uva

Membro Storico
Proprietario Casa
un immobile commerciale
Se il contratto di locazione commerciale comprende, come avviene generalmente, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. Civ, puoi attivarla. In modo da risolvere il contratto e dalla data di risoluzione in poi non pagare più le imposte sui canoni non incassati.

E' un argomento discusso più volte sul Forum, recentemente ne abbiamo parlato qui:
Art 1456 Risoluzione Espressa | Pagina 4 | propit.it - Forum per la Casa
(in particolare i post dal n. #66 in avanti).
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
La proroga al 30/06/2021 contenuta nel "Decreto Milleproroghe" riguarda l'esecuzione degli sfratti (come previsto anche dalle proroghe stabilite nei mesi scorsi).
E' comunque possibile iniziare la pratica di sfratto per morosità e, con la convalida da parte del giudice, risolvere il contratto.
 
Ultima modifica:

scorpione 51

Membro Junior
Proprietario Casa
Vi ringrazio infinitamente. Nel contratto infatti si fa riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, quindi il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione produce la risoluzione del contratto! Inizio a sperare. Dipende comunque dal Giudice?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel contratto infatti si fa riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, quindi il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione produce la risoluzione del contratto
Ma la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto. Riprende però efficacia se il creditore provveda con una nuova manifestazione di volontà a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni.
 

scorpione 51

Membro Junior
Proprietario Casa
Ma la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto. Riprende però efficacia se il creditore provveda con una nuova manifestazione di volontà a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni.
Non immaginavo proprio! Quindi se l'affittuario dovrebbe pagare entro il 5 di ogni mese e questo non avviene... il proprietario dell'immobile deve subito attivarsi il giorno seguente? Ho capito male?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
il proprietario dell'immobile deve subito attivarsi il giorno seguente? Ho capito male?
Spero di sì.... (che tu abbia capito male...)
Penso che l'inerzia sia riscontrabile se tollera senza prendere provvedimenti, per una pluralità di mensilità. Quante? Non so: mi pare che la legge 378 parli di due mensilità per altri crediti, quindi propendo per un lasso di tempo non superiore a tre mensilità.
 

scorpione 51

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie di nuovo. E siccome proprio faccio fatica a seguire il tutto....ho preso appuntamento con un avvocato per avviare la procedura di sfratto che mi sembra inevitabile.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La legge n. 392/1978 non prevede nulla a riguardo per le locazioni di immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione.
Grazie per la doverosa correzione del nr della legge: vedo che comunque avevi inteso a quale mi volevo riferire.

Sul merito, .... delle due l'una; o non c'è un criterio di legge, ed allora non mi spiego come un giudice si possa permettere di valutare il grado di tolleranza del locatore in merito alla clausola risolutiva, oppure qualche riferimento legislativo esiste. Se esiste, perchè non fai lo sforzo di citarcelo?

Come avevo tentato di lasciar intendere, che in mancanza di specifiche indicazioni, forse si potevano dedurre dei termini per analogia ad altre situazioni debitorie
una pluralità di mensilità. Quante? Non so: mi pare che la legge 378 parli di due mensilità per altri crediti,

Ed in effetti proprio la 392 all'art. 80 pone ad esempio dei termini all'inerzia sulla richiesta di risoluzione per uso diverso da quello pattuito, fissando in tre mesi dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

Aggiungerei pure l'art. 5 , cui implicitamente intendevo riferirmi nel post #15:
Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone,

Direi quindi essere forse troppo drastica la sentenza da te emessa al post #16.

La legge n. 392/1978 non prevede nulla a riguardo per le locazioni di immobili adibiti a uso diverso dall'abitazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Che si applica solamente alle locazioni di immobili urbani adibiti a uso di abitazione.
Che si riferisce esplicitamente alle locazioni uso abitazione:
ma poiché riguardo a tale situazionei tale legge non aggiunge nulla in merito agli usi diversi, non mi stupirei che il giudice usi quell'articolo come riferimento:::: sempre che non esista legislazione specifica che tu gentilmente ci indicherai....

Del resto l'art. 41 rimanda agli art. da 7 a 11 (che trattano usi abitativi) anche per i contratti previsti dall'art. 27 (usi diversi); chi sa che sia sfuggita la citazione dell'art. 5 .
Come diceva qualcuno, tra niente e pressappoco... meglio pressappoco.
 

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