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Buongiorno, avrei una domanda: io e mio fratello e mia madre defunta, abbiamo sottoscritto una mediazione obbligatoria, nel 2015, in cui io ho dato un diritto di passaggio a mio fratello,, diritto trascritto. Vorrei capire se solo lui, o ad esempio anche la moglie, può utilizzare il diritto?

Eccolo: “ Caterina (io) anche per i propri eredi ed aventi causa, riconosce a E. e agli eredi ed aventi causa dello stesso, di continuare ad utilizzare l’area di cui al mappale…. per esercitarvi il passaggio, anche con veicoli e come spazio di manovra”. L’ordinanza Cassazione 13210 del 19maggio2025 dice:” mentre si versa nell’ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo”; anche Altalex in una analisi scrive: “Nulla toglie, nondimeno, che un proprietario possa obbligarsi a consentire ad un’altra persona di svolgere una certa attività sul proprio fondo; ma in tal caso, il negozio darà luogo ad una obbligazione con effetti relativi - ossia limitati al concedente e ai suoi aventi causa -, e non a un diritto reale che, come tale, potrebbe essere fatto valere nei confronti della generalità dei consociati (c.d. efficacia erga omnes).” Grazie!

 
Nel ricordarti che le sentenze altrui non si applicano "erga omnes" ma solo per le parti coinvolte in ogni singola causa... ti evidenzio quello che tu stessa hai "sottolineato":


Caterina (io) anche per i propri eredi ed aventi causa, riconosce a E. e agli eredi ed aventi causa dello stesso, di continuare ad utilizzare l’area di cui al mappale…. per esercitarvi il passaggio, anche con veicoli e come spazio di manovra”.
Significato evidente.
 
Grazie. Ma finchè mio fratello è in vita, il diritto di passaggio è solo a suo uso esclusivo? Nel caso poi morisse il diritto passerebbe agli eredi, nel caso vendesse, il diritto passerebbe agli aventi causa. Ma ancora una volta, questi eredi o aventi causa potrebbero esercitare il diritto personalmente o estenderlo alle persone loro vicine?
 
Ma finchè mio fratello è in vita, il diritto di passaggio è solo a suo uso esclusivo?

Vorrei capire se solo lui, o ad esempio anche la moglie, può utilizzare il diritto?

Parlo "a braccio" perché nella tua spiegazione hai usato termini che possono essere fraintesi e non hai specificato tutti i particolari.

Se hai convenuto/concesso un diritto solo ad una specifica persona è ovvio che solo costui gode di un diritto.
Ma siccome hai specificato
riconosce a E. e agli eredi ed aventi causa dello stesso, di continuare ad utilizzare l’area
hai di fatto "creato" un diritto inestinguibile (salvo iter particolare).
Quindi pacifico che la moglie o chiunque agisca per ordine e conto (esempio un fornitore/impresa che debba eseguire un lavoro per tuo fratello) o chiunque acquisti la proprietà (aventi causa) potrà transitare e/o manovrare nel tuo terreno.

Se spieghi tutti gli antefatti ed i particolari si potranno valutare se sono ipotizzabili "estinzioni".
 
Grazie. Cerco di illustrare. Dico subito che vorrei trovare degli appigli scomodi vs mio fratello in vista di una causa legale che sto preparando da 2 anni. Il problema grosso è una costituzione di servitù, come scritto in un thread in questa sezione (“paletto su servitù di passaggio), tra mio nonno, unico proprietario del fondo in quel momento nel 1981, e mio fratello/suo nipote a cui egli vende un lotto (lotto casa) costituendo contestualmente una servitù reciproca, valida nella modalità di trascrizione in quanto non vi erano ancora i moduli che conosciamo oggi (vedasi sempre l’altro thread dove riporto la trascrizione) ma dubbia sul fatto che la proprietà del nonno, se può ben essere identificata (e qui non so se potrebbe essere compito del giudice farlo), per essere opponibile richiede autosufficienza dimodochè il terzo non abbia bisogno di elementi reperibili altrove; codesta servitù, dato che io confino a nord e a sud del lotto casa Eligio, mi permetterebbe di attraversare il suo lotto casa (e forse anche di raggiungere un altro mappale che è contiguo con il mio a sud, sempre facente parte del fondo del nonno, ma questo magari lo vedremo dopo).Io vorrei chiedere al giudice di accertare l’atto costitutivo tra nonno ed Eligio e dichiarare il mio diritto alla servitù. Anche la ragazza del notaio ha detto. “Se la servitù del 1981 non dovesse essere citata negli atti seguenti, viene trasferita (chiaro, automaticamente); quella del 1981 non viene mai citata perché non ha una pubblicità autonoma (ma la legge non lo prevedeva, non c'era ancora la legge 52/1985) e tuttavia era costituita e una servitù può non essere citata e scrivendo “con tutte le servitù attive e passive” si fa riferimento ai dati precedenti, e questa servitù è nata e rimasta là, mai toccata.”

Spaventata dalla probabile non opposizione ai terzi, mi ero messa in testa che quello del 1981 fosse una destinazione per padre famiglia, salvo poi scoprire che avendo il nonno disposto in relazione alla servitù, in pratica non avendo lasciato le cose nello stato di fatto in cui si trovavano, ma avendo costituito una servitù sulla strada che in pratica era sempre quella anche nel passato, quello del 1981 è un atto negoziale. Se fosse stato una destinazione padre di famiglia, ho scoperto successivamente che sarei stata svantaggiata, in quanto mio padre riguardo ai lotti che mi sono rimasti e provenienti dal nonno, aveva disposto delle chiare servitù e questo sovrasta la destinazione padre famiglia (anche logicamente se vogliamo in quanto il 1062cc non richiede trascrizione) di cui mio fratello viceversa godrebbe dal suo lotto casa. Son stata recentemente da un nuovo notaio, ma probabilmente è troppo vicino a quello che segue sia me che mio fratello, e lui doveva dirmi che il contratto del 1981 non era un 1062cc, invece non l’ha fatto, quindi sono uscita dal notaio sconfitta, salvo poi rigettare, in seguito a ulteriori ricerche, il principio del 1062cc

Mio padre e neanche suo fratello hanno mai rinunciato alla servitù del 1981 anche logicamente altrimenti mio padre per passare da nord a sud senza usare il trattino che passa sul lotto casa di Eligio, avrebbe dovuto abbattere un pezzo di capannone. Tra l’altro nel 1987 mio padre e suo fratello si dividono la proprietà del nonno ( e della nonna e la loro in comproprietà), informando essi stessi il notaio che un mappale del nonno era la conseguenza dell’atto del 1981 con relativo frazionamento: questo significa che erano a conoscenza della servitù?

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Con lo stesso atto di divisione del 1987 mio padre e suo fratello costituiscono altre due servitù non continue e che presuppongono il mantenimento al centro di quella del nonno. Da una foto aeronautica 1981 si vede l’esistenza di questa strada che era anche asfaltata. In un paio di atti successivi con cui mio padre ha donato e venduto a me ed Eligio, le servitù nominate (una delle quali tra l’altro è stata prolungata in relazione allo scopo per cui era espressamente prevista) erano sempre quelle del 1987 come precisa il notaio. ATTENZIONE: queste servitù riguardavano i mappali oggetto dell’atto di divisione proprietà quindi non il mappale casa di Eligio ovviamente e la servitù a nord che è a cavallo della proprietà mia e degli eredi di mio zio, non prevede di essere usata per la casa di Eligio. Se la servitù del 1981 viene riconosciuta dal giudice, né io né Eligio abbiamo problemi, altrimenti proprio quel diritto di passaggio da me concessogli del 2015 gli permette di usare la servitù a nord in quanto è affianco al suo lotto casa e gli consente di provenire da un mappale “oggetto dell’atto”, pur avendo egli la sua strada personale a sud, che poi si unisce alla servitù sud 1987, con cui esce sulla pubblica via. Diciamo che volevo rendere la vita difficile almeno alla moglie negandole l’accesso a nord sia dal lotto casa (come mi hanno confermato i notai, almeno quello) che attraverso il mappale 1851 il cui passaggio è riservato ad Eligio.

Mio fratello ha creato un documento falso che ha portato in mediazione e nell’accordo di mediazione egli dichiara: “Eligio dichiara che, con la sottoscrizione del presente verbale e con il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte convenute e assunte dalle parti (ad es. la contestuale esecuzione a quanto concordato a mezzo di atti notarili), deve intendersi rinunciato il diritto d’uso allo stesso spettante, in forza del contratto di comodato del 1.1.2009 con C.Giuseppe , sugli immobili –terreni e fabbricati – ad uso agricolo oggetto della scheda testamentaria.” Purtroppo son passati più di 10 anni e non posso chiedere l’annullamento o nullità dell’accordo di mediazione altrimenti si ripristinerebbe il testamento che oltre i 10 anni non può essere impugnato, non di meno ho inviato una raccomandata a mio fratello riservandomi nullità di protezione in relazione a quanto stabilito nell’accordo.
Nel contratto di comodato gratuito tra lui e mio padre datato 1/1/2009, egli ha commesso l’errore di inserire tra i mappali in uso un mappale che è sorto solo a metà 2010 in occasione di un atto notarile e relativo frazionamento con cui mio padre mi ha venduto 3 mt di capannone (Eligio non ne era a conoscenza, solo io e mia madre); non so se mi sarà possibile ma, nel caso il giudice non riconosca la servitù nonno 1981, potrei chiedere di annullare questo diritto in modo che lui usi il suo accesso da sud e io quello da nord. Si consideri che questo mappale 1851 mi deriva direttamente da testamento, tutto il resto in seguito a reintegra.
 
Non si capisce nulla, da una descrizione così confusa, e senza studiare mappe documenti .
Non si capisce nemmeno quale sia il problema che ti turba, a parte il tentativo (forse appena comprensibile sul piano umano, come “vendetta” verso che ritieni ti abbia fatto un torto) di impedire a tua cognata di passare dove non vorresti che passasse.
Ma in tutto ciò, oltre che chiedere “a notai”, ti sei rivolta ad un avvocato, che ti segua in tutta la vicenda ?
 
Immaginavo la difficoltà senza avere mappe; il problema è che mio fratello ha ostruito il passaggio a sud, mentre lui usa tranquillamente nord e sud; sì ho un avvocato, che credeva tuttavia l'atto del 1981 non avendo trascrizione autonoma di servitù, non fosse opponibile: ora sappiamo lo è in base alla modalità, tuttavia rimane l'incertezza in relazione al fondo del nonno non identificato con confini o mappali. E' stato lui a consigliarmi di vedere il notaio in quanto son loro che costituiscono le servitù, pur avendomi già anticipato le cose che poi si son rivelate. Diciamo che questo avvocato non è specifico nel campo, tuttavia mi fido e non è poco. Se il compito del giudice è di indagare sull'identificazione del fondo del nonno, ripristinando la situazione dovuta, sarei a posto.
 

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