Dimaraz

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Buongiorno e buon lunedì..ho effettuato il rogito per la vendita di un appartamento il 22 giugno ma la banca non mi ha ancora erogato il denaro del mutuo chiesto dalla venditrice. Quanti tempo ci vuole? Mi devo preoccupare? Grazie.

Cortocircuito logico...prima sembri parte venditrice ...poi acquirente.

Non riesco ad immaginare una compravendita finanziata con mutuo...e la firma sul rogito proma che venga erogato il denaro/liquidato il venditore.
 

gabr31

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Il rogito è stato fatto, l'atto registrato in una settimana e il notaio l'ha inviato alla banca che si prende ancora 10 giorni lavorativi per controllare la pratica e farmi il bonifico. Tutto qui.
 

Seth

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In effetti nei moduli d’agenzia che ho visto questo si prevede: In caso di mutuo il venditore riceverà il denaro dalla banca una volta espletate le formalità d’uso per il consolidamento dell’ipoteca.
 
Ultima modifica:

gabr31

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In effetti nei moduli d’agenzia che ho visto questo si prevede: In caso di mutuo il venditore riceverà il denaro dalla banca una volta espletate le formalità d’uso per il consolidamento dell’ipoteca.
Comunque vi informo che dopo 14 giorni la banca ha fatto transitare i soldi sul conto dell'acquirente e il giorno dopo è stato fatto il bonifico in mio favore. Faccenda chiusa! 😅
 

Seth

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Al proposito, da una guida del Sole 24 Ore…

Consolidamento dell'Ipoteca​

Tra le garanzie che la banca richiede a copertura del rischio del mutuo, l’ipoteca è quella fondamentale che determina la concessione del finanziamento. Nel caso infatti in cui il debitore non dovesse adempiere all’estinzione del mutuo, l’istituto di credito potrà sempre rivalersi sull’immobile sul quale grava l’ipoteca.

Tuttavia in caso di fallimento del cliente, un’ipoteca appena iscritta potrebbe non costituire un impedimento per i creditori, ed è per questo che le banche possono avvalersi di un termine preciso prima di procedere con l’effettiva erogazione del mutuo.

Il consolidamento dell’ipoteca è proprio il periodo che intercorre tra l’iscrizione dell’ipoteca e la sua efficacia dal punto di vista giuridico.

L’articolo 39 del Testo Unico Bancario dice che le ipoteche sui finanziamenti non possono essere soggette a revocatoria fallimentare quando siano state scritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fallimento.

Le banche possono scegliere di erogare il mutuo al consolidamento dell’ipoteca, con l’iscrizione ipotecaria oppure contemporaneamente alla stipula del contratto.

L’iscrizione dell’ipoteca di un contratto di mutuo spetta al notaio. Se la banca decide di attendere il consolidamento dell’ipoteca, allora si procederà con la sottoscrizione del contratto, e dopo 10 giorni il notaio avviserà la banca che l’ipoteca si è ormai consolidata. Quindi la banca potrà erogare il mutuo che consentirà di procedere all’acquisto della casa.

Il contratto di compravendita dell’immobile dovrà riportare l’intenzione della banca di ricorrere al consolidamento dell’ipoteca, perché sia ben chiaro che chi vende potrà incassare la somma del finanziamento solo dopo i 10 giorni dall’iscrizione dell’ipoteca.

Ultimo aggiornamento 15/02/2021

 

Dimaraz

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L’articolo 39 del Testo Unico Bancario dice che le ipoteche sui finanziamenti non possono essere soggette a revocatoria fallimentare quando siano state scritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fallimento.
Da quando il "Testo Unico Bancario" ha valore giuridico?
 

Nemesis

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Da quando il "Testo Unico Bancario" ha valore giuridico?
Da quando è stato approvato con un decreto legislativo (n. 385/1993).
L'art. 39, comma 4 di quel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con le modificazioni che entreranno il vigore il prossimo 15 luglio 2022, recita:
Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
 

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