Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
se il suo amministratore si rendesse irreperibile e lei a causa di ciò lasciasse scadere il termine di pagamento della quota condominiale, a fronte di sollecito dell'amministratore che la diffidasse ad adempiere entro 15 gg. con bonifico nel C.C. condominiale a lei noto, eseguita la notifica di legittimo D.I.,
mi puoi spiegare come un amministratore che si rende irreperibile possa inviare una diffida, seguita da notifica, al codòmino moroso? E' una situazione fantascentifica. A meno che non attribuiamo un significato diverso all'aggettivo irreperibile.
 
O

Ollj

Ospite
Come già dissi: nessuno impedisce, all'amministratore, di potersi vincolare in tal senso; ciò è però altro dalla discussione in origine.
 

basty

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Proprietario Casa
Approfitto per tagliare questo nodo di Occam: l'assemblea di condominio farebbe cosa sacrosanta deliberare il divieto di versare direttamente in contanti le quote all'amministratore.
La maggior parte delle truffe e sottrazioni operate da amministratori, è riconducibile ad una non trasparente gestione del denaro condominiale.
Inutile piangere sul latte versato: meglio prevenire.
 

Nemesis

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L'obbligo giuridico esiste solo in presenza di norma che lo imponga e non il contrario; o si indica la norma che specificatamente contiene tal incombenza (art.1129 dice ben altro)
Infatti, l'art. 1129 dice altro. Come avevo già scritto, non prescrive che il debitore, che può anche non essere un condomino, debba accreditare direttamente il c/c condominiale.
E pure avevo già indicato quali siano le norme che impongono all'amministratore di ricevere direttamente dai debitori del condominio le somme da loro dovute: artt. 1277 c.c.; qualora non ricevesse il pagamento offertogli, sarebbe in mora ex art. 1206 c.c.
se il suo amministratore si rendesse irreperibile e lei a causa di ciò lasciasse scadere il termine di pagamento della quota condominiale, a fronte di sollecito dell'amministratore che la diffidasse ad adempiere entro 15 gg. con bonifico nel C.C. condominiale a lei noto, eseguita la notifica di legittimo D.I., lei potrà mai eccepire alcunché a giustificazione del suo inadempimento?
Anche se l'amministratore si rendesse per un lungo periodo fisicamente irreperibile (fatto che poco si concilierebbe con l'art. 1129, comma 2 c.c., che prevede che "... l'amministratore comunica [...] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione"), il debitore ben potrebbe far pervenire quanto dovuto al suo domicilio, che deve obbligatoriamente far conoscere, ex art. 1129, comma 5 c.c.
Se dunque il debitore facesse pervenire un vaglia postale o un assegno al suo domicilio per le somme da lui dovute, avrebbe perfettamente adempiuto.
 
Ultima modifica:

basty

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paga senza farsi dare la ricevuta!
Certamente il consiglio era rivolto a quegli sciagurati che continuano a versare in contanti,
Primo: non indurre in tentazione
Secondo: che se ne fanno di una ricevuta fittizia, al 99% non in regola col fisco, e spesso nemmeno facilmente riconducibile all'amministratore? Dove l'importo non perviene mai sul conto e per questo non riconosciuta dai condomini?
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Primo: non indurre in tentazione
L'amministratore che ha amministrato per più di un decennio il condominio dove abito ha fatto l'errore di non pagare secondo le scadenze pattuite l'impresa che stava facendo dei lavori sulle facciate dell'edificio condominiale. L'impresa ha sospeso i lavori. L'amministratore, siccome si avvicinava la fine dell'anno, era pressato dai condomini che premevano per il saldo totale del lavoro per poter avere il documento per gli sgravi fiscali con l'anno successivo. L'amministratore ha pagato l'impresa con degli assegni 2 di provenienza da c/c di altri due condomini che lui amministra ed uno suo personale. L'impresa, che nel frattempo aveva preso un grosso lavoro di manutenzione delle facciate di un altro condominio, non ha riaperto il cantiere. Un condomino solerte ha contattato il titolare della impresa per lamentarsi ma è stato il titolare a lamentarsi per il tipo di pagamento ti cui ho scritto pocanzi. E' scoppiato il finimondo: l'amministratore è stato rimosso, lui ha chiesto due mesi per mettere in ordine la contabilità, nel frattempo abbiamo chiesto di poter avere gli e/c del c/c del condominio. Ci è caduta una tegola in testa: ci siamo scoperti debitori nei confronti di 7 condomini e creditori nei confronti di altri 5. Il tutto avveniva tramite bonifici da un condominio all'altro. Come vedi caro @basty non è il denaro contante che induce in tentazione è l'animo perverso.
Fine prima puntata.
Poi se vi interessa vi racconto come ci siamo scoperti debitori nei confronti di Italgas-Snam di 19.000 euro.
 

basty

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Proprietario Casa
Fittizia? Non in regola?
Che significa?

Scusate l'OT: rispondo alla domanda.
Significa che ho visto delle similricevute, senza firma, senza bollo ecc, disconosciute dall'amministratore.
Sono vissuto sufficientemente per incrociare ben tre amministratori infedeli: due si sono eclissati con la cassa, il terzo ha creato un buco che faticosamente siamo riusciti a dimostrare e far rifondere dall'amministratore, comprese 3 rate di una condomina sprovveduta che si era vista disconoscere i versamenti, e di cui abbiamo ritrovato traccia.
Nonostante poi sia stata fatta votare la esclusione di pagamenti diretti, oggi è ripreso il vizio da parte dei soliti: questa volta dubito che spenderò tempo, se dovesse ricapitare, a rintracciare o riconoscere i giustificativi volanti di questi sciocchi.
 

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