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User_57897

Ospite
Complimenti GIANCO. Hai centrato il problema ma anche tu hai richiesto, alla fine, chiarezza nel quesito. Sono tante le differenze tra i titoli CIL - CILA SCIA Super-DIA e Permesso a costruire. Al di la di questo possono essere richieste delle sanatorie o rettificati errori "formali". L'argomentazione non è ampia, è enorme. Ed è indispensabile la precisone nel quesito.
 
U

User_57897

Ospite
Una domandina a PEPGIA: rileggendo il primo quesito nelle ultime righe leggo: "Conseguentemente nel grafico del post operam il colmo rimane come nell'alte operam mentre nello stato dei luoghi il colmo viene rialzato di 40 cm. Cosa rischio? Potrebbero annullarmi il titolo eseguendo le opere?". Ma le opere sono iniziate, da iniziare, in corso di esecuzione ... a che punto sono? Il quesito è posto sul progetto o la sua prossima realizzazione? Se non sono iniziate le opere meglio che il Progettista si dia una mossa e rettifichi il tutto. Penso sia meglio precisare come è la situazione. Appare un po' ingarbugliata l'esposizione. Per avere pareri coerenti ai quesiti serve che le domande siano ben mirate. Altrimenti vengono fuori solo confusioni e soluzioni errate.
 

pepgia

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Il quesito si basa sulla mancata coerenza tra stato di fatto e stato modificato. Il Progettista e DD.LL. ha presentato due realtà differenti tra loro (questo desumo da quanto scrive Pepgia) e, da quanto descrive, lo stato di fatto presentava un'altezza totale di ml. 5,40 ma allo stato modificato risulta più basso di 30 cm; questo si deduce da quanto descrive Pegia. Confermi? se questo è corretto si tratta di una difformità formale. Ma nella riga successiva mi appare rovesciato il problema: prima di tutto chiarezza: lo stato finale ha il colmo a quota superiore allo stato di fatto o il colmo è a quota inferiore? Dal quesito apparirebbe una dichiarazione del progettista "errata" allo stato dei luoghi . Per poter centrare il quesito servirebbe chiarezza: la volumetria è maggiore o inferiore allo stato precedente? Certo la Legge ri riferimento è la 380/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni; ma una domanda viene spontanea: il Progettista nonchè DD.LL. può dimostrare, oltre qualsiasi dubbio, di aver fatto un errore formale, quidi dichiararlo e condeguente rettificarlo, o da quanto presentato non può dimostrare nulla? La situazione cambierebbe molto, se non moltissimo. PEPGIA mi può precisare meglio? Grazie.
sostanzialmente il progettista ha sbagliato la misurazione dell’ante operam. Ha dichiarato in altezza di colmo maggiore di quella esistente (reale 5,10 mt , rappresentata 5,40) facendo vedere nel post operam e ante operam 5,40. Quindi il 20% di volumetria su cui ho pagato oneri concessori parte da un volume di partenza non corretto. il problema è anche che questo tetto è accanto ad un altro tetto la cui linea di colmo verrebbe a due altezze diverse mentre graficamente è rappresentato su tutta una linea. Che è assurdo perché non sarebbe mai potuto venire alla stessa linea di gronda, si pensi solo alla coibentazione per rendere il tetto abitabile ed il volume del tetto ventilato, facendo due conti 30 cm sono dichiarati dal volume “infedele” , 28,3 cm dal pacchetto tetto dai listelli di legno alla regola, totale 58,3 sopra la linea di colmo attuale. La struttura e’ già autorizzata al genio ( orditura principale in acciaio e archecci in legno) e c’è la DIL, abbiamo iniziato a montare i pilastri della linea di gronda e pilastri del colmo. La settimana prossima dovranno essere montati obliqui e travi ed a questo punto il nuovo colmo sarà visibile ad occhio nudo.
Non so cosa fare
1) faccio eseguire completamente l’opera, se vengono i vigili a seguito di esposto spero si possa sanare e non mi viene annullato il titolo, non mi interessa se dovrò pagare una sanzione (non mi aspetto sia alta visto che ho già pagato circa 10k di oneri concessori per il volume aggiuntivo)
2) faccio montare solo la struttura in acciaio (montata sul tetto esistente per evitare che si allaghi in queste giornate, senza completare il nuovo tetto e smontare il vecchio e nel frattempo faccio preparare una variante ( si può ?)
3) fermo completamente il tetto e faccio fare la variante , rischiando delle penali verso la ditta
 
U

User_57897

Ospite
Situazione più chiara rispetto a quanto precedentemente esposto. I lavori sono in corso in stato avanzato. Sussiste un errore di Progettazione in cui lo stato di fatto (= situazione antecedente o ante operam) illustra una quota di colmo superiore a quella realmente esistente. Essendo l'unità immobiliare contigua ad un'altra alla fine dei lavori salterebbe immediatamente agli occhi la differenza di livello tra i colmi dei due tetti. Se quanto scritto corrisponde non serve confermarlo. Qui dipende molto dal Comune e dal regolamento edilizio adottato oltre che dalle Norme di legge. Mi auguro che non sussistano vincoli paesaggistici, diversamente sarebbe molto difficile. Le opere, a quanto apprendo, sono in stadio avanzato, e l'errore viene rilevato tardivamente in quanto la Ditta che ha predisposto le strutture prefabbricate in acciaio nell'approntare la struttura, realizzata in base al progetto, ha rilevato la differenza. C'è qualcosa che mi risulta strano: la predisposizione e preparazione di opere strutturali prefabbricate dovrebbe essere eseguita con i rilievi sul posto da chi esegue le opere, non basarsi su grafici privi di riscontro. Vuol dire che la ditta incaricata non ha effettuato gli opportuni rilievi in loco fidandosi di quanto esposto dal progettista. Giusto? Pertanto non è responsabile solo il Progettista ma sono corresponsabili entrambi. La maggiore responsabilità ricade necessariamente sulla DD. LL. e spetta alla stessa trovare la soluzione con l'amministrazione comunale. Non conosco regolamenti e vincoli comunali, quindi posso effettuare solo ipotesi in base alla 380/2001; al di la degli eventuali "accordi" con la proprietà contigua (di solito sempre difficili salvo eventuali convenienze tra le parti) la verifica di eventuale possibilità di istanza per sanatoria è in linea di massima più che opportuna. Un'altra "ipotesi" è quella di "predisporre" le strutture (ma penso sia la peggiore in tutti i sensi) e successivamente rivolgere istanza all'Ufficio Comunale per effettuare la rettifica con la formula di Sanatoria con il rischio di un'ordinanza contraria per demolizione e ripristino dello stato antecedente. Qui subentra alla grande la capacità e la correttezza del tecnico che deve operare in proprio per rettificare il proprio errore, ed ovviamente (spero proprio che l'abbia sottoscritta! D'altra parte attualmente risulta obbligatoria) attivare la propria Assicurazione a copertura (vedi normativa disposta dal Codice dei Contratti Pubblici D.Leg. 50/2016) dei danni cagionati dall'errore. Certo che "puzzerebbe" al progettista e DD.LL. ma sarebbe molto peggio per lui incorrere nelle sanzioni a carattere penale che sono sempre dietro l'angolo. Proseguire i lavori e presentarsi in fase postuma ha dei rischi notevoli, perchè dà adito alla denuncia per opere abusive. Carattere penale e non solo sanzionatorio. La problematica è complessa. Fornire suggerimenti in questo caso specifico è difficile. L'unico consiglio possibile è usare il buonsenso: che il Professionista si attivi DA SUBITO e risolva il problema ed ammetta comunque l'errore presso il Comune specificando che non sussiste possibilità di tornare alla situazione precedente senza grave pregiudizio di stabilità delle opere, (salvo che ci riesca a dimostrarlo). Mi scuso per questa lunga esposizione. Ma lo stato delle cose appare molto complesso. Fornire indicazioni esatte a distanza non è possibile. Ma qualche suggerimento spero di averlo fornito.
 

pepgia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Umberto GF, intanto grazie per il parere puntuale preciso e di qualità.

Confermi quanto avevo già pensato di fare. La posta in gioco per me è alta. Ci sono oltre 110k già investiti, una cessione cospicua di una parte di questi crediti per sismabonus (se venisse annullato il titolo rischierei anche di doverli restituire forse). Con i vicini limitrofi sono già in causa, penale e civile sono persone folli (sono la parte lesa). Il DDL ha 75 anni e non gliene frega molto delle conseguenze penali e civili su di lui ad ogni modo lunedì lo chiamo, fermo i lavori e gli faccio preparare la variante sostanziale da proporre al comune.
Ti rispondo ad alcuni quesiti che implicitamente hai riportato nella tua dissertazione

1. Sì abbiamo un vincolo paesaggistico: fasce di rispetto di fiumi. L'autorizzazione nella relazione descrittiva dice che "si autorizza ad alzare la quota della linea di gronda e del colmo" senza specificare quanto (il grafico allegato però mostra la linea di colmo continua con il tetto adiacente e la linea di gronda rialzata come da progetto edilizio.

2. non capisco quale potrebbe essere la rivalsa dei vicini: secondo me non possono chiedere danni, intanto perchè sono l'unico che ha sopraelevazioni, non ci sono nè finestre nè altre superfici abitabili allo stesso livello e la costruzione è adiacente ( Sopraelevazione sulla proprietà: quali limiti se c’è un fabbricato adiacente?) poi ci sarebbe il D.L. n. 76/2020 semplificazioni che rivede le distanze sui confini per costruzioni sulla stessa area di sedime

3. aggiungo che per 30 cm dell'altezza il DL potrebbe dire (ed è vero) che ai sensi del DLgs 192/2005 per il risparmio energetico 30 cm di volumetria rientra nelle "tolleranze" perchè serve per il pacchetto coibentazione (Efficienza energetica. In vigore il bonus cubatura e deroghe alle distanze minime)

Grazie ancora per il supporto
 
U

User_57897

Ospite
Clicca sul mio profilo e osserva quanti ne ho. Ma non mi do assolutamente per vinto. Mai. Attualmente collaboro esternamente con altri studi tecnici, ancora. Mi chiamano e mi chiedono. Questo giusto a titolo informativo. Se non da adito alle tue aspettative, ovvero notificare il proprio errore e rettificarlo presso il Comune, importantissimo sollevarlo dall'incarico. Il sistema è semplicissimo: PEC o R.A. con ricevuta di ritorno (meglio PEC, se non ci l'hai falla subito!) all'Ordine e allo stesso per motivo di giusta causa descrivendo succintamente ma completamente (ossia non essere troppo prodigo di particolari!) la problematica, aggiungi in fatto del rifiuto (eventuale) a prodigarsi per la corretta soluzione della problematica causata da lui medesimo, egli stesso causa delle difficoltà di proseguimento al fine del raggiungimento dei tuoi diritti. Giusto per tranquillità se hai un Amico (n.b.: con la A maiuscola, cosa rara oggi) Legale chiedigli un parere sulla lettera da comunicare. Nomina un Tecnico che comunichi ai sensi di Legge la sostituzione. Sinceramente avevo il sospetto che ci fosse qualche vincolo paesaggistico da come erano le esposizioni varie. Quello sui vincoli è la situazione peggiore. Quello sui fiumi forse il minore fra tanti limiti, fatto salvo che non sia il fabbricato adiacente a una sponda o riva o fascia di rispetto di un fiume o corso d'acqua. Mi fa piacede d'essere stato di supporto. Comunque segui il consiglio. Cambia tecnico con il sistema detto. Per colpa ed atto che crea grave pregiudizio non risulta alcunché di dovuto. Anzi. In passato ho dovuto seguire in T.O. un caso simile. Procedi senza indugio con il supporto di persone competenti in materia Giuridica e tecnica. Ora penso che hai qualcosa in più per risolvere. Arrivederci.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Situazione più chiara rispetto a quanto precedentemente esposto
Dici?
Io continuo ad avere notevoli perplessità.

Il titolo è valido. Le demolizioni e ricostruzioni sono nella stessa area di sedime e con gli stessi volumi.

Quindi il 20% di volumetria su cui ho pagato oneri concessori parte da un volume di partenza non corretto

Questo solo per il lato "volumi"...e stiamo parlando di zona soggetta a vincolo.

Un particolare mi solletica e considerato quanto fatto dal progettista:

Ha dichiarato in altezza di colmo maggiore di quella esistente (reale 5,10 mt , rappresentata 5,40) facendo vedere nel post operam e ante operam 5,40.

nei fatti si avrebbe che l'altezza finale è coincidente con quella precedente...ma se viene autorizzato:
1. Sì abbiamo un vincolo paesaggistico: fasce di rispetto di fiumi. L'autorizzazione nella relazione descrittiva dice che "si autorizza ad alzare la quota della linea di gronda e del colmo" senza specificare quanto (il grafico allegato però mostra la linea di colmo continua con il tetto adiacente e la linea di gronda rialzata come da progetto edilizio.

chi contesterebbe ?
I "vicini" che possono solo suppurre la maggior altezza visibile sia determinata da un intervento autorizzato e che inevitabilmente comportava un aumento per questioni di isolamento termico?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ho riletto dall'inizio ed ho realizzato che la variazione del colmo non è determinante, perché, essendo un tetto a falde, l'importante è che, restando invariata la base o quota d'imposta, che serve a computare il volume del fabbricato, la pendenza delle falde non superi il valore previsto dal regolamento edilizio locale. Pertanto non esisterebbe alcun abuso
 
U

User_57897

Ospite
Attento Gianco! Una cosa è la quota d'imposta, ok. Altro discorso è la sagoma. Un conto è che il colmo sia più basso in origine, un altro che sia presenti superiore a quello adiacente. Cambia la sagoma. Poi subentrano i regolamenti comunali. Ma serve sempre molta attenzione.
 

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