Sjlvia

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Grazie Dimaraz.
Supponiamo che Andrea subaffitti una parte della casa ad altri studenti e ne ricavasse un reddito, ne consegue che lui dovrebbe presentare una dichiarazione 730, giusto? In questo caso se dovesse fare dei lavori di ristrutturazione potrebbe beneficiare del bonus?

Se locasse una parte della casa ad altri studenti avrebbe l'obbligo di dichiarazione dei redditi e potrebbe così usufruire della detrazione ristrutturazioni, a patto che il reddito derivante dall'affitto (se per lui è l'unica entrata) sia tassato con il regime normale (quindi no "cedolare secca"); naturalmente potrà detrarre una spesa corrispondente all'IRPEF che pagherebbe fino ad azzerare l'imposta, non superiore (esempio: IRPEF sull'affitto 800, detrazioni ristrutturazioni 1.000 = potrebbe recuperare 800, non di più).
 

marinoernesto

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Penso che i genitori possano alienare il bene a favore del figlio, tenendosi la detrazione della ristrutturazione: è un caso previsto, purché sia scritto nell'atto notarile. Infatti la detrazione (residuo) x ristrutturazione segue il bene, se non specificato diversamente nell'atto.
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Penso che i genitori possano alienare il bene a favore del figlio, tenendosi la detrazione della ristrutturazione: è un caso previsto, purché sia scritto nell'atto notarile. Infatti la detrazione (residuo) x ristrutturazione segue il bene, se non specificato diversamente nell'atto.
Esatto; però devono riuscire a fare i lavori prima di cedere il bene al figlio e, come ha scritto Diramaz, dipende da quanto dura l'intervento di ristrutturazione e da quanto tempo hanno davanti prima che scada l'anno dal nuovo acquisto, data a cui sono vincolati per non perdere le agevolazioni "prima casa".
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Se le due case si trovassero nello stesso Comune credo che la soluzione più semplice e inattaccabile (essendo tra l'altro Andrea a carico) sia che quest'ultimo trasferisca la residenza nella nuova casa, insieme ai suoi genitori. Può acquisire la proprietà della "vecchia" abitazione con i benefici "prima casa" poiché già risiede nello stesso Comune, quindi non ha scadenze da rispettare per il trasferimento, e i genitori (tutti e due oppure uno solo a seconda della convenienza) possono accedere alla detrazione fiscale per le ristrutturazioni quali "familiari conviventi" del proprietario.

Non ammissibile.
La convivenza permette la detrazione ...ma devono risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento.
Cosa non ammissibile perché i genitori devono andare nel nuovo.
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Avevo avuto anche io l'impressione che fosse troppo vantaggiosa come situazione

Non è richiesta la residenza nella casa oggetto di ristrutturazione, ma che l'immobile sia "a disposizione" del nucleo familiare (quindi non deve essere affittato a terzi).
Appena possibile cerco i riferimenti e li posto, ma sono sicura che Andrea abbia le possibilità che ho descritto precedentemente, alle quali aggiungerei un'alternativa forse migliore a quella già scritta nel caso le due abitazioni siano in Comuni diversi (purché l'intenzione sia quella di fare i lavori di ristrutturazione in breve): invece di essere un genitore che "riporta" la sua residenza nella "vecchia" casa, Andrea trasferisce la sua nella nuova abitazione insieme ai genitori, questi ultimi gli cedono quella "vecchia" e da questo momento lui ha 18 mesi di tempo per trasferirvi la residenza; nel frattempo avvia le pratiche per la ristrutturazione e i suoi genitori quali "familiari conviventi" possono intestarsi le spese e i bonifici in modo da usufruire delle detrazioni.
Naturalmente se le abitazioni, come detto, fossero nello stesso Comune sarebbe tutto più semplice poiché Andrea potrebbe risiedere con i genitori, che così avrebbero accesso alle detrazioni ristrutturazioni, e acquisire l'immobile con i benefici "prima casa" senza spostarvi la propria residenza avendo già il requisito richiesto (residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile).
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riporto i riferimenti, tratti dalla circolare 13/E anno 2019 dell'Agenzia delle Entrate "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018...":
(Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1): La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
(Risoluzione 6.05.2002 n. 136): Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
(Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10): La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.
(Risoluzione 12.06.2002 n. 184):
Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
: La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento

Della serie: E' nato prima l'uovo o la gallina?

Perchè cercare significati diversi da quelli precisati nelle stesse citazioni:

5.1 Detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio

D.: La circolare n. 121 del 1998 precisa al punto 2.1 che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese e che, in tale ipotesi il titolo che legittima è costituito dall’essere un “familiare” convivente con il possessore intestatario dell’immobile.

Sul punto, (1) la scrivente ritiene che, qualunque sia l’immobile su cui vengono effettuati i lavori che danno diritto alla detrazione, l’essere familiare convivente dell’eventuale proprietario o titolare di altro diritto reale, legittima l’utilizzazione del beneficio, con l’unica condizione che si tratti di soggetto che sostiene le spese.

In proposito si è a conoscenza che (2) altre Direzioni Regionali hanno reso interpretazioni diverse nel presupposto che il familiare convivente possa beneficiare della detrazione solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati sull’immobile utilizzato come abitazione principale sia del proprietario che dello stesso familiare convivente.

Alla luce di quanto sopra si chiede quale sia l’interpretazione più corretta.



R.: La detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

Da una lettura combinata della Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell’agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia all’atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione Finanziaria.

Non è invece richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente,(3) essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza.


Ho evidenziato i 3 passaggi cardine:
1-ipotesi/opinione di chi ha posto la domanda
2-ammissione della differente opinione espressa da altre Direzioni Regionali
3-risposta che solo apparentemente sembra dare ragione alla interpellante quando il significato è clone di quanto al punto 2: la detrazione spetta se l'immobile per il quale si richiede è quello in cui si esplica la convivenza (quindi non importa se prima o seconda casa, non importa se a beneficio del proprietario o del convivente...ma deve essere quello in cui abitano.
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Della serie: E' nato prima l'uovo o la gallina?

Perchè cercare significati diversi da quelli precisati nelle stesse citazioni:

5.1 Detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio

D.: La circolare n. 121 del 1998 precisa al punto 2.1 che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese e che, in tale ipotesi il titolo che legittima è costituito dall’essere un “familiare” convivente con il possessore intestatario dell’immobile.

Sul punto, (1) la scrivente ritiene che, qualunque sia l’immobile su cui vengono effettuati i lavori che danno diritto alla detrazione, l’essere familiare convivente dell’eventuale proprietario o titolare di altro diritto reale, legittima l’utilizzazione del beneficio, con l’unica condizione che si tratti di soggetto che sostiene le spese.

In proposito si è a conoscenza che (2) altre Direzioni Regionali hanno reso interpretazioni diverse nel presupposto che il familiare convivente possa beneficiare della detrazione solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati sull’immobile utilizzato come abitazione principale sia del proprietario che dello stesso familiare convivente.

Alla luce di quanto sopra si chiede quale sia l’interpretazione più corretta.



R.: La detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

Da una lettura combinata della Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell’agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia all’atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione Finanziaria.

Non è invece richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente,(3) essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza.


Ho evidenziato i 3 passaggi cardine:
1-ipotesi/opinione di chi ha posto la domanda
2-ammissione della differente opinione espressa da altre Direzioni Regionali
3-risposta che solo apparentemente sembra dare ragione alla interpellante quando il significato è clone di quanto al punto 2: la detrazione spetta se l'immobile per il quale si richiede è quello in cui si esplica la convivenza (quindi non importa se prima o seconda casa, non importa se a beneficio del proprietario o del convivente...ma deve essere quello in cui abitano.


Secondo me stiamo dicendo le stesse cose, ma con una interpretazione più o meno restrittiva: non serve la residenza, ma l'immobile deve essere a disposizione del nucleo familiare e non dato in uso a terzi.
La convivenza può esplicarsi anche in una seconda casa, che non sarebbe tale se il nucleo familiare vi dimorasse in via esclusiva o quasi.
Dimaraz però ritiene che debba essere una casa in cui il nucleo "abita", io invece ritengo sia sufficiente "la possibilità" di utilizzarla da parte del nucleo.... e spiego il mio ragionamento.
Se io fossi proprietaria di un'abitazione in montagna, per esempio, e decidessi di ristrutturala ma le fatture dei lavori fossero pagate da mio marito, lui potrebbe detrarre le spese anche se ne facessimo uso saltuariamente per le ferie quindici giorni all'anno... o anche se non ci andassimo mai, ma restasse inutilizzata (non affittata o data anche in comodato ad altri).
Sinceramente non vedo differenza tra una casa in una località di villeggiatura e una casa che si trovasse a due passi da dove ho la residenza; finché non è data in uso a terzi posso sempre ogni tanto usarla qualche giorno, o dormirci qualche notte, insieme a uno dei miei familiari.... o può restare lì a nostra disposizione.
Nel caso di Andrea, se avesse la residenza con i genitori e l'abitazione oggetto di ristrutturazione non fosse data a terzi, chi gli vieta di "abitarci" più o meno spesso lui e a volte insieme a sua madre, o a suo padre, o a tutti e due?
Si possono trovare più pareri in internet, ne riassumo solo un paio raccolti in rete (siti CAF o similari):
"Le detrazioni spettano al familiare convivente per i costi sostenuti per la ristrutturazione di qualsiasi abitazione a disposizione della famiglia, ossia di qualunque immobile di proprietà che non sia stato dato in locazione, ma possa essere utilizzato a piacere da uno qualunque dei familiari."
"La casa oggetto di ristrutturazione può essere anche diversa da quella principale; l’importante è che potenzialmente la stessa sia a disposizione del proprietario e del convivente (come una seconda casa non affittata e come tale a disposizione)"


Mi fermo con questo post, e invito Antope a suggerire ad Andrea e genitori di rivolgersi a un CAF (o comunque a un consulente fiscale) per approfondire l'argomento così da poter affrontare la questione nel miglior modo possibile e soprattutto serenamente. Sarei interessata alla risposta che ricevono, per conoscenza personale.
 

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