Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
però ci sono casi in cui i giudici dichiarano nulli i contratti
Il contratto è nullo solamente nell'ipotesi di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001.
Esistono i seguenti principi di diritto (sentenza del 22 marzo 2019, n. 8230 della Corte di Cassazione- Sezione Unite Civili):
1) "La nullità comminata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, e dalla L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'articolo 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile".
2) "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".

E la mancata applicazione della sanzione della nullità in caso di difformità non pregiudica la tutela dell’interesse pubblico, in quanto il contrasto all’abusivismo viene adeguatamente realizzato attraverso la previsione e l’irrogazione delle sanzioni di carattere amministrativo, oltre che mediante l’irrogazione di sanzioni penali, ma non a mezzo della sanzione civilistica della nullità.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
però ci sono casi in cui i giudici dichiarano nulli i contratti ed alcuni di questi condannano il notaio a rifondere, in solido con il venditore mendace, l'acquirente.
Ma forse proprio perché il venditore dichiara il falso.
Non perché il notaio non ha controllato la regolarità urbanistica.
Sono contesti differenti .

quante macchine usate hai comprato nella tua vita?
Di diverse, e se le faccio visionare prima a fronte di un cambio a breve tempo e di cisti anche contenuti.....il concetto semplice dovrebbe essere valido a maggior ragione per un immobile in cui ci si vive e dove, magari e di sicuro, ci sono in gioco tanti soldi e forse un mutuo.

La metafora dell'auto usata doveva essere un esempio semplice e concettuale di comportamenti......di sicuro non meritevole di successive repliche di questo tipo.
Considerando il concetto semplice, alla portata di tutti.....evidentemente non affermi i concetti.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Esistono i seguenti principi di diritto (sentenza del 22 marzo 2019, n. 8230 della Corte di Cassazione- Sezione Unite Civili):
Sentenza nota, secondo me, pro-venditore che ha compiuto l'abuso perché, in sostanza, il contratto di compravendita di un immobile, che originariamente aveva una conformità urbanistica, ma che in seguito a modificazioni presenta al rogito degli abusi insanabili, quindi abusivo, non viene dichiarato nullo ma valido per la parte che era conforme, stravolgendo in questo modo l'idea che l'acquirente si era fatto visitando l'immobile. Tra l'altro se l'abuso insanabile viene definito alcuni anni dopo il rogito l'acquirente proprietario diventa obbligato in solido con chi ha compiuto l'abuso.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Il contratto è nullo solamente nell'ipotesi di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001.
Esistono i seguenti principi di diritto (sentenza del 22 marzo 2019, n. 8230 della Corte di Cassazione- Sezione Unite Civili):
1) "La nullità comminata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, e dalla L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'articolo 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile".
2) "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Già sapevo che le fattispecie erano queste per la nullità.
Evidentemente vi è chi prende fischi per fiasci.
Non tu!
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Sentenza nota, secondo me, pro-venditore che ha compiuto l'abuso perché, in sostanza, il contratto di compravendita di un immobile, che originariamente aveva una conformità urbanistica, ma che in seguito a modificazioni presenta al rogito degli abusi insanabili, quindi abusivo, non viene dichiarato nullo ma valido per la parte che era conforme, stravolgendo in questo modo l'idea che l'acquirente si era fatto visitando l'immobile. Tra l'altro se l'abuso insanabile viene definito alcuni anni dopo il rogito l'acquirente proprietario diventa obbligato in solido con chi ha compiuto l'abuso.
Ma in tutto questo tuo affannarti a metterci "una pezza", e anche mal riuscita,
cosa a a che fare con le responsabilità del notaio per le verifiche urbanistiche ?

Responsabilità che tu gli attribuisci con tanto, a tuo dire, pronuncia fantomatica di giudizio .. .
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Evidentemente vi è chi prende fischi per fiasci.
Non tu!
La metafora dell'auto usata doveva essere un esempio semplice e concettuale di comportamenti......di sicuro non meritevole di successive repliche di questo tipo.
grande ed illustrissimo professore immagino che usi lo stesso comportamento anche quando compri beni commestibili: prima li assaggi e poi se ti garbano...li paghi. Ma fammi il piacere. La metafora bisogna saperla fare altro che.
Ma in tutto questo tuo affannarti a metterci "una pezza", e anche mal riuscita,
cosa a a che fare con le responsabilità del notaio per le verifiche urbanistiche ?

Responsabilità che tu gli attribuisci con tanto, a tuo dire, pronuncia fantomatica di giudizio .. .
il tua atteggiamento da saputello, tra l'altro, non hai mai portato, da quando frequenti questo forum, alcun esempio concreto di quanto sostieni, è fuori luogo.
La sentenza c'é stata, non pubblico gli estremi perché non sono autorizzato a farlo (all'epoca non ero consulente di parte): la vicenda è alquanto corposa perché riguarda non solo l'unità immobiliare di cui mi sto occupando, ma alcune decine di unità immobiliari che si trovano nella stessa condizione, che aspettano di avere l'esito definitivo per partire anche loro.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Sentenza che non si è autorizzati a pubblicare gli estremi......
in rete ci sono file di articoli se commentano sentenze di ogni tipo e con tanto di estremi
mentre tu non puoi farlo.....e che sentenza sarà mai
Unica e rara che conosci solmente tu
Ma per cortesia!!!!

Ma poi sei sicuro che la sentenza condanna il notaio per non aver fatto i controlli urbanistici ???
Perché è di questo che stiamo parlando !!!
 
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