ho avuto sommarie notizie di una recente sentenza (presumo della Cassazione) che chiarisce aspetti fondamentali della donazione indiretta, nel senso che:
- non viene erosa la franchigia successoria;
- non sarebbe necessario ricorrere ad uno specifico atto di donazione e sostenere le relative spese;
- nel caso in cui un padre intendesse procedere alla donazione a favore di una figlia (con limitata capacità di reddito), la presenza del padre alla stipulazione dell'atto di acquisto di un appartamento confermerebbe la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dell'immobile; in tal modo il fisco non avrebbe motivo di chiedere chiarimenti su quanto risulta chiarito dall'atto notarile; gli assegni menzionati nell’atto potrebbero quindi essere tratti sul conto del donante; in altri termini i fondi passerebbero direttamente dal padre alla parte venditrice, senza alcun infingimento, in piena conformità alle intenzioni delle parti.
Gradirei, se possibile, conoscere gli estremi della sentenza emessa nel corrente anno.
- non viene erosa la franchigia successoria;
- non sarebbe necessario ricorrere ad uno specifico atto di donazione e sostenere le relative spese;
- nel caso in cui un padre intendesse procedere alla donazione a favore di una figlia (con limitata capacità di reddito), la presenza del padre alla stipulazione dell'atto di acquisto di un appartamento confermerebbe la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dell'immobile; in tal modo il fisco non avrebbe motivo di chiedere chiarimenti su quanto risulta chiarito dall'atto notarile; gli assegni menzionati nell’atto potrebbero quindi essere tratti sul conto del donante; in altri termini i fondi passerebbero direttamente dal padre alla parte venditrice, senza alcun infingimento, in piena conformità alle intenzioni delle parti.
Gradirei, se possibile, conoscere gli estremi della sentenza emessa nel corrente anno.