Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Ciao a tutti allora purtroppo il lastrico solare è spesso oggetto di infiltrazioni d’acqua piovana che arrecano notevoli danni ai piani sottostanti e crea molti dissidi tra i condomini riguardanti le modalità di ripartizione delle spese necessarie alle riparazioni e alla rifusione dei danni.
Ma ancor prima, i condomini sono chiamati a valutare su chi ricade la responsabilità per le mancate manutenzioni ordinarie perché da questo discenderà la imputabilità del concorso alla spesa.
A tal proposito diverse sentenze della Cassazione hanno preso in esame l’inadempimento degli obblighi posti a carico di chi esercita il diritto di proprietà sul lastrico. Il singolo condomino nel caso di lastrico di individuale proprietà, il condominio quando il lastrico è bene comune.
L’esame detto, conduce a ritenere che nei due casi, la mancata manutenzione in perfetto stato di efficienza del lastrico sia da addebitare alla concorrenza di responsabilità di tutti i condomini, fatte salve le ripartizioni delle spese tra tutti i condomini per millesimi di tabella generale se il lastrico è bene comune, secondo il disposto dell’art. 1126 del codice civile, se la proprietà del lastrico è esclusiva di un condomino.
In quest’ultimo caso, va ricordato che si addebitano per intero al proprietario esclusivo del lastrico le spese non ascrivibili alla funzione di copertura, quali quelle per le ringhiere, il parapetto, i materiali utili al calpestio. Quando, infine, un regolamento contrattuale prevedesse interamente a carico del proprietario esclusivo le spese di ordinaria manutenzione , sarà egli soltanto obbligato ad affrontare la spesa necessaria. :applauso:
 

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