stefina67

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il divieto deve essere inserito nel regolamento di condominio contrattuale (redatto dal costruttore al momento della creazione del condominio) se il divieto è stato concordato successivamente durante una assemblea condominiale, anche se riportato nel contratto di vendita, credo che sia impugnabile perché limitativo della libertà personale e del diritto di informazione.
si, avevo intuito una cosa del genere... grazie! nel condominio ci stiamo accordando secondo il buon senso e il decoro dell'ambiente, mi sa che alla fin fine questo vada al di là di ogni cosa. molto preziosi i suoi suggerimenti!
 

Luigi Criscuolo

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comunque io non mi scoraggerei: non tutti i condomini hanno lo spirito del solista. Il segreto è quello di installare una antenna centrallizzata che funzioni benissimo e che tutti i condomini siano contenti della ricezione. Certo se poi arriva tra i condomini un radioamatore il discorso cambia.
 

stefina67

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comunque io non mi scoraggerei: non tutti i condomini hanno lo spirito del solista. Il segreto è quello di installare una antenna centrallizzata che funzioni benissimo e che tutti i condomini siano contenti della ricezione. Certo se poi arriva tra i condomini un radioamatore il discorso cambia.
il problema è che sul tetto abbiamo già l'antenna del digitale che funziona benissimo e due parabole, stiamo cercando di limitare (non impedire, ma con un occhio al decoro, visto che siamo in un borgo antico) l'installazione di ulteriori parabole che soddisfino le esigenze personali di ogni condomino, quando l'informazione è comunque garantita - ripeto, con buon senso!
 

Luigi Criscuolo

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Allora leggi qua c'è un aggiornamento:
La normativa sulle antenne paraboliche.
Le antenne paraboliche costituiscono una particolare categoria di antenne televisive e sono caratterizzate dal fatto che consentono di ricevere le trasmissioni diffuse dai satelliti. Anche le antenne paraboliche, che hanno trovato diffusione nell'ultimo decennio, sono state oggetto di interventi legislativi.

Dapprima l'art. 3, comma 13, della legge 349 del 31 luglio 1997 (sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), per incentivare negli edifici l'installazione di antenne centralizzate, ha previsto che, a partire dalla data del 1° gennaio 1998, gli immobili composti da più unità abitative, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, si avvalgono di norma di antenne collettive e che possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. La disposizione si applica a tutti gli immobili di nuova costruzione e a quelli soggetti a ristrutturazione generale.

Ai comuni, inoltre, è stato attribuito il compito di emanare un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Successivamente l'art. 1, comma 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997 (collegato alla Finanziaria 1998), ha previsto a favore di ciascun contribuente il diritto di detrarre dall'IRPEF una percentuale (che negli anni è variata dal 41 e al 36%) delle spese relative alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici. A tal proposito la circolare del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 57/E del 24 febbraio 1998 ha chiarito che per spese finalizzate alla cablatura degli edifici si intendono quelle previste dalla legge 294/1997, per realizzare, nelle nuove costruzioni costruzioni oppure in edifici soggetti a integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Da ultimo, si deve segnalare il decreto del Ministero delle telecomunicazioni 11 novembre 2005 (G.U. 271 del 21 novembre 2005) che contiene le «regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione». Il decreto riguarda tutti gli impianti condominiali centralizzati d'antenna e, a proposito di quelli satellitari, all'art. 4, commi 1 e 2, sui «divieti di discriminazione» prevede che gli impianti centralizzati non devono determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari e aggiunge, inoltre, che l'impianto centralizzato non deve determinare condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze; e il successivo art. 7, sulla «individuazione dei segnali», stabilisce che l'installazione di ogni impianto centralizzato deve essere preceduta dall'individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

La maggioranza “speciale”
La legge 66 del 20 marzo 2001, di conversione del D.L. 5 del 23 gennaio 2001, in materia di trasmissioni radiotelevisive e di risanamento degli impianti televisivi, ha introdotto una nuova maggioranza da utilizzare nell'approvazione delle delibere condominiali relative all'installazione degli impianti di radiodiffusione da satellite.

Il comma 13 dell'art. 2-bis («Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi») prevede, infatti, una maggioranza speciale per l'approvazione della delibera relativa agli impianti satellitari e stabilisce che: «al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, comma 1, cod. civ.; per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136, comma 3, dello stesso codice; le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali». In questo modo, dopo molti anni, si è aggiunta una nuova maggioranza prevista da una legge speciale a quelle che, con previsioni analoghe, erano già state introdotte per altre materie (l'art. 2, comma 1, legge 13/1989 sull'abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati; l'art. 9, comma 3, legge 122/1989, «legge Tognoli», sui parcheggi agevolati; l'art. 26, commi 2 e 5, legge 10/1991 sul risparmio energetico; l'art. 15, legge 179/1992, «legge Botta-Ferrarini», sull'edilizia residenziale pubblica).

Si deve notare che, come già avvenuto anche, i provvedimenti sopra ricordati, anche la legge 66/2001 non costituisce un testo normativo destinato a disciplinare soltanto questioni condominiali; essa, infatti, contiene numerose e varie previsioni relative alle trasmissioni televisive (differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione, trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi ecc.) e fra tutte queste previsioni è stato inserito il comma 13 dell'art. 2-bis, il quale, per favorire l'approvazione delle delibere condominiali relative all'installazione dei nuovi impianti, prevede una maggioranza più bassa di quella che sarebbe altrimenti necessaria, ai sensi dell'art. 1136, comma 5, cod. civ., per l'approvazione di tali delibere.

Scopo del comma 13 dell'art. 2-bis è favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite. A tal fine viene eliminata la principale difficoltà pratica che si presenta nel momento in cui si deve approvare la delibera che ha per oggetto le opere di installazione dei nuovi impianti, perché si prevede una maggioranza speciale minore di quella che sarebbe altrimenti necessaria: ai sensi dell'art. 2-bis, comma 13, è sufficiente infatti la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 3, cod. civ., vale dire un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

L'art. 2-bis, comma 13, non determina qualche maggioranza sconosciuta, ma si limita a rinviare alla maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 3, cod. civ., vale a dire l'ordinaria maggioranza che è necessaria per approvare una delibera in seconda convocazione.

Le opere in questione vengono definite dalla disposizione in esame «innovazioni necessarie necessarie ai sensi dell'art. 1120, comma 1, cod. civ.», ma si deve ricordare in proposito che nel codice civile non si parla mai di innovazioni necessarie, ma solo di «innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che, in generale, sono permesse, ma richiedono la speciale maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 5, cod. civ., per effetto dell'art. 1120, comma 1, cod. civ.), di «innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che sono vietate in tutti i casi in cui rechino pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato oppure ne alterino il decoro architettonico oppure rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, ai sensi dell'art. 1120, comma 1, cod. civ.) e di «innovazioni gravose o voluttuarie» (che possono essere suscettibili di utilizzazione separata o meno ai sensi dell'art. 1121 cod. civ.).

Qualcuno ha ritenuto che la problematica espressione «innovazioni necessarie» che appare nella legge 66/2001 voglia significare che, nel caso in cui la delibera sia stata approvata dall'assemblea condominiale raggiungendo la maggioranza prevista dall'art. 2-bis, comma 13, tutti i condomini siano obbligati a partecipare alla relativa spesa. In proposito si deve osservare che però, seppure è evidente lo scopo della legge di favorire l'installazione di antenne paraboliche centralizzate (per evitare il proliferare delle antenne individuali), in ogni caso non appare giustificata la pretesa che tutti i condomini partecipino per forza alla spesa dell'antenna centralizzata deliberata dall'assemblea, anche perché tale spesa potrebbe rivelarsi particolarmente onerosa per qualche condomino; l'antenna parabolica centralizzata costituisce comunque un bene suscettibile di utilizzazione separata e quindi i condomini non interessati a essa devono essere esclusi dalla ripartizione della relativa spesa e continuano a esserne esclusi fino a quando non decidano volontariamente di parteciparvi, ovviamente pagando la quota di propria competenza inizialmente non versata.

Si deve allora ritenere che con l'espressione «innovazioni necessarie» il legislatore della legge 66/2001 abbia voluto semplicemente intendere che l'installazione degli impianti in questione deve ritenersi legittima (sempre che venga approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 3, cod. civ.) anche nel caso in cui, di fatto, si verifichi qualcuna delle situazioni in presenza delle quali l'art. 1120, comma 2, cod. civ. dichiara vietata l'innovazione (il pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o l'inservibilità delle parti comuni interessate all'uso o al godimento anche di un solo condomino); ma, dal momento che sembra difficile che l'installazione di un impianto di radiodiffusione da satellite possa pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, si può concludere che l'espressione «innovazioni necessarie» usata nell'art. 2-bis, comma 13, deve essere intesa nel senso che l'opera è legittima anche nel caso in cui uno o più condomini lamentino che, in conseguenza dell'opera, le parti comuni interessate dall'innovazione sono diventate inservibili per il loro uso o godimento; in altre parole per effetto dell'art. 2-bis, comma 13, fra i condomini favorevoli all'opera e quelli contrari viene data prevalenza ai primi, purché raggiungano la nuova maggioranza prescritta. Ci si deve chiedere inoltre cosa succede se qualche condomino decide, successivamente all'approvazione della delibera ai sensi dell'art. 2-bis, comma 13, di installare un'antenna parabolica individuale; a tale proposito l'unica risposta coerente col dettato normativo vigente sembra essere che tale installazione singola è vietata dal momento che il condomino interessato può utilizzare l'antenna centralizzata, a meno che, a causa delle caratteristiche costruttive dell'antenna centralizzata, quest'ultima sia inidonea a ricevere alcune trasmissioni che possono invece essere ricevute da un altro impianto. Ci si deve chiedere infine se, successivamente all'approvazione della delibera ai sensi dell'art. 2-bis, comma 13, e alla conseguente installazione dell'antenna centralizzata, i proprietari delle antenne paraboliche individuali già esistenti siano obbligati a rimuoverle e a collegarsi all'antenna centralizzata; a tale proposito, nonostante l'evidente scopo della legge 66/2001, non sembra sussistere un obbligo di questo tipo, soprattutto perché di fatto la disposizione non lo prevede espressamente, ma anche perché penalizzerebbe ingiustamente alcuni condomini soltanto perché hanno deciso di installare un'antenna singola (magari nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge 66/2001 oppure a causa del voto espresso dalla maggioranza dell'assemblea in senso contrario all'installazione dell'antenna centralizzata) accollandosene la relativa spesa. D'altra parte non si può neppure negare che in tal modo negli edifici in cui si trovano già alcune antenne singole e poi viene installata l'antenna centralizzata ai sensi dell'art. 2-bis, comma 13, risultano parzialmente frustrati gli scopi della legge. Sarebbe quindi opportuna l'introduzione di qualche tipo di sgravio o di incentivazione

(per esempio da parte delle Autorità comunali), per rimediare alla situazione descritta senza però costringere chi ha già sostenuto la spesa per l'antenna singola a disinstallarla senza poter usufruire di alcun vantaggio compensativo.
 

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