uva

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Se hai lo Spid puoi accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate e vedere la tua dichiarazione precompilata.

Nella mia (faccio il mod. RedditiPF ma penso sia uguale per il 730) nei "dati di sintesi" sta scritto: risulta un bonifico ...(n°...).a favore di..(codice fiscale del beneficiario) relativo ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Importo euro...

A condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con bonifici "parlanti" come hai fatto anche tu:
bonifici specifici ai fini delle detrazioni
 

usonian

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Professionista
Buongiorno, relativamente a quanto in oggetto ecco i fatti.
Nel 2022 ho dovuto metter mano alla completa ristrutturazione del bagno per danni in essere all' inquilino sottostante. I lavori hanno riguardato la completa sostituzione dell' allacciamento idrico, degli scarichi dei sanitari, sostituzione degli stessi e montaggio nuove piastrelle del pavimento e del rivestimento.
Considerato, a torto o a ragione, che i lavori di cui sopra sono da intendere in edilizia libera niente ho comunicato al comune, sapendo che lo stesso, in precedenza, per casi del tutto uguali, dietro una semplice CIL, aveva emesso un documento sul quale si parlava di manutenzione ordinaria a seguito del quale il CAF non aveva accettato i lavori come detraibili anche per il fatto che NON erano stati fatti in parti comuni dell' edificio. Tornando a me:
-al termime dei lavori eseguo bonifici specifici ai fini delle detrazioni
-mi presento al CAF con questi insieme alle fatture
-il CAF, vagliato il tutto, mi dice che per poter ottenere la detraibilità mi manca la CILA e si rifiuta di inoltrarlo. Il mio interlocutore si rivolge ad un collega, espone i fatti e chiede: occorre la CILA? Anche no viene risposto. (?)
Comunque lasciano in sospeso il 730 e mi danno appuntamento per il 25 agosto per completare la pratica con la CILA.
Ho tempo e comincio a documentarmi su edilizia libera, manutenzione ordinaria e straordinaria (differenze), T U sull' edilizia, chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate a proposito,glossario della stessa ecc ecc.
Da qui il mio ragionamento:
-si tratta o no di edilizia libera ?
-se si, niente dovevo comunicare al comune e tantomeno avviare una CILA
-se avessi semplicemento comunicato al comune l' inizio del lavori, questo come in precedenza avrebbe emesso documento con la dicitura manutenzione ordinaria
-la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria è sottile e comunque nel mio caso penso si tratti della seconda, vista anche e non solo,la mole di lavoro e l' urgenza di eseguirlo
Torno al comune espongo i fatti e mi viene detto...si in effetti per poter detrarre le spese avrebbe dovuto presentare un CILA e in questo caso la manutenzione sarebbe diventata straordinaria e quindi detraibile !
Mi chiedo:Il comune si sostituise all' Agenzia delle Entrate?
Chiedo come rimediare e mi viene risposto che potrei presentare una CILA NON in corso d' opera al prezzo di 1.000 euro cifra doppia rispetto a quella se l'avessi presentata in corso d' opera; ma viene espresso il dubbio se Agenzia delle Entrate conceda la detraibilità a seguito di della prima prassi.
All' Agenzia delle Entrate mi dicono: lasci perdere tutto, compili la dichiarazione di sostituzione di atto notorio che deve solo conservare senza presentarla ad alcuno nè farla protocollare e visto che il CAF esige la CILA, sospenda la redazione del 730 e cambi CAF. E aggiunge: siamo alla prese con pratiche talmente importanti per superbonus, 110...se per lei la cifra è importante per noi è irrisoria.
Che ne pensano gli esperti?
Grazie a chi vorrè esprimere anche per esperienze passate un parere
Gli interventi quali riparazione, rinnovamento, sostituzione, integrazione, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, in relazione la loro definizione specificate dalla norma e contenute nel singolo comma. Il rifacimento totale di un bagno rientra esclusivamente nella manutenzione ordinaria prevista dell’articolo 3 comma A che prescrive: “Interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Pertanto se non prevedi modifiche planimetriche del locale con spostamento di pareti, ma solo rinnovo e sostituzione delle finiture quali: i sanitari, gli impianti, pavimento e rivestimenti, rientrano nell’art 3 comma A, ed è del tutto ininfluente
se tra le opere abbiamo la rimozione di massetti per sostituire gli impianti, la diversa disposizione dei sanitari e l’aggiunta di punti acqua o luce. Opere comprese nell’elenco del glossario di edilizia (al p. numero 19) e ricadenti nell’art. 6 del DPR 380/2001. E che nulla hanno a che vedere con l’art. 3 comma B che cita: “Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire di parti anche strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare I servizi igienico-sanitari tecnologici”…
Inteso che se per il rinnovo e adeguamento di un edificio o parte di esso sia necessario integrare con servizi igienici e impianti tecnologici, anche queste opere rientrano nel ambito della manutenzione straordinaria.
Infine, inutili gli sforzi per classificare forzatamente l'intervento come Man. Straordinaria per la presentazione di una CILA e usufruire la detrazione fiscale del 50%,
L'Ag delle Entrate ha ampiamente chiarito in più occasioni che differenza della nozione urbanistica di manutenzione straordinaria la nozione civilistica afferma (con la circolare n. 57/E del 1998, e circolare n. 3/e del 2016) che gli interventi, di natura edilizia ed impiantistica con carattere innovativo, finalizzati a mantenere in efficienza l'edificio e singole unità immobiliari, sono tendenzialmente riconducibili ad una manutenzione straordinaria.
Pertanto la sostituzione della vasca, dei sanitari in generale, pavimenti ecc, possono considerarsi agevolabili se questi interventi, singolarmente non agevolabili, sono integrati con interventi maggiori che godono della detrazione, come nel caso del rifacimento integrale degli impianti del bagno, interventi tecnologici che rispondono al criterio dell’innovazione (dei materiali, efficienza, ecc.) riconducibili, secondo circolare, alla manutenzione straordinaria.
 

usonian

Membro Junior
Professionista
Buongiorno, relativamente a quanto in oggetto ecco i fatti.
Nel 2022 ho dovuto metter mano alla completa ristrutturazione del bagno per danni in essere all' inquilino sottostante. I lavori hanno riguardato la completa sostituzione dell' allacciamento idrico, degli scarichi dei sanitari, sostituzione degli stessi e montaggio nuove piastrelle del pavimento e del rivestimento.
Considerato, a torto o a ragione, che i lavori di cui sopra sono da intendere in edilizia libera niente ho comunicato al comune, sapendo che lo stesso, in precedenza, per casi del tutto uguali, dietro una semplice CIL, aveva emesso un documento sul quale si parlava di manutenzione ordinaria a seguito del quale il CAF non aveva accettato i lavori come detraibili anche per il fatto che NON erano stati fatti in parti comuni dell' edificio. Tornando a me:
-al termime dei lavori eseguo bonifici specifici ai fini delle detrazioni
-mi presento al CAF con questi insieme alle fatture
-il CAF, vagliato il tutto, mi dice che per poter ottenere la detraibilità mi manca la CILA e si rifiuta di inoltrarlo. Il mio interlocutore si rivolge ad un collega, espone i fatti e chiede: occorre la CILA? Anche no viene risposto. (?)
Comunque lasciano in sospeso il 730 e mi danno appuntamento per il 25 agosto per completare la pratica con la CILA.
Ho tempo e comincio a documentarmi su edilizia libera, manutenzione ordinaria e straordinaria (differenze), T U sull' edilizia, chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate a proposito,glossario della stessa ecc ecc.
Da qui il mio ragionamento:
-si tratta o no di edilizia libera ?
-se si, niente dovevo comunicare al comune e tantomeno avviare una CILA
-se avessi semplicemento comunicato al comune l' inizio del lavori, questo come in precedenza avrebbe emesso documento con la dicitura manutenzione ordinaria
-la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria è sottile e comunque nel mio caso penso si tratti della seconda, vista anche e non solo,la mole di lavoro e l' urgenza di eseguirlo
Torno al comune espongo i fatti e mi viene detto...si in effetti per poter detrarre le spese avrebbe dovuto presentare un CILA e in questo caso la manutenzione sarebbe diventata straordinaria e quindi detraibile !
Mi chiedo:Il comune si sostituise all' Agenzia delle Entrate?
Chiedo come rimediare e mi viene risposto che potrei presentare una CILA NON in corso d' opera al prezzo di 1.000 euro cifra doppia rispetto a quella se l'avessi presentata in corso d' opera; ma viene espresso il dubbio se Agenzia delle Entrate conceda la detraibilità a seguito di della prima prassi.
All' Agenzia delle Entrate mi dicono: lasci perdere tutto, compili la dichiarazione di sostituzione di atto notorio che deve solo conservare senza presentarla ad alcuno nè farla protocollare e visto che il CAF esige la CILA, sospenda la redazione del 730 e cambi CAF. E aggiunge: siamo alla prese con pratiche talmente importanti per superbonus, 110...se per lei la cifra è importante per noi è irrisoria.
Che ne pensano gli esperti?
Grazie a chi vorrè esprimere anche per esperienze passate un parere

Buongiorno, relativamente a quanto in oggetto ecco i fatti.
Nel 2022 ho dovuto metter mano alla completa ristrutturazione del bagno per danni in essere all' inquilino sottostante. I lavori hanno riguardato la completa sostituzione dell' allacciamento idrico, degli scarichi dei sanitari, sostituzione degli stessi e montaggio nuove piastrelle del pavimento e del rivestimento.
Considerato, a torto o a ragione, che i lavori di cui sopra sono da intendere in edilizia libera niente ho comunicato al comune, sapendo che lo stesso, in precedenza, per casi del tutto uguali, dietro una semplice CIL, aveva emesso un documento sul quale si parlava di manutenzione ordinaria a seguito del quale il CAF non aveva accettato i lavori come detraibili anche per il fatto che NON erano stati fatti in parti comuni dell' edificio. Tornando a me:
-al termime dei lavori eseguo bonifici specifici ai fini delle detrazioni
-mi presento al CAF con questi insieme alle fatture
-il CAF, vagliato il tutto, mi dice che per poter ottenere la detraibilità mi manca la CILA e si rifiuta di inoltrarlo. Il mio interlocutore si rivolge ad un collega, espone i fatti e chiede: occorre la CILA? Anche no viene risposto. (?)
Comunque lasciano in sospeso il 730 e mi danno appuntamento per il 25 agosto per completare la pratica con la CILA.
Ho tempo e comincio a documentarmi su edilizia libera, manutenzione ordinaria e straordinaria (differenze), T U sull' edilizia, chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate a proposito,glossario della stessa ecc ecc.
Da qui il mio ragionamento:
-si tratta o no di edilizia libera ?
-se si, niente dovevo comunicare al comune e tantomeno avviare una CILA
-se avessi semplicemento comunicato al comune l' inizio del lavori, questo come in precedenza avrebbe emesso documento con la dicitura manutenzione ordinaria
-la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria è sottile e comunque nel mio caso penso si tratti della seconda, vista anche e non solo,la mole di lavoro e l' urgenza di eseguirlo
Torno al comune espongo i fatti e mi viene detto...si in effetti per poter detrarre le spese avrebbe dovuto presentare un CILA e in questo caso la manutenzione sarebbe diventata straordinaria e quindi detraibile !
Mi chiedo:Il comune si sostituise all' Agenzia delle Entrate?
Chiedo come rimediare e mi viene risposto che potrei presentare una CILA NON in corso d' opera al prezzo di 1.000 euro cifra doppia rispetto a quella se l'avessi presentata in corso d' opera; ma viene espresso il dubbio se Agenzia delle Entrate conceda la detraibilità a seguito di della prima prassi.
All' Agenzia delle Entrate mi dicono: lasci perdere tutto, compili la dichiarazione di sostituzione di atto notorio che deve solo conservare senza presentarla ad alcuno nè farla protocollare e visto che il CAF esige la CILA, sospenda la redazione del 730 e cambi CAF. E aggiunge: siamo alla prese con pratiche talmente importanti per superbonus, 110...se per lei la cifra è importante per noi è irrisoria.
Che ne pensano gli esperti?
Grazie a chi vorrè esprimere anche per esperienze passate un parere
Gli interventi quali riparazione, rinnovamento, sostituzione, integrazione, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, in relazione la loro definizione specificate dalla norma e contenute nel singolo comma. Il rifacimento totale di un bagno rientra esclusivamente nella manutenzione ordinaria prevista dell’articolo 3 comma A che prescrive: “Interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Pertanto se non prevedi modifiche planimetriche del locale con spostamento di pareti, ma solo rinnovo e sostituzione delle finiture quali: i sanitari, gli impianti, pavimento e rivestimenti, rientrano nell’art 3 comma A, ed è del tutto ininfluente
se tra le opere abbiamo la rimozione di massetti per sostituire gli impianti, la diversa disposizione dei sanitari e l’aggiunta di punti acqua o luce. Opere comprese nell’elenco del glossario di edilizia (al p. numero 19) e ricadenti nell’art. 6 del DPR 380/2001. E che nulla hanno a che vedere con l’art. 3 comma B che cita: “Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire di parti anche strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare I servizi igienico-sanitari tecnologici”…
Inteso che se per il rinnovo e adeguamento di un edificio o parte di esso sia necessario integrare con servizi igienici e impianti tecnologici, anche queste opere rientrano nel ambito della manutenzione straordinaria.
Infine, inutili gli sforzi per classificare forzatamente l'intervento come Man. Straordinaria per la presentazione di una CILA e usufruire la detrazione fiscale del 50%,
L'Ag delle Entrate ha ampiamente chiarito in più occasioni che differenza della nozione urbanistica di manutenzione straordinaria la nozione civilistica afferma (con la circolare n. 57/E del 1998, e circolare n. 3/e del 2016) che gli interventi, di natura edilizia ed impiantistica con carattere innovativo, finalizzati a mantenere in efficienza l'edificio e singole unità immobiliari, sono tendenzialmente riconducibili ad una manutenzione straordinaria.
Pertanto la sostituzione della vasca, dei sanitari in generale, pavimenti ecc, possono considerarsi agevolabili se questi interventi, singolarmente non agevolabili, sono integrati con interventi maggiori che godono della detrazione, come nel caso del rifacimento integrale degli impianti del bagno, interventi tecnologici che rispondono al criterio dell’innovazione (dei materiali, efficienza, ecc.) riconducibili, secondo circolare, alla manutenzione straordinaria.
 

Dimaraz

Membro Storico
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Pertanto se non prevedi modifiche planimetriche del locale con spostamento di pareti, ma solo rinnovo e sostituzione delle finiture quali: i sanitari, gli impianti
Tutto sto "pippone" per dire cose risapute...ma sbagliare su un passo: non serve spostare pareti per determinare una manutenzione straordinaria ed Agenzia delle Entrate ha già precisato che
rifare impianto idrico/elettrico seppur non necessita di "permesso edilizio o titolo equipollente) permette di usufruire del Bonus 50 Ristrutturazione/Manutenzione Straordinaria.

I lavori hanno riguardato la completa sostituzione dell' allacciamento idrico, degli scarichi dei sanitari,
 

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