vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti.
Prima della entrata in vigore della Legge 220/2012, interpretando il numero 3 del comma 1 dell’ Art. 1117 del c.c., la braga di allacciamento alla colonna di scarico veniva considerata un collegamento privato perché serviva al singolo condomino per scaricare nella colonna condominiale. Quindi in qualsiasi punto si presentasse una rottura la sostituzione della braga ed i danni provocati dalle infiltrazioni erano a carico del condomino al quale la braga serviva per scaricare i propri reflui.
Dopo l’entrata in vigore di questa legge è diventato un pensare comune tra gli operatori del settore che la braga sia diventata di competenza condominiale.
A me sembra che nella legge sia stato specificato che se la braga svolge anche funzione di collegamento tra due tratti di colonna, cioè senza di essa non è assicurata la tenuta idraulica della colonna, la braga, completa di laterale di innesto, diventa di proprietà condominiale, perché la funzione di collegamento tra i tratti di colonna viene ritenuta prevalente rispetto al servizio reso al singolo condomino; quindi la proprietà e la responsabilità del condomino sullo scarico si ferma al punto di ingresso nel laterale della braga.
Domando: nei casi in cui la colonna di scarico è fatta con spezzoni con una estremità a “bicchiere” quindi la tenuta idraulica è assicurata anche senza la braga la interpretazione ante Legge 220/2012 rimane ( cioè anche la braga è di proprietà del condomino che se ne serve)?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
nei casi in cui la colonna di scarico è fatta con spezzoni con una estremità a “bicchiere” quindi la tenuta idraulica è assicurata anche senza la braga
Apparentemente come mettere le mani in un nido di vespe....

Una "braga" viene messa per permettere il collegamento in immissione di altri utenti.
Quindi si potrebbe giudicare più coerente la vecchia interpretazione...ma ...estremizzando a che servirebbe uno scarico senza allacciati?

Se consideriamo il solo elemento "braga" la sua sezione serve perlopiù alla parte comune.

Piuttosto (limitatamente allo scarico verticale) di potrebbe obiettare che la competenza comune dovrebbe tenere conto della quota di utilizzo.

Traduco: perché chi abita ai piani inferiori dovrebbe contribuire ai costi di riparazione/danno causato per la parte superiore al proprio piano?

Legislazione comunque imprecisa ed opinabile.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Legislazione comunque imprecisa ed opinabile.
secondo me era meglio la prima versione. La braga si mette per consentire al condomino di scaricare utilizzando la colonna comune. Le tubazioni di solito si formano con spezzoni che hanno ad una estremità il giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta. Nelle tubazioni a sezione costante impiegate verticalmente la giunzione si fa per mezzo di raccordi a doppio bicchiere con anelli di tenuta, oppure tramite filettatura maschio/femmina presente alle estremità. In pratica la funzione di collegamento tra due tubazioni contigue ipotizzata dal legislatore è una affermazione un pò forzosa che può generare litigi.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Le tubazioni di solito si formano con spezzoni che hanno ad una estremità il giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta.
Quindi facciamo uno scarico condominiale ...e non mettiamo nessuna "braga'"...chi lo usa?
Solo quello del piano "attico"?
Allora facciamo un impianto separato per ciascuno fino alla prima vasca/pozzetto.
Così ognuno si paga il suo e chi sta' ai piani superiori si paga i maggiori metri e rischi.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Quindi facciamo uno scarico condominiale ...e non mettiamo nessuna "braga'"...chi lo usa?
credo che tu stia sostenendo che il criterio di ripartizione della spesa per la sostituzione della braga, e la ripartizione dei danni da questa causata, ante L. 220/2012 fosse sbagliato.
Hai mai visto degli scarichi abusivi allacciati direttamente alla colonna di scarico carotando lateralmente la stessa, cioè senza installare la braga?
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Apparentemente come mettere le mani in un nido di vespe....
Sì, è così. Comunque sembra che, ormai, la giurisprudenza sia orientata a considerare la braga come proprietà del singolo condomino e nessuno vieta di andare in giudizio col condominio per tentare di ottenere una sentenza favorevole; ma attenzione, è sempre opportuno leggere cosa c'è scritto nel Regolamento di condominio, che fa testo oltre la giurisprudenza: a volte, come è accaduto, in un mio condominio, il Regolamento affermava esplicitamente che la braga era condominiale: il condominio l'ha sostituita e nessuno ha potuto dir niente.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Forse non hai letto bene
Ho letto bene, ma sbaglia, perchè la giurisprudenza oggi prevalente, anche se le sentenze spesso si contraddicono (per questo concordo che toccare l'argomento è come toccare un nido di vespe), è orientata per la proprietà privata della braga (anche con me l'Amministratore ci aveva provato, rispondendomi con numerose citazioni in tal senso, finchè l'avvocato non gli ha mostrato quanto scritto sul Regolamento).
 

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