Daniele 78

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Per evitare seri problemi dopo, sarebbe meglio far firmare un foglio al vicino (visto che la concessione è salvo diritti di terzi) un foglio dove permette la costruzione a confine, in modo tale che non abbia poi più da ridire.

Dalle nostre parti i Comuni permettono la costruzione a confine SOLO in presenza di assenso del vicino (anche con distanze che eccedono i 10mt).
Infatti da noi puoi costruire su ogni lotto o a 0 mt (a confine ) o a 5 mt per gli edifici residenziali e a 3 mt per edifici pertinenziali (in molti comuni così).
Se l'edificio residenziale o la pertinenza la porti a 0mt devi in ogni caso chiedere l'assenso del vicino ed allegarlo al Permesso di Costruire.
Senza di esso non viene rilasciato il Permesso a quella distanza.
 
O

Ollj

Ospite
Se l'edificio residenziale o la pertinenza la porti a 0mt devi in ogni caso chiedere l'assenso del vicino ed allegarlo al Permesso di Costruire.
Senza di esso non viene rilasciato il Permesso a quella distanza.
Salvo la norma locale non ricalchi perfettamente il Cc. In tal caso nessun permesso del vicino sarà necessario. Lo scivente ciò deve accertare. Fatto ciò potrà trarne le debite conclusioni. Recarsi uff. Tecnico comunale e comprendere bene la normativa locale.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Sappiamo tutti che le distanze previste dal CC sono m 1,50 dal confine, salvaguardando la distanza di m 3,00 fra fabbricati. Generalmente nelle zone urbanizzate tale limite è di m 5,00 e m 10,00 fra pareti finestrate (i limiti potrebbero essere 3,50-7,00, 4,00-8,00). Se non ci sono piani attuativi che prevedono la distribuzione dei volumi all'interno dei lotti essi possono essere addossati al o ai confini laterali ovvero distaccarsi da uno o entrambi di m 5,00. Ovviamente senza precludere l'edificabilità dei lotti adiacenti. Nelle zone agricole, nel mio paese, i fabbricati devono distare m 10,00 dai confini, 15,00 dalla strada. E' ammesso un accordo fra i confinanti che permette ad uno di addossarsi al confine e conseguentemente l'altro potrà costruire in aderenza ovvero a m 10,00 dal confine.
Nel caso il fabbricato esistente non dovesse essere regolare con la distanza prevista dal piano urbanistico, lo spazio intermedio deve essere coperto ovvero può essere acquisito dal confinante il quale a questo punto potrà costruire in aderenza.
Il muro di confine può essere costruito di comune accordo a cavallo del confine ovvero, il proprietario può cedere la comproprietà dello stesso, non la sola metà della larghezza dello stesso, perchè se così fosse essa non sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione di muro, probabilmente, portante. Se il proprietario di detto muro non intendesse condividerlo con il vicino, questi deve realizzare il suo, compreso di fondazione, addossato, ma separato dall'altro, avendo cura di sigillare il perimetro per evitare eventuali infiltrazioni dell'acqua piovana.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Salvo la norma locale non ricalchi perfettamente il Cc. In tal caso nessun permesso del vicino sarà necessario. Lo scivente ciò deve accertare. Fatto ciò potrà trarne le debite conclusioni. Recarsi uff. Tecnico comunale e comprendere bene la normativa locale.
Le norme locali differiscono e sono sempre più restrittive del codice civile (almeno qui) ma altre esperienze (lombarde) mi dicono che non è differente anzi...
Aggiungo solo una piccola parte a quello che ha già espresso @Gianco .

I PRG attuali con distanze, limiti e cubature ricalcano sia il Dm 1444 del 68 sia le norme Regionali urbanistiche (le prime che hanno cresto tutto questo scompiglio sono collocate generalmente tra la fine degli anni 70 ed inzio 80...prima c'era praticamente solo il codice civile e poco altro.

La norma principe per la regione Piemonte che ha dato il via un pò al tutto è la L.R 56/77: "Tutela ed uso del suolo" (qui il testo coordinato con le varie modifiche) :Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Quando ci si trova in prossimità dei centri storici e si deve fare una manutenzione su un edicio esistent eprima di tale legge, quindi con costruzioni che hanno un minimo di 50 fino anche a 300 anni ed oltre ovviamente dobbiamo ragionare in modo differente, e sicuramente NON avremo:
  • Altezze minime di 2,70 mt (in quanto fissata da un preciso di D.M questo: Bosetti & Gatti - d.m. sanità 05 luglio 1975
  • Barriere architettoniche rispettate in quanto la legge di riferimento è del 89 : Bosetti & Gatti - d.m. n. 236 del 1989 (barriere archit.)
  • Nessun rispetto della prestazione energetica ; la prima legge italiana che prende seriamente in conto i calcoli sulle trasmittanze è la Legge 10/91
  • Edificio in aderenza dei cigli stradali
  • Diversi carichi ammissimbili sulle solette rispetto a quelli odierni
  • Impianti difficilmente a norma (la prima legge italiana è stata la L.46/90)
più altre che non cito perchè vi riempirei una pagina come minimo.
In caso di ristrutturazione in un centro storico è molto difficile applicare le nuove normative senza stravolgere il carattere storico delle cortine edilizie (ecco il perchè di tante deroghe) ed ecco il perchè il C.C ci viene spesso in aiuto quando di opera su edifici preesistenti a tutte le normative.

Nel caso di edifici nuovi invece, sicuramente valgono le nuove normative.
 

franco73

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
mi sono informato è il RUE è stato approvato in delibera verso primi del 2012 il permesso rilasciato è iniziato prima con varie varianti approvate un proseguio del precedente con interventi diversi il permesso comunque è stato rilasciato con il PRG devo rispettare anche il rue? secondo voi sarebbe meglio consultare un legale data la delicatezza della questione grazie attendo
 

franco73

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
si sono sbagliati a concedermi il permesso di costruire o ho rispettato la normativa vigente alla data della richiesta confermate?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
mi sono informato è il RUE è stato approvato in delibera verso primi del 2012 il permesso rilasciato è iniziato prima con varie varianti approvate un proseguio del precedente con interventi diversi il permesso comunque è stato rilasciato con il PRG devo rispettare anche il rue? secondo voi sarebbe meglio consultare un legale data la delicatezza della questione grazie attendo
Cos'è il RUE?
 
O

Ollj

Ospite
Tempus regit actum: ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica. Quindi se il Rue non è stato approvato e, quando lo sarà, la sua disciplina non sarà espressamente retroattiva, allora lei potrà cosrtuire a confine senza assenso del vicino se ciò rispetta la norma vigente quando le fu rilasciato il permesso.
 
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