gbca40

Membro Attivo
ho avuto sommarie notizie di una recente sentenza (presumo della Cassazione) che chiarisce aspetti fondamentali della donazione indiretta, nel senso che:
- non viene erosa la franchigia successoria;
- non sarebbe necessario ricorrere ad uno specifico atto di donazione e sostenere le relative spese;
- nel caso in cui un padre intendesse procedere alla donazione a favore di una figlia (con limitata capacità di reddito), la presenza del padre alla stipulazione dell'atto di acquisto di un appartamento confermerebbe la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dell'immobile; in tal modo il fisco non avrebbe motivo di chiedere chiarimenti su quanto risulta chiarito dall'atto notarile; gli assegni menzionati nell’atto potrebbero quindi essere tratti sul conto del donante; in altri termini i fondi passerebbero direttamente dal padre alla parte venditrice, senza alcun infingimento, in piena conformità alle intenzioni delle parti.
Gradirei, se possibile, conoscere gli estremi della sentenza emessa nel corrente anno.
 
In relazione ad un caso specifico è stata emessa una sentenza di indubbio interesse: L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che lamenta la violazione della propria quota di legittima. E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione.
La sentenza citata si colloca nel solco di quanto alcuni studiosi da tempo vanno sostenendo. Per questi l'azione di restituzione delle donazioni "dirette" non può essere considerata esperibile verso le donazioni "indirette", dato che se l'acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari per rintracciare una "donazione diretta", tale possibilità non è sempre esperibile in caso di "donazione indiretta".
Ennio Alessandro Rossi, Commercialista in Brescia, Esperto delle Problematiche della Compravendita Immobiliare
Donazione indiretta: no all'azione di riduzione
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IlSole24Ore - La casa dribbla i rischi delle donazioni
+
propit.it - Azione di riduzione anche per la donazione indiretta: Cassazione n.11496 del 12 maggio 2010

ed infine :

Con la donazione indiretta niente restituzione della cosa, bens del controvalore (Cassazione 11496/10) 11496 2010

:daccordo:
 
In relazione ad un caso specifico è stata emessa una sentenza di indubbio interesse: L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che lamenta la violazione della propria quota di legittima. E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione
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Ottimo, speriamo che le future sentenze seguano questo percorso che facilita la commerciabilità di una bene acquistato con i denari di un donante.:clap:
 
Porto semplicemente la mia esperienza: la scorsa settimana mia figlia (sposata in comunione di beni) ha acquistato un appartamento, io e mia moglie (in comunione di beni) le abbiamo fatto una donazione indiretta: il notaio ha citato la donazione nell'atto di acquisto, abbiamo firmato il rogito, io, mia moglie, la figlia e il genero; per quanto riguarda il pagamento la società venditrice ha richiesto un assegno circolare, che io ho richiesto alla banca con addebito sul mio conto corrente; in ogni caso il notaio mi aveva informato che anche un assegno bancario tratto da me sarebbe andato bene
 

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