La caparra non è un elemento essenziale del contratto, pertanto in una proposta può benissimo essere assente. Tuttavia è difficile che, ove non venga prestata alcuna garanzia, una proposta formulata in tale maniera possa essere accettata. Quindi il versamento di una caparra è sempre preferibile.
In secondo luogo, se si fa una proposta che rimanda ad un preliminare che rinvia a sua volta al rogito, la proposta iniziale, secondo la sentenza 2 aprile 2009 n. 8038 della Suprema Corte di Cassazione, è nulla. Pertanto la proposta non deve rinviare ad un ulteriore atto intermedio, ma in caso di accettazione deve essa stessa configurarsi come preliminare di vendita.
Ciò non toglie che, se la data del rogito è lontana nel tempo, possano essere previsti ulteriori versamenti intermedi, sempre a titolo di caparra. Ma questo dipende da come le parti decidono di accordarsi.
Ricorda, infine, che tutti i trasferimenti di denaro da 1.000 Euro in su devono essere tracciabili (assegni non trasferibili, assegni circolari non trasferibili, bonifici).