edrr19

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Buongiorno,
scrivo perché mia madre, che ha una colf con contratto a ore (6 settimanali), vorrebbe concedere in comodato gratuito una stanza del suo appartamento alla sua colf, che andrebbe ad abitare da lei.
Guardando il contratto collettivo per colf e badanti, per le "colf conviventi" è prevista una retribuzione minima di 25 ore settimanali (art. 15 comma 2). Questa regola si applica in ogni caso o solo se la colf è obbligata a dormire in casa? Nel caso di mia madre, il rapporto di lavoro con la colf rimarrebbe uguale a com'era prima e ci sarebbe solo la possibilità per la colf di rimanere a dormire a casa, se vuole. Mia madre può continuare a dichiarare all'Inps un contratto a ore, anche se la colf prende la residenza anagrafica da lei?
Grazie per l'attenzione
 
se la colf prende la residenza anagrafica da lei?
Vuol dire che entrambe (tua madre e la colf) concordano sul fatto (e provano) che la dimora abituale della colf è presso l'abitazione di tua madre. E quindi la colf è convivente (anche se costituisse una famiglia anagrafica, di un solo componente, distinta da quella di tua madre).
Ciò premesso, sei sicuro di aver letto attentamente il CCNL applicabile?
 
Ultima modifica:
Non credo ci sia problema alcuno a dare in comodato d' uso una abitazione o parte di essa ad un cittadino italiano, europeo od extracomunitario e lo stesso prenda residenza nell'abitazione.
Se poi tale cittadino presta lavoro dipendente di qualsiasi natura per chi abbia ceduto l'abitazione in comodato d'uso nulla osta basta che per il lavoro dipendente venga applicato il relativo CCNL.
Nel caso in oggetto : colf, contratto a ore, 6 settimanali.
 
Non credo ci sia problema alcuno a dare in comodato d' uso una abitazione o parte di essa ad un cittadino italiano, europeo od extracomunitario
Purtroppo credi male. .
Chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo (locazione, ospitalità gratuita, comodato gratuito) l’uso di un fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore ad un mese, deve darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile e può essere effettuata sia da persona fisica che giuridica.
La comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, presso la Questura o il Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In alcune località la Comunicazione di Cessione Fabbricato si può consegnare anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
 
non mi sembra essere un problema quello che tu dici ma normale amministrazione.
Infatti.
Chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo (locazione, ospitalità gratuita, comodato gratuito) l’uso di un fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore ad un mese, deve darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza
Non è così.
L'art. 12 del D.L. n. 59/1978 recita:
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Ma l'art. 5, comma 4 del D.L. n. 70/2011 recita:
Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Infine, l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 79/2012 recita:
La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
In alcune località la Comunicazione di Cessione Fabbricato si può consegnare anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate nel capoluogo di provincia dal questore e, nei comuni dove esiste un commissariato di pubblica sicurezza, dal funzionario della Polizia di Stato ivi preposto. Negli altri comuni l'autorità locale di pubblica sicurezza è il sindaco. Quindi, in questi ultimi comuni, la comunicazione si deve dare al sindaco, e non alla questura o a un commissariato.

Pertanto, per quanto riguarda la fattispecie in discussione:
- se la colf fosse comodataria in base a un contratto scritto (e registrato, poiché soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso), la comunicazione di cui sopra non sarebbe dovuta. Così pure non sarebbe dovuta se l'uso della parte del fabbricato, che avesse in base a un comodato verbale, non fosse esclusivo.
- se la colf fosse cittadina di Stato non appartenente all'Unione europea o un'apolide, sarebbe invece sempre dovuta la (diversa) comunicazione prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998. Ciò anche se il contratto di comodato fosse registrato.
 
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