Alla stregua di qualunque bene comune, anche gli androni ed i pianerottoli possono essere utilizzati da tutti i condomini nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1102 c.c. a mente del quale:
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa."
Passeggini:
La Cassazione, spesso chiamata a dare significato concreto a quest’affermazione, ormai da anni è orientata nell’affermare che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l’altrui pari uso.
In questo contesto, proseguono gli ermellini, la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (così, tra le varie, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).
Il problema si potrebbe porre se l'androne sia di capacità limitate rispetto al numero di carrozzine per disabili/passeggini per neonati. In quel caso, considerando che bisogna lasciare un corridoio per far passare barellieri e VV.F., bisognerà ricorrere alla rotazione.