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Proprietario Casa
Perché si configuri in capo al proprietario di casa il reato di locazione a straniero privo di titolo di soggiorno, la condizione è che la situazione di irregolarità dell’inquilino sussista al momento della stipula o del rinnovo del contratto.
E’ quanto stabilisce la legge in materia di sicurezza in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così correggendo la norma introdotta un anno fa, la cui imperfetta formulazione aveva dato luogo a forti incertezze interpretative, manifestatesi anche attraverso contraddittori provvedimenti dei giudici.
A segnalare la novità è la Confedilizia, che ringrazia Governo e Parlamento per avere accolto le sue richieste di modifica di una disposizione la cui ambiguità aveva reso più difficile locare in sicurezza immobili agli stessi immigrati regolari.

Il problema che si presentava era quello del rapporto fra durata dei contratti di locazione e durata dei permessi (e dei visti) di soggiorno. Avendo questi una durata massima di due anni (salvo rinnovo), ci si chiedeva in quali conseguenze sarebbe incorso un proprietario che avesse concesso in locazione un immobile per un periodo superiore e, in caso positivo, quali strumenti avesse per non subire sanzioni nel caso in cui il permesso del proprio inquilino fosse stato revocato ovvero non fosse stato rinnovato.
La nuova formulazione della norma chiarisce ora che con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni sarà punito “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”.

Con ciò per l’appunto precisando che il reato si configura esclusivamente qualora lo straniero/inquilino sia in una situazione di irregolarità all’atto della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Qualora, invece, lo straniero sia provvisto di regolare titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, eventuali revoche o mancati rinnovi di tale titolo in corso di locazione non determinano nel proprietario alcuna responsabilità.
Quella segnalata è l’unica innovazione introdotta dalla nuova legge. Resta quindi ferma la confisca dell’immobile, a meno che questo non appartenga a persona estranea al reato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni sarà punito “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”.
La discussione è molto vecchia, ma la norma è ancora vigente.
È pertanto opportuno precisare che affinché possa essere integrato tale reato (previsto dall’art. 12, comma 5-bis del D. Lgs. n. 286/1998) è necessario che sussista il fine di trarre ingiusto profitto dalla situazione di irregolarità degli stranieri.
Il dolo specifico dovrebbe quindi sussistere allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato a favore del locatore, che abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, imponendogli condizioni vessatorie ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico. Così si è orientata la giurisprudenza di legittimità.
I giudici della Corte di Cassazione hanno inoltre precisato che la finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolare permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato – ossia lo sfruttamento a proprio vantaggio della condizione di clandestinità – si ricava anche dall'avere indotto questi ultimi a stipulare un tipo di contratto che consente al proprietario una sicura elusione fiscale, la quale si realizza mediante la locazione a soggetti che, per la loro condizione di illegalità nel territorio dello Stato, non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del rapporto contrattuale.
Va segnalato tuttavia che persiste un ampio margine di discrezionalità in capo ai giudici di merito, nel rinvenire criteri univoci che consentano di provare la sussistenza del fine di trarre ingiusto profitto nelle fattispecie del reato in discussione.
Una sentenza del Tribunale di Milano del 2011 ha stabilito che, una volta provato che il locatore fosse consapevole dell’irregolarità degli stranieri, l’ingiustizia del profitto fosse collegata ipso iure alla condizione di illegalità dello straniero, e non all’alterazione dell’equilibrio delle prestazioni del contratto.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
non ho capito una cosa: ma se al momento del rinnovo del contratto allo straniero è scaduto il permesso di soggiorno, che succede al contratto di locazione?
grazie
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio parere se nel momento della stipulazione del contratto il proprietario ha verificato che il permesso di soggiorno dell'inquilino è in corso di validità, non è tenuto a successivi accertamenti nel momento della proroga del contratto stesso.

Perché il proprietario prorogando il contratto non ne varia le condizioni a proprio favore, non trae "ingiusto profitto dalla situazione di irregolarità dello straniero"; è probabile non sappia neppure che l'inquilino non è più "regolare".
Credo non sia un dovere del proprietario-locatore indagare se il suo conduttore ha rinnovato o meno il permesso di soggiorno. Preferirei fossero le autorità competenti ad avvisare me proprietaria se un mio inquilino è diventato "irregolare" perché non gli è stato rinnovato il permesso di soggiorno!

Però non ne sono certa e mi associo al dubbio di @gattaccia
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
una volta provato che il locatore fosse consapevole dell’irregolarità degli stranieri,
Esiste una norma che impone al locatore di controllare, alla scadenza del permesso di soggiorno del conduttore, se quest'ultimo ha provveduto a regolarizzare la sua posizione?
Il locatore deve annotarsi la scadenza del permesso di soggiorno e chiedere al conduttore se l'ha rinnovato?
E nel caso non l'abbia rinnovato, il locatore deve risolvere il contratto di locazione?
Grazie per le risposte!
 

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