marcsac

Nuovo Iscritto
Buongiorno,
avrei un quesito da porre, se in un condominio si installano i contabilizzatori e le valvole elettrostatiche le relative spese sono a carico del locatore o del conducente?
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Salve, una buona traccia per la suddivisione degli oneri condominiali tra proprietari ed Inquilini e' la tabella di ripartizione stilata dalla Confedilizia

La tabella indica come vanno ripartiti secondo equità (non, necessariamente, secondo legittimità) gli oneri accessori tra i soggetti interessati a servizi, prestazioni e altri tipi di spese.
Per essere a ogni effetto vincolante, la tabella deve quindi essere recepita, con un voto dall'assemblea, nei regolamenti condominiali (da richiamarsi poi, nei singoli contratti di locazione) o, direttamente, nei singoli contratti in deroga, in modo da superare ogni dubbio o falsa interpretazione.
Nei singoli contratti di locazione, per rendere vincolante la tabella Confedilizia (che è applicabile anche al di fuori della realtà condominiali) è sufficiente inserire nei contratti stessi la seguente clausola : "Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella di ripartizione oneri accessori proprietario / conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data 22.11.1994".
Naturalmente sono possibili accordi nei quali questa suddivisione sia richiamata solo parzialmente : in questo caso bisognerà ricopiare a parte le voci che interessano, e allegare questo accordo speciale al contratto di locazione o al regolamento condominiale.
Attenzione : la lettera P indica che a pagare deve essere il proprietario, la I l'inquilino.

ho estratto solo la parte riguardante le Spese legate al Riscaldamento :

RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, CONDIZIONAMENTO
Adeguamento dell'impianto di riscaldamento, produzione d'acqua calda e di condizionamento alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi, contenimento dei consumi o altro
P

Sostituzione di caldaia, bruciatore, cisterne e boyler
P

Installazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda e di condizionamento
P

Sostituzione di apparecchiature o parti di esse per danno accidentale (valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri) limitatamente al danno accidentale
I

Riparazione di parti accessorie delle apparecchiature : valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri ; avvolgimento elettrico pompe
I

Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo ; acquisto estintori
P

Ricarica estintori ; ispezione e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione ; compresi relativi alla tenuta del libretto di centrale
I

Retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, ivi compresi gli oneri assicurativi previdenziali
I

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua
I

Pulizia annuale dell'impianto per la messa a riposto stagionale : caldaie, bruciatori, canne fumarie, ecc.
I

Riparazione del rivestimento refrattario
I

Ricostruzione del predetto
P

Costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza tecnica all'impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso a fuochista
I

Spese manutenzione e funzionamento dei depuratori d'acqua
I

Piccola manutenzione e pulizia filtri dell'impianto di condizionamento e di depurazione dell'acqua
I

Per l'impianto autonomo, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni e sostituzioni a : caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole
I

Compenso a tecnici per "bilanciamento" dell'impianto termico
I

Tassa Usl verifica impianto
I

Quindi le spese di installazione dei termoregolatori ed i contabilizzatori sono a carico del Proprietario, che in base alla legge ( 392/78 art.23 ) puo' rivalersi sul Conduttore addebitando annualmente un'importo del totale della spesa straordinaria non superiore agli interessi legali

Il risparmio che ne gode il Conduttore e' notevole se confrontato al fatto che attualmente il tasso legale e' veramente irrisorio

Io proporrei un'accordo tra le parti in cui venga pattuito un rimborso annuale da parte del Conduttore legato all'effettivo risparmio (ovvero la differenza di costi combustibile rispetto agli anni precedenti)
PROPOSTA DA VERIFICARE TRAMITE INTERVENTI DI LEGALI ESPERTI IN MATERIA IN MODO CHE NON SIA UN'ACCORDO NULLO O ANNULLABILE

Saluti Marco
 

picodepaperis

Nuovo Iscritto
Essendo un'"innovazione" mi sembra che sia a carico del proprietario.
Questi potrà rivalersi sull'inquilino incrementendo l'affitto del 10% della spesa sostenuta.

Questo quanto mi accadeva quando ero , amia volta, iquilino.
Saluti
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Questi potrà rivalersi sull'inquilino incrementendo l'affitto del 10% della spesa sostenuta.
No, purtroppo non può rivalersi, tanto meno del 10%, a meno che qualche cosa del genere non sia prevista
nel contratto di locazione.
Prima dell'abrogazione dell'art. 23 della legge 392/78 nel caso di lavori di straordinaria manutenzione, l'affitto
veniva aumentato di un quid annuo pari agli interessi legali sulla spesa sostenuta dal proprietario. All'epoca
gli interessi legali erano di una certa sostanza, ricordo che per qualche tempo sono stati del 5%.
 

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