fino a che i Suoi figli non esercitino l'azione di riduzione e di restituzione del bene, ossia solo se vogliono e SOLO DOPO la Sua morte, la donazione è valida ed efficace per cui il bene, entrato nella sfera patrimoniale di suo fratello, è aggredibile per l'intero (anzi, diventa più appetibile per il creditore, visto che non deve più considerare la quota di spettanza di terzi). Lei dice che la provenienza da donazione sarebbe un deterrente per l'aquisto...vero: ma ciò, secondo me, significa solo che il bene verrà verosimilmente venduto dopo diversi incanti ad un prezzo molto inferiore a quello reale; a queste condizioni un acquirente che accetti il rischio di un'azione ipotetica e futura lo si trova...se fossi nell'acquirente considererei remota l'ipotesi di una azione di restituzione da parte dei suoi figli di una quota di un bene ipotecato...lei no?