Faber65

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Proprietario Casa
Il 15 novembre ho ottenuto una convalida di sfratto per un immobile uso ufficio. L'inquilino dovrà lasciare l'immobile il 31/12.
La settimana prossima andrò all'Agenzia delle Entrate per comunicare la cessazione del contratto.
Ora gli effetti fiscali da quando decorrono? Presumo dalla convalida di sfratto (15/11). Se così fosse l'immobile è da considerarsi locato fino al 15/11, e dopo sfitto. Le spese condominiali le dovrà pagare sempre fino al 15/11 o fino al 31/12 data in cui lascerà l'immobile?
 
Dovrebbe ... dico dovrebbe ... essere così.
Agli effetti fiscali l'imposizione ai fini delle imposte sui redditi, registro ecc. può terminare il 15/11 previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate (mod. 69 e allegata copia convalida sfratto) e pagamento del tributo di Euro 67 tramite F23.
Purtroppo per gli immobili locati ad uso diverso da abitazione non è previsto il successivo recupero delle imposte pagate sui canoni non percepiti attraverso il meccanismo del credito di imposta.
L'art. 26 del TUIR infatti nulla dispone al riguardo.
Le somme relative a canoni non percepiti fino al 15/11 sono invece soggette a imposizione (cfr. Circ. n. 150/E- 1999 Ministero delle finanze Dir. AA.GG. – Sentenze della Corte Costituzionale n. 362-2000 e n. 651- 2012).
Per gli eventuali pagamenti relativi al periodo tra il 15/11 e l'effettiva data di rilascio, si tratta di "indennità di occupazione" non soggetta a prelievo fiscale (in quanto appunto "indennità").
Magari chiedi all'Agenzia delle Entrate per conferma visto che qui se ne sentono di tutti i colori.
 
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Parlando sempre di immobile non ad uso abitativo, sarebbe imponibile fiscale anche quanto non percepito, ove la sentenza di sfratto fosse per morosità e lo sfratto fosse stato concesso dal giudice riconoscendo, ad esempio, che da inizio d'anno, quindi per l'intero periodo fiscale, il conduttore obbligato al rilascio non ha versato alcun canone ?
 
Purtroppo si.

Art. 26 D.P.R. 22.12.1986 n° 917

Imputazione dei redditi fondiari

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

L'ultima frase viene interpretata dal Fisco come attribuibile solo ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo .... sinceramente non so perché !!!
 
Ultima modifica:
Grazie, ma mai nessuno ha sollevato la carenza di motivazione per questa disparità di trattamento di situazioni uguali sotto il profilo reddituale e quindi della capacità di pagare un'imposta che è proporzionale al reddito ?
 
Cero, ma ti assicuro che è un problema che non è di tale rilevanza sociale da scomodare qualche parlamentare o qualche commissione.
Tutta la legislazione sulle locazioni andrebbe rivista e corretta, non solo questo punto!!!
 

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