contratto di locazione vedo allegata anche una scheda equocanone cosa significa?
posso richiedere almeno a partire da oggi ( vista la legge di stabilità 2016) il canone intero attualizzato così come previsto dal contratto originario?
La cosa piu importante poi per me attiene alla scadenza del contratto
secondo me ( viste le sentenze della corte costituzionale ) dovrebbe far fede la durata iniziale e non piu quella della registrazione del 2015, quindi considerando i rinnovi potrei inviare disdetta (se il conduttore non volesse pagare i canoni interi) per la naturale scadenza che sarebbe il 31 dicembre 2018, Giusto?
sarei molto grato se potreste darmi una mano urgente
grazie
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Ad essere davvero onesti, fa piacere che i due maggiori Tribunali italiani mi abbiano dato ragione su una linea di interpretazione giuridica che avevo dato da subito:
  • La registrazione di un contratto di locazione orale NON VALE A SANARNE LA NULLITA', anche se è stata fatta ai sensi del D.Lgs 23/2011 e successive reincarnazioni.
  • Per tale ragione l'immobile andrà restituito al proprietario, a cui spetterà anche l'indennità per occupazione, ben superiore al triplo della rendita catastale di cui ai ripetuti interventi legislativi.
E' quanto affermato dai Tribunali di Roma e Milano, in due sentenze nel quale difendevo i proprietari.

Chi volesse leggerle, può trovarle qua:
 
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