Quindi, se ho ben capito, si deve prima (ad occhi chiusi) intraprendere un’azione di disconoscimento di quel testamento e poi, agendo legalmente, si potrà accedere alla visione dello stesso
No, puoi visionare il testamento, come già ripetuto.
Rileggi il post #41 , e attivati di persona.
Alla grafologa penserai dopo
 
No, puoi visionare il testamento, come già ripetuto.
Rileggi il post #41 , e attivati di persona.
Alla grafologa penserai dopo
Forse ti devo correggere: Nemesis , se parliamo di testamento olografo, dice che il notaio deposita un “verbale” in cui riporta le disposizioni del testamento.
Ma l’art 621 conclude con:

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale<a href="Art. 620 codice civile - Pubblicazione del testamento olografo">(3)</a>può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [587 c.c.]<a href="Art. 620 codice civile - Pubblicazione del testamento olografo">(7)</a>siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria<a href="Art. 620 codice civile - Pubblicazione del testamento olografo">(8)</a> ordini il rilascio di copia integrale<a href="Art. 620 codice civile - Pubblicazione del testamento olografo">(9)</a>.
 
A parte il seguito formattato alla carlona, che cosa c'entra con quanto in discussione?
La formattazione non è mia: ho fatto solo il copia-incolla : ho visto dopo la stranezza di come è stato riportato il test (iper testo in originale?)

Adesso veniamo al contenuto di quell’ultimo comma.

Se non ricordo male il postante oltre ad altre forse inesatte informazioni, sosteneva non essere direttamente accessibile il testamento originale e fosse necessario passare attraverso il tribunale



Francesca adesso dice di aver potuto vedere e fotografare l’originale

Il comma citato (del 620) afferma invece che per la copia originale serva la autorizzazione della autorità giudiziaria e che il tribunale possa fornire copia “depurata”.

Da cui il mio “NI” : non mi pare di poter concludere che i testamenti olografi siano documenti facilmente consultabili da esterni. Algtrimenti non si parlerebbe di autorizzazioni della autorità giudiziaria. Tutto qui.

Fai benissimo a correggermi : ma se io stesso inizio con una formula dubitativa O interrogativa, il tuo atteggiamento manca di cortesia.
 
Proviamo:
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste,

salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale

Io capisco:
1) che il comma riguarda le copie richieste
2) che la richiesta di copie va indirizzata al tribunale ed eventualmente autorizzata per la copia integrale.

Se la tua obiezione riguarda le “copie” permettimi di criticare in primis te che ritengo oltre che preparato, intelligente. E poi criticare estensori e giudici se non tengono conto del fatto che la semplice richiesta di visione oggigiorno permette di ricavare coi cellulari una fotografia ( vedi Francesca).

Almeno nell’archivio di Stato non è permesso entrare con documenti personali (e presumo dovrebbero essere depositati anche strumenti personali di riproduzione)

Se poi ti degni darci la corretta lettura del comma, te ne sarò grato
 
che il comma riguarda le copie richieste
Il comma disciplina l'eventualità che chi ne abbia interesse, chieda e ottenga che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste.
Quindi, eventualmente, sarebbero omessi solamente fatti di natura privata, o espressioni offensive nei confronti di una determinata persona.
Non certamente "il succo" del testamento, ossia chi siano i chiamati, e le disposizioni patrimoniali. Cose che interessano all'OP.
 

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