Insufficiente dichiarazione di valore
È possibile presentare una dichiarazione integrativa di valore precedentemente dichiarato in misura inferiore al dovuto. In tal caso, poiché non è prevista l'autoliquidazione dell'imposta complementare da parte dell'interessato, la procedura di regolarizzazione si articola in due fasi:

- entro un anno, e semprechè non sussistano cause ostative, va presentata una dichiarazione integrativa di valore in forma libera allo stesso ufficio presso cui è stato registrato l'atto contenente l'insufficiente dichiarazione;

- entro il termine di cui all'art. 76, comma 1-bis del DPR 131/86, l'Ufficio notifica apposito atto contenente le liquidazioni della maggiore imposta dovuta, degli interessi maturati fino al giorno in cui è stata effettuata l'integrazione di valore, nonchè della sanzione nella misura di 1/5 del minimo, pari al 20%.

Il mancato pagamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio a procedere alla rettifica del valore dichiarato, con applicazione della sanzione in misura intera.

Pagamenti tardivi
Nell'ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto l'infrazione può essere regolarizzata spontaneamente con il versamento della sanzione ridotta:
- ad 1/8 ossia al 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla violazione;
- ad 1/5, ossia al 6%, se avviene entro un anno dalla violazione.

Omessa presentazione della dichiarazione di successione
Se la dichiarazione di successione viene presentata entro i novanta giorni successivi al termine previsto, questa infrazione può essere regolarizzata con il pagamento della sanzione ridotta al 15% pari ad 1/8 della sanzione minima del 120%; se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta al 24% pari ad 1/5 del minimo.

Trattandosi di una imposta non autoliquidabile da parte del contribuente il ravvedimento si articola in due fasi, analogamente a quanto chiarito in precedenza per la insufficiente dichiarazione di valore.

Se l'omissione riguarda una dichiarazione per la quale non è dovuta imposta di successione il ravvedimento può essere effettuato entro novanta giorni con il pagamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo oppure entro un anno con il pagamento della sanzione di L. 100.000, pari ad 1/5 del minimo di L. 500.000.

Ravvedimento in caso di errore del codice tributo e del codice ufficio nei modelli di versamento

Per effettuare il ravvedimento senza il pagamento di sanzioni, i contribuenti che non hanno indicato correttamente il codice tributo sul mod. F24 devono inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale per la Riscossione, Struttura di gestione: oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, la comunicazione deve contenere tutti gli altri elementi necessari per consentire a tale struttura la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si è verificato l'errore di compilazione del modello (il codice tributo erroneamente utilizzato e quello esatto con il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento).

Ai fini del ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto nel mod. F23, la predetta comunicazione deve essere inviata entro all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato nel modello stesso ovvero, in caso di soppressione di tale Ufficio in data successiva a quella della violazione, all'Ufficio delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.

Per quanto riguarda, invece, il ravvedimento per l'errata indicazione del codice ufficio nel mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui il versamento deve essere correttamente abbinato.

Modalità di pagamento
I versamenti devono essere effettuati con i codici tributo riportati in Appendice, presso banche, uffici postali o concessionari ed utilizzando:

- per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti, il mod. F24, (Link) nel quale non devono essere indicati nè il codice ufficio nè il codice atto;

-per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, (Link) nel quale si deve indicare la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:

-se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es.: 1999);

- se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono.

Presentazione della dichiarazione integrativa
Nel caso in cui è previsto l'obbligo di dichiarazione integrativa, questa deve essere presentata ad un ufficio postale:
- indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione integrativa per ravvedimento modello ....";
- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento;
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
- riportando nel frontespizio della dichiarazione integrativa la dicitura "Dichiarazione integrativa per ravvedimento ai sensi dell'art. 13, comma ..." ovvero barrando l'apposita casella "Dichiarazione integrativa", riportata nel frontespizio, se viene utilizzato il modello Unico.

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta.
 

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