La delibera di installazione dell'ascensore si muove nel solco dell' eliminazione l'eliminazione delle barriere architettoniche,in virtù della produzione legislativa in materia di tutela dei disabili, rappresentata non solo dalla legge n. 13 del 1989, ma anche da un importante sentenza della Corte Costituzionale la n. 14786 del 2009, con cui si chiarisce, che la legge n. 13 del 1989, all'art. 2 comma 1, prevede un abbassamento del quorum richiesto per l'innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili, quando l'innovazione stessa favorisca il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e stabilisce altresì che la legge suddetta, è volta a consentire ai disabili di accedere senza difficoltà a tutti gli edifici, quindi non solo alla propria abitazione. Da sottolineare che la riforma del
condominio, recepisce anch'essa l'indicazione legislativa di abbassamento del quorum necessario, nelle delibere sulle innovazioni dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, infatti il novellato art. 1120 c.c. stabilisce che per le relative delibere assembleari è sufficiente la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c. , e cioè sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .
Proprio in virtù di tale riforma, sarà più semplice adottare delibere riguardanti l'installazione di ascensori, poiché a parte il dovuto rispetto delle norme di sicurezza, del decoro architettonico e dei diritti dei singoli condomini sulla cosa comune, dette delibere costituiscono di per sé, innovazioni dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, per le quali è sufficiente l'approvazione a maggioranza dei condomini. Già nella L. n. 13/89 all' art. 1 lett d) è stabilito “expressis verbis” , che congegni … idonei ad assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici debbano necessariamente essere previsti dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici”, per la Cassazione, seppure la lettera della legge parli di nuovi edifici, “la assolutezza della previsione non può non costituire un criterio di interpretazione, anche per le soluzioni di possibili conflitti che possono insorgere tra condomini relativamente alla necessità di adattamento degli edifici esistenti alle prescrizioni dell'articolo 2” In definitiva, per gli ermellini, non si può escludere anche per l'ascensore l'operatività del medesimo principio, poiché è impianto indispensabile ai fini di una reale abitabilità dell'appartamenti”, ed è proprio interpretando la volontà del legislatore espressa nella L. 13/89, che per i giudici di legittimità gli ascensori sono diventati “funzionali ad assicurare la vivibilità dell'appartamento” al pari di luce, acqua e gas. (Cass. sent. 7752/1995), è innegabile che l'installazione dell'ascensore negli edifici, sia posta precipuamente a tutela degli anziani e dei disabili.