Oronzo Crescenzio

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Il proprietario nel caso in cui conceda in locazione un immobile rimane obbligato al pagamento delle sole spese di straordinaria amministrazione, fra le quali sono sicuramente annoverabili le spese relative agli impianti di riscaldamento.

Tuttavia, vi sono dei casi in cui questo principio può non trovare applicazione.

Nel caso in cui, infatti, sia il conduttore a prendere l’iniziativa unilaterale di adeguare gli impianti di riscaldamento, senza la previa autorizzazione del locatore, l’intera spesa rimarrà a suo carico.

In questo caso, ai sensi dell’art.1593 primo comma c.c., al conduttore viene, tuttavia, riconosciuto il diritto di rimuovere le addizioni eseguite in corso di locazione, purché si verifichino due condizioni: la prima che la “rimozione non provochi nocumento alla cosa locata” e la seconda, che il locatore non manifesti la volontà sopravvenuta di trattenere le migliorie. In quest’ultimo ipotesi, il locatore dovrà corrispondere al conduttore “una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna”. :risata: :risata: :risata: :risata:
 

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