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Una delle difficoltà che incontrano i cittadini ed i tecnici nella predisposizione della documentazione inviata all'amministrazione pubblica è la presenza nei REC (Regolamento Edilizi Comunali) di misure e vincoli in contrasto con le leggi nazionali.

Infatti, in merito ai regolamenti edilizi comunali (REC) occorre osservare che molti di essi, per quanto attiene la larghezza delle scale, impongono le misure presenti nel dm 236/89: dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).

Ciò NON è corretto perché come detto queste misure sono imposte, dal dm 236/89, SOLO per nuove edificazioni e per ristrutturazioni e NON per manutenzioni straordinarie, come l'installazione di un ascensore in un edificio preesistente.

In base a ciò i Comuni italiani, specialmente quelli di grosse città, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando SCIA/DIA riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare gradualmente i Regolamenti edilizi al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche. (vedasi mio articolo allegato apparso sul Sole 24 ore del 1 agosto 2011). Altri, nelle more degli adeguamenti, preferiscono utilizzare gli articoli di Deroga previsti in genere in tutti i REC.
..... (continua)
Ingegner Enzo Fornasari Ascensori: Regolamenti Edilizi Comunali e taglio delle scale
 

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