grazie jerry48! leggo dal link che mi hai indicato: son de' coccio ma non capisco bene....
Art. 29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).
Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza(
io sono verso la seconda) di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27
... e poi ancora...
Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
e qui al dunque....
Art. 34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga,
da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed
ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Fra i CHIUNQUE ...anche il proprietario! O NO?
Apro a questo punto ulteriore questione (grazie per la pazienza

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I locali adibiti a ristorante non rispondono ai canoni attuali (niente bagno handicap, dispense e depositi in locali non attigui ecc) ma siccome il locale, di passaggio in passaggio, è aperto dal 1950 e lo stabile è della fine del 600 o supperggiù, di fatto è autorizzato dall'asl - mi chiedo però, se dovessi procedere con l'interruzione del contratto come dicevamo più sopra, sarei soggetta ad un adeguamento forzato se volessi mantenere il "ristorante"(intendo cucina) cosa che probabilmente potrei evitare subentrando nella società del locatario acquisendone di diritto la SCIA... o no?
sto confusa jerry, abbi pazienza...ma il dato oggettivo è che non ho una casa nè un lavoro e quei locali sono l'unica fonte di reddito che vorrei e potrei incrementare( almeno spero)-
non so dove sia villagreca ma di sicuro ti toccherà un viaggetto di diritto per l'inaugurazione!
