brahma

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Avrei una domanda da porVi:un notaio può pretendere un estratto di matrimonio e non accettare un'autocertificazione?
Questi non rientra tra i certificati in vigore del D.P.R.28 dicembre 2000 che si possono appunto esibire tramite autocertificazione?
Preciso che questo documento mi serve per una compravendita.
In attesa di una Vostra risposta
Vi invio i miei più cordiali saluti!
 
Forse più precisamente volevi dire "Estratto dell'Atto Di Matrimonio"
Comunque questo tipo di documento può essere rilasciato sotto forma di autocertificazione solo se viene presentato ad una Pubblica Amministrazione od a gestori di Pubblici Servizi od a privati che lo accettano.
La firma non deve essere autenticata da nessuno ma apposta davanti al all'impiegato dell'Ente Pubblico con allegata una copia di un documento di identità.
Nel tuo caso, penso trattasi di contratto, è necessario il documento originale.
Ciao
 
Chiede l'originale dell'estratto dell'atto di matrimonio anche perchè è l'unico documento sul quale è riportata la dicitura "coniugato in regime di comunione o separazione dei beni"
 
Il notaio deve poter verificare il regime patrimoniale del matrimonio. pertanto secondo me non è tenuto a fidarsi di quanto potresti autocertificare. del resto l'autocertificazione sostanzialmente è stata introdotta verso la PA, non verso i privati che potrebbero non poter verificare, a causa della legge sulla privacy, quanto affermato.
 
Il notaio deve poter verificare il regime patrimoniale del matrimonio. pertanto secondo me non è tenuto a fidarsi di quanto potresti autocertificare. del resto l'autocertificazione sostanzialmente è stata introdotta verso la PA, non verso i privati che potrebbero non poter verificare, a causa della legge sulla privacy, quanto affermato.
E' una discussione "datata", ma vale comunque la pena di precisare alcune cose, utili nel caso in cui, come me, ci si trovi a leggerla:
- il regime patrimoniale della famiglia, essendo un dato a diretta conoscenza dell'interessato contenuto nei registri dello stato civile, è sicuramente comprovabile ai soggetti ex art. 2 del D.P.R. n. 445/2000 con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. dd) del medesimo decreto;
- il notaio, se consentisse (ex art. 2 del citato decreto) ad accettare tale dichiarazione, potrebbe controllarne la veridicità, poiché ciò è espressamente ammesso dall'art. 71, comma 4 del citato decreto, alle condizioni ivi previste. In questo caso, la "legge sulla privacy" non sarebbe un ostacolo, poiché l'interessato deve fornire il proprio consenso (*).
Tutto ciò premesso, è evidente che:
- nessuno obbliga il notaio ad accettare la dichiarazione sostitutiva;
- la presentazione di quell'estratto al notaio è certamente più opportuna, evitando possibili errori da parte del dichiarante, che potrebbe dover rispondere anche penalmente di falsa dichiarazione, e anche per il fatto che l'estratto è rilasciato gratuitamente.

(*) se l'interessato, magari in malafede, pensasse di "fare il furbo" e non fornisse il suo consenso al controllo da parte del notaio di quanto dichiarato, il notaio acquisirebbe direttamente l'estratto.
 

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