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User_57185

Ospite
Mi sono piegato male,per “interna” intendo che è’ all’interno delle mura stile condominio
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ringraziandoti per la tua risposta ed il tuo tempo, ma io vorrei essere certo che se firmassi e registrassi un “comodato d’uso gratuito “ a tempo indeterminato nessuno possa Avere appigli Fino a che io non schiatti :triste: E per quanto riguarda il fatto del testamento?può’ inserire una persona diversa dalla famiglia come erede?(senza essere divorziato ufficialmente)
Il comodato d'uso può terminare in qualsiasi momento a discrezione del comodante.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
A 70 anni la vedo dura
mai vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Eh... eh...
Ma se tu ti fai fare un comodato d'uso della durata di 50 anni da una persona che ne ha 70 non so non sei in una botte di ferro, perché questo limita gli eredi nell'esercizio della propria proprietà ereditata. Ipotiziamo che tuo padre disponga di proprietà per le quali la casa oggetto di comodato rappresenti un valore pari o inferiore alla quota disponibile e che tuo padre faccia testamento e voglia lasciare detta casa alla sua compagna di 65 anni. Ti renderai conto da solo che con 40 anni ( perché tuo padre potrebbe morire tra 10 anni) di comodato gratuito da rispettare equivale a sottrarre la piena proprietà sull'immobile a questa signora che entrerebbe in possesso della casa a (65+10+40)=115 anni. Questa situazione potrebbe far scaturire una richiesta di collazione nei confronti degli altri eredi per integrare la differenza di valore tra la piena proprietà (secondo le volontà del de cuius) e nuda proprietà con disponibilità della piena proprietà fra 40 anni (dovuto allo stato di fatto contrattuale scritto o orale). secondo me una situazione del genere corrisponde ad una decurtazione del 60% del valore dell'immobile.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il comodato d'uso può terminare in qualsiasi momento a discrezione del comodante.
non ne sarei sicuro......
"Se non è stabilito un termine, il comodato si dice precario, e il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante ne fa richiesta. ........
Se invece è stato stabilito un termine, il comodatario non sarà tenuto alla restituzione prima di tale data. Il comodante potrà chiedere indietro la cosa solo se ricorre una giusta causa."


In caso in cui a morire sia il comodante il codice civile non dice nulla sulla continuazione o meno del comodato gratuito.
Tuttavia, alla luce di una breve ma chiarissima pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. Civ., Sez. III, n.8548/2008.) si possono delineare sono i seguenti criteri:
1) caso in cui sia stata stabilita una precisa durata, anche con scadenza lontana, gli eredi dovranno rispettare il termine originariamente concordato tra le parti, e non potranno pretendere la restituzione anticipata del bene. Si tratta di un indirizzo che è condiviso non solo da larga parte dei Giudici, ma anche dalla prevalente dottrina (vale a dire, dagli studiosi del diritto). Tuttavia, gli eredi del comodante possono richiedere la restituzione del bene in quattro casi: a) se il comodatario non conserva e custodisce la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; b) se il comodante concede l’uso della cosa a terze persone; c) se hanno un urgente e imprevisto bisogno di utilizzare la cosa; d) se muore anche il comodatario.
2) nel caso di comodato precario, ossia senza determinazione di tempo, gli eredi del comodante possono recedere dal contratto in ogni momento e pretendere la restituzione del bene.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
Buongiorno,

la situazione attuale è’ la seguente:
Mio padre se ne è’ andato di casa,a livello ufficiale non ci sono pratiche di divorzio,anni fa’ al momento di acquisto della casa i miei genitori hanno fatto divisione dei beni.
La casa è’ composta di due piani,uno intestato a mia mamma e uno a mio padre,sono praticamente due appartamenti divisi collegati da una scala interna,ma X tutto il resto è’ come se fossero due appartamenti diversi in tutto e x tutto.
Ovviamente ora non essendoci più mio padre(andato a vivere all’estero)sarò io che andrò ad abitare nell’appartamento intestato a mio padre.
Vorrei avere risposta alle seguenti domande:
1- mio padre può intestare alla sua morte(oppure anche ora) l’appartamento alla sua attuale compagna ?Oppure ,a livello legislativo, non essendo separati a livello ufficiale una volta morto l’appartamento andrebbe a mia mamma?
2- Io entrerei in comodato d’uso gratuito nell’appartamento a lui intestato e volevo sapere quali rischi potrei incorrere visto che prima di entrare,d’accordo con lui,sto ristrutturando appartamento . Ossia: potrebbe tornare da un momento all’altro e dire “fra un mese fuori dai *******i che è’ mio l’appartamento “
Grazie
dunque andiamo con ordine.
primo, se non è separato, e lui "intesta" alla sua attuale compagna l'appartamento, lo puo fare se fa un vero e proprio atto di vendita con tracciamento di denaro, il che non lo esime da un eventuale ricorso per simulazione, se l'atto non è proprio di vendita, e siccome è rogato in regime civile di coniugato, anche se separato ( ma è separato giudizialmente, consensualmente o di fatto?), deve devolvere alla famiglia il ricavato, a tanto fa riferimento il nuovo codice della famiglia.
seondo: in caso di premorienza del padre, e ripeto c'è solo una separazione, ma non per colpa del coniuge superstite, quest'ultimo ha gli stessi diritti come se fosse regolarmente coniugato, cioè in presenza di un solo figlio, al coniuge va la metà del fabbricato l'altra metà al figlio. se i figli sono due o piu, al coniuge superstite va 1/3 del fabbricato e ai figli, i restanti due terzi divisi per il totale dei figli.
terzo: mi pare di aver capito che lei, "d'accordo" con il padre abbia fatto sta ristrutturazione a sue spese. se l'accordo è solo verbale, temo che lei potrebbe incasinarsi parecchio sia col padre che con l'ente locale che rilascia le necessarie autorizzazioni, in quanto una autorizzazione per lavori edili, quando non è presentata dal proprietario o avente diritto, deve essere accompagnata da un atto di assenso dello stesso. stento a credere che ci siano autorizzazioni ( cila, scia, pdc ecc ecc) rilasciate senza il consenso del proprietario. in ogni caso conservi fatture di tutti i lavori, da quelli edili agli impianti alle spese tecniche, e si ricordi di tutti i bonifici che ha fatto a tutte le imprese. è ovvio che la proprieta e sino a prova contraria ,rimane del genitore padre, a meno che lei ci abita , la mantenga, paga tutti i servizi, ristruttura e si comporta da proprietario per un ventennio, senza alcun "disturbo" del possesso, allora puo sperare nel diritto di usucapione.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
dunque andiamo con ordine.
primo, se non è separato, e lui "intesta" alla sua attuale compagna l'appartamento, lo puo fare se fa un vero e proprio atto di vendita con tracciamento di denaro, il che non lo esime da un eventuale ricorso per simulazione, se l'atto non è proprio di vendita, e siccome è rogato in regime civile di coniugato, anche se separato ( ma è separato giudizialmente, consensualmente o di fatto?), deve devolvere alla famiglia il ricavato, a tanto fa riferimento il nuovo codice della famiglia.
seondo: in caso di premorienza del padre, e ripeto c'è solo una separazione, ma non per colpa del coniuge superstite, quest'ultimo ha gli stessi diritti come se fosse regolarmente coniugato, cioè in presenza di un solo figlio, al coniuge va la metà del fabbricato l'altra metà al figlio. se i figli sono due o piu, al coniuge superstite va 1/3 del fabbricato e ai figli, i restanti due terzi divisi per il totale dei figli.
terzo: mi pare di aver capito che lei, "d'accordo" con il padre abbia fatto sta ristrutturazione a sue spese. se l'accordo è solo verbale, temo che lei potrebbe incasinarsi parecchio sia col padre che con l'ente locale che rilascia le necessarie autorizzazioni, in quanto una autorizzazione per lavori edili, quando non è presentata dal proprietario o avente diritto, deve essere accompagnata da un atto di assenso dello stesso. stento a credere che ci siano autorizzazioni ( cila, scia, pdc ecc ecc) rilasciate senza il consenso del proprietario. in ogni caso conservi fatture di tutti i lavori, da quelli edili agli impianti alle spese tecniche, e si ricordi di tutti i bonifici che ha fatto a tutte le imprese. è ovvio che la proprieta e sino a prova contraria ,rimane del genitore padre, a meno che lei ci abita , la mantenga, paga tutti i servizi, ristruttura e si comporta da proprietario per un ventennio, senza alcun "disturbo" del possesso, allora puo sperare nel diritto di usucapione.
poi mi pare che lei abbia parlato col condizionale del comodato, quindi ad oggi non c'è neanche quello?
 

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