Luigi Criscuolo

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E' richiesta l'autenticità della sottoscrizione e la non lesione dei diritti dei legittimari.
La non "sperequazione dei lasciti" non è prevista dalla legge.
E allora? L'autenticità della sottoscrizione da cosa è provata?
Mi risulta che in caso di contestazioni di un testamento olografo si guarda la scrittura di tutto il testamento ed in modo particolare la firma. I convenuti al banchetto dell'eredità, ed anche gli esclusi, sono quelli che sostengono l'autenticità o meno della mano che vergato il testamento.
Se non ci sono contestazioni in questo senso non si fanno perizie calligrafiche.
Io mi ero spinto un pò più avanti: avevo scritto che se la firma del testamento olografo non è quella che abitualmente redigeva il de cuius quando era in vita, e se la divisione ereditaria è contestata perché palesemente favorisce una parte, per me, ci sono fondati motivi per dichiarare nullo il testamento.
Il testamento così redatto, con firma dubbia, potrebbe essere impugnato anche nel caso di suddivisione equa della eredità. Ma mi spieghi per quale motivo i beneficiari dovrebbero farsi la guerra se sono stati trattati con equità? C'é forse un obbligo da dare da mangiare agli avvocati?
 

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