LunaSole

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Bisognerebbe leggere tutto il testo contrattuale. Dato che hai scritto che è un contratto transitorio, quali fatti sono stati indicati nel contratto che giustificherebbero la transitorietà?
Ho riletto il contratto c'è scritto uso abitativo transitorio e saltuario non per motivo di lavoro/studio! quindi c'è scritto per cosa non mi serve!
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Ho riletto il contratto c'è scritto uso abitativo transitorio e saltuario non per motivo di lavoro/studio! quindi c'è scritto per cosa non mi serve!
Perché esista un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, ex art. 5 della legge n. 431/1998 e dell'art. 2 del D.M. 30/12/2002 devono sussistere le seguenti condizioni:
1) una clausola contrattuale che individui l'esigenza della transitorietà o nel locatore o/e nel conduttore (il dettato normativo prevede che l'esigenza transitoria può sussistere in capo o al locatore o al conduttore, ma non necessariamente in capo a entrambi);
2) la prova (solamente da parte del conduttore e non anche da parte del locatore - vedasi l'art. 2, comma 4 del D.M. citato) dell'esistenza di tale transitorietà, con apposita documentazione, da allegare al contratto medesimo;
3) la conferma del permanere di tale esigenza di transitorietà mediante lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
Ciò premesso, ex comma 5 dell'art. 2 del D.M. citato, "I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno".

Conclusione: in mancanza di prova dell'esistenza di tali requisiti, il contratto di locazione non potrà che essere sottoposto alla disciplina dei contratti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (cioè la durata contrattuale diventa quella "normale": di quattro anni + quattro anni).
 
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LunaSole

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Conclusione: in mancanza di prova dell'esistenza di tali requisiti, il contratto di locazione non potrà che essere sottoposto alla disciplina dei contratti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (cioè la durata contrattuale diventa quella "normale": di quattro anni + quattro anni).
grazie sei stato chiaro e gentile! ma per curiosità, il proprietario di casa ha qualche vantaggio a suo favore a propormi un contratto di natura transitoria piuttosto che il 4+4?
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Dimenticavo questa parte (importante) del tuo intervento iniziale:
ho stipulato un contratto transitorio ad uso non abitativo a mio malgrado ho scoperto che non è possibile scaricare le spese dell'affitto dal 730! E' possibile cambiare tipo di contratto?
La detrazione fiscale per i canoni di locazione non dipende dal "tipo" di contratto. Ma è prevista per i soli alloggi adibiti ad abitazione principale.
L'art. 16, comma 1-quinquies, secondo periodo del TUIR precisa che per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Cioè vi debbono avere la residenza.
Pertanto, se la tua dimora abituale è nell'appartamento che hai preso in locazione, potrai fruire della detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
È il caso di precisare che se la tua effettiva dimora abituale è in quell'appartamento, non puoi continuare ad avere l'iscrizione anagrafica altrove (p. es. in caserma, come affermi in altra discussione).
Hai l'obbligo giuridico di dichiarare la nuova residenza entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti all'Ufficiale di anagrafe del comune dove si trova l'appartamento, per ottenere l'iscrizione anagrafica corrispondente.
Potresti non essere soggetto a quell'obbligo (tralasciando le altre categorie che non ti riguardano) solo se fossi militare di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza e i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccato presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento.
 
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LunaSole

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Conduttore
Hai l'obbligo giuridico di dichiarare la nuova residenza entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti all'Ufficiale di anagrafe del comune dove si trova l'appartamento, per ottenere l'iscrizione anagrafica corrispondente.
ho capito, ma sul contratto c'è scritto che mi impegno a non cambiare residenza. ergo sono "obbligato" a convertire il contratto in 4+4?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ma sul contratto c'è scritto che mi impegno a non cambiare residenza
Se la tua dimora abituale è in quell'appartamento, la tua residenza è già cambiata.
Quello che c'è scritto sul contratto a riguardo (a parte l'inesistente esigenza transitoria) conta come il due di briscola quando l'asso (sempre di briscola) è in tavola.
Pertanto, rendi la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di anagrafe. Hai solo da guadagnare (compresa la tariffa uso residente per l'energia elettrica).
 
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LunaSole

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Conduttore
Quello che c'è scritto sul contratto a riguardo (a parte l'inesistente esigenza transitoria) conta come il due di briscola quando l'asso (sempre di briscola) è in tavola.
quindi cosa mi conviene fare?? cambiare residenza? e se quello mi sbatte fuori perchè sono inadempiente?[DOUBLEPOST=1413841909,1413841618][/DOUBLEPOST]
prescritta dichiarazione all'Ufficiale di anagrafe.
intendi la residenza giusto?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
quindi cosa mi conviene fare?? cambiare residenza? e se quello mi sbatte fuori perchè sono inadempiente?
E se "quello" avesse scritto sul contratto che non puoi stare in quell'appartamento indossando pantaloni rossi, potrebbe sbatterti fuori se "disubbidissi"?
intendi la residenza giusto?
Si confonde (ma lo fa anche il legislatore!) residenza con iscrizione anagrafica.
La residenza è definita dall’art. 43, comma 2 c.c. come il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioè, dove "‘vive" effettivamente) (*). È una situazione di fatto e a questa situazione – di fatto – devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche.

(*) per maggior precisione, la "dimora abituale" è definita all'art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che recita: "... il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi...".
 

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