Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L’impugnazione consiste nell’instaurare un giudizio davanti al Tribunale citando tutti gli altri eredi e legatari.
La legge prevede due figure di invalidità: la nullità e l’annullabilità.
Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario alla legge oppure presenta gravi difetti di forma.
Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia (per esempio un testamento non interamente scritto di pugno del testatore) e la mancanza della sottoscrizione (in questo caso bisogna fare una perizia calligrafica).
Il testamento è invece annullabile nel caso in cui il testatore sia incapace d’intendere e di volere o per altri difetti di forma del testamento, quali la mancanza della data (in questo caso devi avere tutta una serie di documenti che provano la malattia invalidante del testatore)
La possibilità di impugnare un testamento per nullità non ha limiti di tempo mentre l’azione di annullamento va esercitata nel termine di cinque anni da quando il Notaio legge il testamento davanti ai chiamati.
L’art. 590 del codice civile stabilisce che la nullità di una disposizione testamentaria non possa essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore. Il testamento a mio parere è sempre meglio redigerlo presso un notaio con dei testimoni dove ha molta più validità in situazioni particolari
