gattaccia

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Proprietario Casa
in effetti per esempio mi pare che non sia vietata la cessione del contratto a canone concordato: in tal caso cambia una parte del contratto ma non credo che sia necessario rifare l'attestazione, dato che il contenuto del contratto ovviamente resta lo stesso...
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Riassumo il commento di Unioncasa ad un parere dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale dell'Emilia Romagna - circa cosa si intende per contratto di locazione "avente il medesimo contenuto" di quello precedente (caso in cui non occorre una nuova asseverazione).

...,la sostituzione del conduttore non determina “mutamento” del contenuto del contratto, fermi restando gli elementi del canone.
Ma se sostituisco ad un conduttore persona fisica una società; ad uno studente universitario un pensionato; ad un non residente un abitante del luogo; avrò mutato solo il conduttore, ma potrà dirsi ancora valida quella attestazione?
la certificazione avrà efficacia per il solo contratto per il quale è stata rilasciata,
per quelli successivi andrà effettuata una verifica da parte delle Associazioni con rilascio di una nuova certificazione.


Fonte: NT Condominio24 del 13/01/2023

A me pare che l'interpretazione di Unioncasa sia molto restrittiva, ma ha una sua logica.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A me pare che l'interpretazione di Unioncasa sia molto restrittiva, ma ha una sua logica.
A prima vista, si. Sempre che ci siano parametri diversi da considerare se al posto dello studente entra un pensionato ecc .
Ma se non erro gli esempi fatti implicano in alcuni casi il decadere del “tipo” di contratto, o il decadere delle agevolazioni comunali: entrambi non hanno nulla a che vedere con la asseverazione. (Col pensionato non è applicabile il contratto studenti, e potrebbe essere un 4+4 o concordato diverso; se residente sarà il Comune a riconoscere l’ulteriore agevolazione…)

Diciamo che è una interpretazione meglio formulata ma sempre di parte.
Certo un chiarimento ufficiale non sarebbe fuori luogo
 

vitt1

Membro Supporter
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« può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce ».
nell'attestazione che ho in mano sono indicati: la tipologia del contratto, le caratteristiche dell'appartamento e i limiti della forbice entro cui deve cadere il canone per cui ritengo, personalmente, che il semplice cambio del conduttore o del valore del canone, all'interno della forbice, non facciano scattare la necessità di nuova attestazione. Ovviamente le associazioni saranno di parere differente........
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Per quanto riguarda
i limiti della forbice entro cui deve cadere il canone
è bene ricordarsi che una nuova asseverazione non è necessaria a condizione che il nuovo contratto concordato abbia il medesimo contenuto.
Quindi lo stesso canone del contratto precedente; non un canone maggiore seppure compreso nella "forbice".
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
non un canone maggiore seppure compreso nella "forbice".
Spero passi un tempo sufficiente per la prossima stipula così da poter verificare l’applicazione del comma che così mi sembra molto restrittiva essendo “ sponsorizzata” da chi ne trae vantaggio, un‘associazione cioè.
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
Più restrittiva è l'interpretazione, più asseverazioni fanno anche tra i loro associati.
capisco la legge ma mi piacerebbe che anche la logica del buon senso non finisse al macero. L'accordo territoriale di Treviso prevede, come penso anche gli altri, l'aggiornamento ISTAT sia per il canone che per i limiti della forbice, senza che si debbano incontrare le associazioni che lo hanno sottoscritto. Pertanto, in assenza di cedolare secca, per un contratto agevolato in un periodo di inflazione non nulla, è normale che, ad es. in un quinquennio, il canone possa passare "legalmente" da 500 a 600 euro/mese. Al termine del quinquennio, se cambia il conduttore, è chiaro che cercherò di andare a locare a 600 euro/mese ( restando nella forbice dell'accordo territoriale ). Devo comunque passare da un'organizzazione asseveratrice solo per remunerare una rendita parassitaria di un oligopolio lobbistico? ( domanda retorica ).
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
L'accordo territoriale di Treviso prevede, come penso anche gli altri, l'aggiornamento ISTAT sia per il canone che per i limiti della forbice
L'aggiornamento Istat (limitato al 75%) del canone di locazione di un contratto concordato in essere è ammesso dalla legge e previsto da apposita clausola. Si applica se il locatore ha scelto il regime IRPEF ordinario (no cedolare secca).

L'aggiornamento Istat dei limiti della forbice è una cosa diversa.
Alcuni Accordi territoriali lo ammettono, altri purtroppo no.

Ne abbiamo parlato qui:
(post # 17 - #18 - #19 - #20 - #22 - #40)
 
Ultima modifica:

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
Si applica se il locatore ha scelto il regime IRPEF ordinario (no cedolare secca).

L'aggiornamento Istat dei limiti della forbice è una cosa diversa.
Alcuni Accordi territoriali lo ammettono, altri purtroppo no.
e' evidente che il contratto è in cedolare e che l'accordo locale prevede tutti gli aggiornamenti in modo automatico, così come il contratto stesso. Mi dai informazioni che non aggiungono nulla, tranne il fatto che non si risponda alla domanda retorica :))
 

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