Hug

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Proprietario Casa
Salve. Come è noto, da qualche mese è obbligatorio, salvo casi particolari, dotare l'impianto termico condominiale del cosiddetto sistema della 'contabilizzazione'. Nello specifico gli appartamenti sono dotati di valvole termostatiche manuali, ovvero non programmabili.
Domanda: può la durata giornaliera del riscaldamento superare le 12 ore. Se sì, può stare acceso h24? Grazie per le risposte.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Bella domanda.
RISCALDAMENTO : IMPIANTI CENTRALIZZATI DPR 26 AGOSTO 1993 N. 412 - DPR 21 DICEMBRE 1999 N. 551
OBBLIGHI DI ESERCIZIO
Gli impianti di riscaldamento hanno dei limiti di accensione sia per orario che per periodi dell’anno in base a dove è situato l’immobile. Inoltre la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non deve superare i seguenti valori:
a) 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici industriali e artigianali
b) 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Per gli impianti di vecchio tipo
sono previsti determinati orari giornalieri di accensione e periodo di esercizio a seconda delle sei zone climatiche individuate su tutto il territorio nazionale in base alla temperatura media registrata durante l’anno (ciascuno dei circa 8.100 comuni italiani appartiene a una di queste zone energetiche). Vi sono inoltre altre regole: l’impianto va acceso dopo le 5 di mattino e chiuso entro le 23 (tranne la zona F) le ore del giorno permesse possono essere frazionate in due o più periodi.
Per gli impianti di nuovo tipo, invece, non esistono limitazioni nell’orario. Sono considerati di nuovo tipo i seguenti impianti:
- centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico (obbligatorio dal 30 giugno 2000 in tutti i nuovi edifici con riscaldamento centralizzato)
- con cronotermostato e con un certo rendimento termico previsto dalla legge
- con teleriscaldamento, cogeneratori e altri impianti particolari

Quindi la risposta alla tua domanda, che scrivi da Roma è si; si può superare le 12 ore di riscaldamento giornaliero e mantenerlo acceso 24/24 h.
Tuttavia la legge che impone l'obbligo della termoregolazione dei locali e la contabilizzazione del calore prelevato si pone come scopo il risparmio energetico; tu da solo puoi capire che se tieni acceso l'impianto 24/24 h detto impianto consumerà più carburante dell'impianto acceso 12/24 h anche solo per rimanere in stand-by.
La tesi che mantenere l'impianto acceso 24/24 h è più economico che accenderlo e spegnerlo a Roma non vale e non vale neanche in quelle zone climatiche nelle quali è stata suddivisa l'Italia perché nelle zone F (le peggiori) già non c'era alcuna limitazione di giorni e di orario di accensione. Certo che teoricamente il ragionamento non faceva una grinza, ma sole nelle zone dove la temperatura esterna scende al di sotto dello 0°.
A Roma io credo che si possa tranquillamente mantenere le 12 ore con l'interruzione mattutina; tuttavia se il condominio è abitato anche di mattina si possa tenere acceso continuamente dalle 5:00 alle 23:00.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
le ore per l'accensione del riscaldamento dipendono dalle zone dove è ubicato l'immobile, per la distribuzione del calore invece dipenda dalla delibera condominiale, che in certi condomini è un caos, i residenti lo vogliono in certo orari se vanno al lavoro i pensionati in orari per i riposino pomeridiano i negozi e uffici in orari di apertura:rabbia::fiuu:
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Bella domanda.
RISCALDAMENTO : IMPIANTI CENTRALIZZATI DPR 26 AGOSTO 1993 N. 412 - DPR 21 DICEMBRE 1999 N. 551
OBBLIGHI DI ESERCIZIO
Gli impianti di riscaldamento hanno dei limiti di accensione sia per orario che per periodi dell’anno in base a dove è situato l’immobile. Inoltre la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non deve superare i seguenti valori:
a) 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici industriali e artigianali
b) 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Per gli impianti di vecchio tipo sono previsti determinati orari giornalieri di accensione e periodo di esercizio a seconda delle sei zone climatiche individuate su tutto il territorio nazionale in base alla temperatura media registrata durante l’anno (ciascuno dei circa 8.100 comuni italiani appartiene a una di queste zone energetiche). Vi sono inoltre altre regole: l’impianto va acceso dopo le 5 di mattino e chiuso entro le 23 (tranne la zona F) le ore del giorno permesse possono essere frazionate in due o più periodi.
Per gli impianti di nuovo tipo, invece, non esistono limitazioni nell’orario. Sono considerati di nuovo tipo i seguenti impianti:
- centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico (obbligatorio dal 30 giugno 2000 in tutti i nuovi edifici con riscaldamento centralizzato)
- con cronotermostato e con un certo rendimento termico previsto dalla legge
- con teleriscaldamento, cogeneratori e altri impianti particolari

Quindi la risposta alla tua domanda, che scrivi da Roma è si; si può superare le 12 ore di riscaldamento giornaliero e mantenerlo acceso 24/24 h.
Tuttavia la legge che impone l'obbligo della termoregolazione dei locali e la contabilizzazione del calore prelevato si pone come scopo il risparmio energetico; tu da solo puoi capire che se tieni acceso l'impianto 24/24 h detto impianto consumerà più carburante dell'impianto acceso 12/24 h anche solo per rimanere in stand-by.
La tesi che mantenere l'impianto acceso 24/24 h è più economico che accenderlo e spegnerlo a Roma non vale e non vale neanche in quelle zone climatiche nelle quali è stata suddivisa l'Italia perché nelle zone F (le peggiori) già non c'era alcuna limitazione di giorni e di orario di accensione. Certo che teoricamente il ragionamento non faceva una grinza, ma sole nelle zone dove la temperatura esterna scende al di sotto dello 0°.
A Roma io credo che si possa tranquillamente mantenere le 12 ore con l'interruzione mattutina; tuttavia se il condominio è abitato anche di mattina si possa tenere acceso continuamente dalle 5:00 alle 23:00.

Però l'ANACI ROMA scrive:

"Data accensione termosifoni e caldaie Roma 2017

Roma è inserita nella fascia climatica D. La durata di accensione degli impianti termici non deve superare a Roma, le 12 ore giornaliere nell'arco di tempo che va dalle ore 5.00 alle ore 23.00, nel periodo dal 1 novembre al 15 aprile.

Eccezioni:
Possono derogare a tale norma, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione (per Roma 12 ore) tra gli altri, gli impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore (Art. 6 lettera f). "
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
scusa @Hug l' Anaci può dire quello che vuole: io ti ho postato uno stralcio del DPR è il DPR è una forma di LEGGE.
L'Anaci cita l'Art. 6 lettera f di cosa?

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Art. 6. Rendimento minimo dei generatori di calore
Ha solo 2 commi, non c'è alcun accenno ai livelli di temperatura dei corpi scaldanti.

Art. 7. Termoregolazione e contabilizzazione

1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.

2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C.
Io interpreto questo comma come riferito alla caldaia centralizzata e non ai termosifoni, come invece mi parrebbe di capire dal post da te pubblicato; la temperatura del fluido termovettore viene decisa da un pc in funzione della temperatura esterna al fabbricato.

3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.

5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.

6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551

Art. 6. Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:....
non ci sono altri commi


Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Art. 6. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
(non c'entra con l'argomento)
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
@Hug ho trovato il riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192

Art. 4 comma 6 :Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
lettera f)
"impianti termici al servizio di più unità immobiliari
residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente
dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura
nell'arco delle 24 ore";


Confermo quello che ho scritto nell' intervento n.° 5.
La valvola termostatica è una valvola che regola il flusso del fluido termovettore; il principio alla base del suo funzionamento è questo: riducendo il passaggio del fluido termovettore all' interno del corpo scaldante se ne riduce la temperatura.
Lo scopo della valvola termostatica è mantenere la temperatura ambiente pari a quella impostata sulla testa termostatica, perciò quando la temperatura ambiente è uguale alla temperatura impostata, la valvola regola in chiusura.
La apertura della valvola termostatica è proporzionale alla differenza fra la temperatura impostata dall'utente sul sensore di temperatura, chiamato testa termostatica, e la temperatura ambiente misurata dalla valvola medesima.
L'otturatore della valvola termostatica, che apre/chiude il passaggio del fluido termovettore all'interno del corpo scaldante, è una sfera al cui interno c'è della cera o un liquido oppure un gas.
Mentre capisco questo funzionamento appena descritto mi viene difficile capire come l'otturatore possa lavorare su due differenti temperature ambiente, perché mi risulta che si possa impostare solo una temperatura ambiente.Poi ci dovrebbe essere un orologio che faccia scattare una temperatura ambiente piuttosto che un'altra: la vedo complessa.
Forse chi ha scritto il comma 6 potrà dare delle delucidazioni.
 

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