adriano75

Nuovo Iscritto
salve, circa 6 anni fà ho stipulato un contratto d'affitto,a buon prezzo, considerando, i notevoli lavori da fare nello stabile.
A mio carico, mi sono occupato ,di rifare il bagno ,pavimenti e riscaldamento, tutto a mie spese e di mio sudore.
Il proprietario, non si è mai, interessato di nulla, a sempre disposto carta bianca su ogni ristrutturazione.Ma io mi chiedevo, se un domani a scadenza contratto,non volesse rinnovarlo , o volesse vendere l'abitazione, tutte le migliorie...andranno perse???O potrei rivalermi,su un congruo compenso o uno sconto sull' eventuale acquisto??
Grazie
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se le spese te le sei accollate tu per poterle godere e per 6 anni le stai godendo, purtroppo non puoi pretendere niente dal locatore, il prezzo della locazione era congruo, e sapevi di dover intervenire x delle migliorie, ora sfruttale il più possibile, godendo tutti i vantaggi che tali ti danno ciao adimecasa Bergamo:daccordo:
 

mtr

Membro Attivo
In ogni caso fai riferimento a quanto scritto sul contratto di locazione.
Normalmente viene appositamente specificato che il locatario si accolla le spese relative a migliorie e q.a. proprio per godere -contestualmetne al periodo di affitto- di un canone ridotto.
E 'normalmente' sul contratto è specificato anche che qualsiasi miglioria introdotta viene assorbita dal proprietario senza necessità che questi corrisponda alcunchè per l'esborso -se pur notevole.

In ultimo, il contratto di affitto si basa su un periodo di riferimento, specificato in contratto, e nulla può essere preteso se -in caso di scadenza- il proprietario non sia disposto a proseguire il rapporto.
Guarda bene il contratto che hai stipulato e risponderai automaticamente alla tua stessa domanda.
 

raflomb

Membro Assiduo
La disciplina codicistica delle modificazioni all’immobile locato cerca di bilanciare l’interesse del conduttore, a godere pienamente dei locali a disposizione, con quello del locatore di non vederne stravolta la natura né di trovarsi esposto al rischio di pagare cospicui corrispettivi a fronte degli interventi della controparte, quando questi ultimi comportano effettivamente un incremento al valore dell’immobile.
In effetti, le modificazioni apportate dal conduttore possono risultare sostanzialmente neutre sul valore dell’immobile ovvero, più sovente, tradursi in migliorie o addizioni.
Per tali ipotesi, dispone innanzitutto l’art. 1592 c.c., il quale — entro certi limiti — consente al conduttore di modificare l’immobile, negandogli però il diritto a percepire un indennizzo dal locatore, qualora tali interventi comportino “miglioramenti” ai locali locati, a meno che quest’ultimo le abbia espressamente consentite. Tale posizione del locatore non è desumibile da un comportamento di mera tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara e inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le addizioni.
Non basta, perciò, la sola scienza o la mancata opposizione del locatore, mentre è sufficiente una manifestazione tacita mediante fatti concludenti ed un contegno incompatibile con un proposito contrario (Cass., 12 aprile 1996, n. 3435; Cass., 24 giugno 1997, n. 5637; Cass., 26 novembre 1997, n. 11878; Cass., 20 marzo 2006, n. 6094). L’indennizzo è pari alla minor somma tra l’importo della spesa ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Per “miglioramenti” si intendono quelle opere che, mediante trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano all’immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi (Cass., 14 luglio 2004, n. 13070).
 

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