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JERRY48
Ospite
Nonostante ciò la Corte di Cassazione, sentenza 23 maggio 2012, n. 8164 (quindi molto più recente) continua ad ammonire. La Corte, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus; il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell’intento, in colui che le compie, di avere la cosa come propria, sicchè allora e’ il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene e’ stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Se così non fosse, chiunque si potrebbe presentare dal notaio e fare quel che gli pare, certo assumendosene le responsabilità, ma creando un marasma generale nei Tribunali nel dirimere le cause aperte a migliaia.
Se così non fosse, chiunque si potrebbe presentare dal notaio e fare quel che gli pare, certo assumendosene le responsabilità, ma creando un marasma generale nei Tribunali nel dirimere le cause aperte a migliaia.