armanda

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Ciao a tutti.
Sono proprietaria di un appartamento che ha come soffitto le travi e le tavelle che costituiscono l'armatura del tetto. L'altezza dei locali va dai 4 metri ai 2,80, ma non ci sono soppalchi e il maggiore spazio in verticale non ha benefici funzionali.
Qualora si intervenga sul tetto, armatura o manto esterno (impermealizzazione ed eventuale coibentazione), i condomi devono pagare secondo i millesimi di proprietà, o l'appartamento che ha come soffitto l'armatura del tetto deve pagare di più. La risposta più frequente è che si paga per millesimi di proprietà (fatta eccezione forse per la coibentazione che potrebbe essere solo a mio carico), ma ho anche sentito accenni diversi, tipo che dovrei pagare il 50% più la quota parte millesimale nella suddivisione del restante 50%, calcolando tra l'altro come condomini solo quelli che hanno l'appartamento sotto il mio e non quelli a lato, e per la metratura sottostante .Faccio presente che gli appartamenti si stendono sui 3 piani tutti in maniere e misure diverse.
Spero che l'interpretazione corretta sia la prima.
Grazie in anticipo per le risposte
armanda
 
Il tetto è parte comune, e come tale per il rifacimento è a carico di tutti, salvo i titoli/accordi/convenzioni non dicano diversamente (cc art. 1117), per quanto riguarda la coibentazione è lo stesso, perchè sarà un beneficio e vantaggio per l'intero stabile, da cui le spese relative saranno ripartite per mlm di proprietà;

La Corte d'appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha accertato l'inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, destinato a proteggere l'intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali caratteristiche, in coerenza con la norma dell'art. 1117 del codice civile, ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l'isolamento termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il rifacimento e la manutenzione di quest'ultima una disciplina diversa da quella stabilita per l'altra.
Questo giudizio, secondo cui dell'isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è insindacabile in sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito. --- Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II Isolamento tetto
 
ringrazio condobip per la risposta.
Vorrei comunque sapere se, volendo, si possa fare un intervento di rifacimento tetto e coibentazione senza rispettare le tabelle millesimali o addirittura pagando l'intero costo, senza che una scelta del genere comporti per il futuro una persistente,vessatoria, masochistica deroga alla legge. Non si tratterrebbe di un accordo per sempre, ma di un accordo legato a un intervento specifico e definito nel tempo.
Qualora questo sia possibile sulla base delle deroghe concesse dal codice civile , vorrei sapere se il condomino che si accolla le spese interamente o in quota superiore rispetto a quanto previsto dalle tabelle millesimali, può accedere per l'intera cifra pagata e comprovata da bonifico (non so se versato direttamente alla Ditta o indirettamente al Condominio perchè lo versi poi a suo nome alla Ditta) al benficio fiscale della detrazione del 50% per spese di ordinaria/straordinaria manutenzione su parti comuni.
Alla luce del fatto che un comproprietario può accedere al beneficio fiscale per l'intero intervento su un immobile in comproprietà se lo ha pagato solo lui, mi sembra che questo dovrebbe essere concesso anche a un condomino che si accolli l'intero intervento sulle parti comuni o una quota superiore a quella spettante per legge.
Grazie
Armanda
 
Mi spiace, so che un condomino per sua volontà può accollarsi la spesa, ma per la parte fiscale, non posso assolutamente aiutarti.
 
niente da fare : fiscalmente ti appartiene una parte del tetto e le spese relative ,in millesimi, vengono calcolate dall'amministratore : invece del tetto ,che e' una parte comune, puoi coibentare l'appartamento ...in questo caso ti aspettano le detrazioni di legge....ma senti una associazione piccoli proprietari
 

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